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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2013, n. 106

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2013
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vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 24-9-2013
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 20  luglio  2012,  n.
140, concernente regolamento recante la determinazione dei  parametri
per la  liquidazione  da  parte  di  un  organo  giurisdizionale  dei
compensi per le  professioni  regolamentate  vigilate  dal  Ministero
della giustizia,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013; 
  Ritenuto  di  non  sopprimere  la  disposizione  che  descrive   le
principali fasi in cui si articola l'attivita' notarile, nonche',  in
via meramente esemplificativa, alcune delle attivita'  che  rientrano
in  ciascuna  delle  tre  fasi,  in  quanto  la  finalita'  di   tale
integrazione normativa e' solo quella di far emergere  e  valorizzare
la  complessita'  della  attivita'  notarile  senza  in  questo  modo
introdurre una suddivisione delle fasi dell'attivita' del notaio  per
poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase,
atteso che la specificazione delle attivita' non risulta direttamente
collegata alla determinazione dei parametri per  la  liquidazione  da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai; 
  Ritenuto di non accogliere  l'invito  formulato  dal  Consiglio  di
Stato  di  contenere  quantitativamente  la  misura   dei   parametri
rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto
l'impianto generale  e'  rimasto  fermo  e  non  induce  aumenti  dei
compensi; 
  Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato  sulla
individuazione di due sezioni all'interno della  tabella  D  -  Notai
(«altri atti»), in quanto  il  maggior  dettaglio  nella  descrizione
degli atti, che la distinzione in  sottocategorie  comporta,  non  si
traduce in irrigidimento  dei  parametri:  questi,  infatti,  sono  e
rimangono meramente orientativi  per  il  Giudice  che  procede  alla
liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati
con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa  dei  parametri
inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di  minimi  posto
che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si  pone  solo  come
orientativa  e  pacificamente  non   vincolante   per   il   Giudice,
trattandosi di parametri e non tariffe; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in data 2 luglio 2013; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 
                       20 luglio 2012, n. 140 
 
  1. All'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
  «1  bis.  L'attivita'  notarile  si  articola  in  tre  fasi:  fase
istruttoria; fase di stipula; fase  successiva  alla  stipula.  Nella
fase istruttoria sono comprese, a  titolo  di  esempio,  le  seguenti
attivita':  studio  della  fattispecie,  analisi  delle  implicazioni
fiscali  relative  all'atto,  verifiche  prescritte  dalla  normativa
antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle  formalita'
pubblicitarie  e  della  inesistenza  di  trascrizioni  o  iscrizioni
pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano,  a  titolo
di esempio: controllo di legalita' del contenuto dell'atto, controllo
della validita' delle procure, verifica del versamento necessario dei
conferimenti in  danaro  in  caso  di  costituzione  di  societa'  di
capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo
di esempio: registrazione  dell'atto  con  versamento  delle  imposte
dovute  previa  liquidazione,  esecuzione  e  cura  delle  formalita'
ipotecarie e catastali con  relative  volturazioni,  redazione  delle
denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.». 
  2. All'articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,»  sono
sostituite dalle seguenti: «reale». 
  3.  All'articolo  32,  comma  3,  dopo  la  parola  «garanzia»   e'
introdotta la parola: «personale» e le  parole  «tra  lo  0,14»  sono
sostituite dalle parole: «tra il 2, 14». 
  4. All'articolo 32, comma  7,  secondo  periodo,  le  parole  «euro
25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00». 
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 20  luglio  2012,  n.
140, concernente regolamento recante la determinazione dei  parametri
per la  liquidazione  da  parte  di  un  organo  giurisdizionale  dei
compensi per le  professioni  regolamentate  vigilate  dal  Ministero
della giustizia,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013; 
  Ritenuto  di  non  sopprimere  la  disposizione  che  descrive   le
principali fasi in cui si articola l'attivita' notarile, nonche',  in
via meramente esemplificativa, alcune delle attivita'  che  rientrano
in  ciascuna  delle  tre  fasi,  in  quanto  la  finalita'  di   tale
integrazione normativa e' solo quella di far emergere  e  valorizzare
la  complessita'  della  attivita'  notarile  senza  in  questo  modo
introdurre una suddivisione delle fasi dell'attivita' del notaio  per
poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase,
atteso che la specificazione delle attivita' non risulta direttamente
collegata alla determinazione dei parametri per  la  liquidazione  da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai; 
  Ritenuto di non accogliere  l'invito  formulato  dal  Consiglio  di
Stato  di  contenere  quantitativamente  la  misura   dei   parametri
rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto
l'impianto generale  e'  rimasto  fermo  e  non  induce  aumenti  dei
compensi; 
  Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato  sulla
individuazione di due sezioni all'interno della  tabella  D  -  Notai
(«altri atti»), in quanto  il  maggior  dettaglio  nella  descrizione
degli atti, che la distinzione in  sottocategorie  comporta,  non  si
traduce in irrigidimento  dei  parametri:  questi,  infatti,  sono  e
rimangono meramente orientativi  per  il  Giudice  che  procede  alla
liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati
con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa  dei  parametri
inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di  minimi  posto
che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si  pone  solo  come
orientativa  e  pacificamente  non   vincolante   per   il   Giudice,
trattandosi di parametri e non tariffe; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in data 2 luglio 2013; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 
                       20 luglio 2012, n. 140 
 
  1. All'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
  «1  bis.  L'attivita'  notarile  si  articola  in  tre  fasi:  fase
istruttoria; fase di stipula; fase  successiva  alla  stipula.  Nella
fase istruttoria sono comprese, a  titolo  di  esempio,  le  seguenti
attivita':  studio  della  fattispecie,  analisi  delle  implicazioni
fiscali  relative  all'atto,  verifiche  prescritte  dalla  normativa
antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle  formalita'
pubblicitarie  e  della  inesistenza  di  trascrizioni  o  iscrizioni
pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano,  a  titolo
di esempio: controllo di legalita' del contenuto dell'atto, controllo
della validita' delle procure, verifica del versamento necessario dei
conferimenti in  danaro  in  caso  di  costituzione  di  societa'  di
capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo
di esempio: registrazione  dell'atto  con  versamento  delle  imposte
dovute  previa  liquidazione,  esecuzione  e  cura  delle  formalita'
ipotecarie e catastali con  relative  volturazioni,  redazione  delle
denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.». 
  2. All'articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,»  sono
sostituite dalle seguenti: «reale». 
  3.  All'articolo  32,  comma  3,  dopo  la  parola  «garanzia»   e'
introdotta la parola: «personale» e le  parole  «tra  lo  0,14»  sono
sostituite dalle parole: «tra il 2, 14». 
  4. All'articolo 32, comma  7,  secondo  periodo,  le  parole  «euro
25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».