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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2013, n. 106

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2013
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  24-9-2013

Art. 3

Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140
1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti:
«Capo V-bis - Disposizioni concernenti gli assistenti sociali
Articolo 39-bis (Tipologia di attività). - 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, le attività degli Assistenti sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione riportata nella tabella A - Assistenti Sociali: Area Relazionale, Area Gruppi e Comunità, Area Didattico-Formativa, Area Studio e Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei servizi.
Articolo 39-ter (Criteri e Parametri). - 1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna attività, dell'importo relativo al valore medio di riferimento dell'intervento come riportato nella Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta.
2. Per valore medio di riferimento dell'intervento si intende la quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale, complessivamente considerata, che non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o tenuità.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in considerazione:
a) dell'importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;
b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella tabella A;
c) della complessità della prestazione tenuto conto dell'impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficoltà o tenuità, della necessità di operare in situazioni ambientali disagiate;
d) dell'urgenza della prestazione;
e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente.
4. Quando l'attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B - Assistenti Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, è liquidato a vacazione. La vacazione è di un'ora o frazione di ora.
Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata.
Il compenso per la prima vacazione è di euro 90,00; per le successive è di euro 80,00. Si applica il comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.
Capo V-ter - Disposizioni concernenti gli attuari
Art. 39-quater (Tipologia di attività e parametri). - 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività degli attuari iscritti alla sezione A dell'Albo Nazionale degli Attuari si distingue in: attività riservate per legge; altre attività.
2. Le attività riservate per legge si distinguono in:
a) autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa;
b) attività su incarico delle imprese che esercitano attività assicurativa nei rami vita e responsabilità civile di auto e natanti;
c) attività per le società di revisione.
3. Ai fini della liquidazione delle attività di cui al comma 2, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per ogni scaglione, nella tabella A - Attuari, aumentato o ridotto fino al 20 per cento in considerazione della difficoltà e complessità della prestazione, dell'impegno richiesto al professionista e del grado di responsabilità che il professionista assume anche nei confronti delle autorità di controllo e di sorveglianza previste dalla legge.
4. Rientrano tra le «altre attività» quelle elencate nella tabella B - Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3.
5. Quando l'attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A - Attuari e B - Attuari neppure in via analogica, il compenso è liquidato, in via eccezionale, a vacazione. La vacazione è di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione è liquidato un compenso da euro 200,00 a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente è derogabile.
Articolo 39-quinquies (Attuari junior). - 1. Il compenso per l'attività professionale svolta dall'iscritto alla sezione B dell'Albo Nazionale degli Attuari è liquidato a vacazione. La vacazione è di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione è liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente è derogabile.
Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a più clienti). - 1. Per l'Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'incarico sia conferito per più imprese appartenenti allo stesso Gruppo societario il compenso è di regola liquidato sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti per cento limitatamente alle imprese controllate.
2. Nel caso vi sia un'organizzazione interna al Gruppo tale da consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente richiesto per lo svolgimento dell'incarico nei confronti di imprese indipendenti, il compenso di cui al comma 1 è ridotto fino al cinquanta per cento.
Articolo 39-septies (Rinvio). - 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.».