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LEGGE 19 luglio 2013, n. 87

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. (13G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2013
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-7-2013
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
Commissione parlamentare di inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e
         sulle altre associazioni criminali, anche straniere 
 
  1. E' istituita, per la durata della  XVII  legislatura,  ai  sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare  di
inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre  associazioni
criminali,  anche  straniere  in  quanto  operanti   nel   territorio
nazionale, con i seguenti compiti: 
    a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
del codice delle leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e  delle  altre
leggi dello  Stato,  nonche'  degli  indirizzi  del  Parlamento,  con
riferimento   al   fenomeno   mafioso   e   alle   altre   principali
organizzazioni criminali; 
    b) verificare l'attuazione delle disposizioni  del  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29  marzo  1993,  n.  119,
della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti
le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano
testimonianza, e promuovere iniziative legislative  e  amministrative
necessarie per rafforzarne l'efficacia; 
    c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui  alla  legge
23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione  del  regime
carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,  n.
354, e successive modificazioni, alle persone imputate  o  condannate
per delitti di tipo mafioso; 
    d) accertare  la  congruita'  della  normativa  vigente  e  della
conseguente azione dei pubblici poteri,  formulando  le  proposte  di
carattere normativo e amministrativo ritenute opportune  per  rendere
piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni  e
degli  enti  locali  e  piu'  adeguate   le   intese   internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza  e
la cooperazione giudiziaria, anche al fine di  costruire  uno  spazio
giuridico antimafia al livello dell'Unione europea  e  di  promuovere
accordi in sede internazionale; 
    e) accertare e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche  dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di  tutte  le
sue  connessioni,  comprese  quelle  istituzionali,  con  particolare
riguardo  agli  insediamenti  stabilmente  esistenti  nelle   regioni
diverse  da   quelle   di   tradizionale   inserimento   e   comunque
caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonche' ai
processi  di  internazionalizzazione   e   cooperazione   con   altre
organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme  di
attivita' illecite contro la  persona,  l'ambiente,  i  patrimoni,  i
diritti di proprieta' intellettuale e la sicurezza dello  Stato,  con
particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento  dei  flussi
migratori  illegali,  nonche'  approfondire,  a   questo   fine,   la
conoscenza delle  caratteristiche  economiche,  sociali  e  culturali
delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali; 
    f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo  alla
sua articolazione nel territorio e negli organi  amministrativi,  con
particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti  e  delle
candidature  per  le  assemblee  elettive,  sia  riguardo  alle   sue
manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato
delitti e stragi di carattere politico-mafioso; 
    g) accertare le modalita' di difesa del sistema degli  appalti  e
delle opere  pubbliche  dai  condizionamenti  mafiosi,  le  forme  di
accumulazione  dei  patrimoni  illeciti  nonche'  di  investimento  e
riciclaggio   dei   proventi   derivanti   dalle   attivita'    delle
organizzazioni criminali; 
    h) verificare l'impatto negativo, sotto  i  profili  economico  e
sociale, delle attivita' delle associazioni mafiose  o  similari  sul
sistema produttivo,  con  particolare  riguardo  all'alterazione  dei
principi di liberta' dell'iniziativa privata, di  libera  concorrenza
nel  mercato,  di  liberta'  di  accesso  al  sistema  creditizio   e
finanziario  e  di  trasparenza  della  spesa  pubblica   dell'Unione
europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita
e al sistema delle imprese; 
    i) verificare  la  congruita'  della  normativa  vigente  per  la
prevenzione e il contrasto delle varie  forme  di  accumulazione  dei
patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro  o
altre utilita' che rappresentino il provento  delle  attivita'  della
criminalita'  organizzata  mafiosa  o   similare,   con   particolare
attenzione alle intermediazioni finanziarie e  alle  reti  d'impresa,
nonche' l'adeguatezza delle  strutture  e  l'efficacia  delle  prassi
amministrative, formulando  le  proposte  di  carattere  normativo  e
amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle  intese
internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria; 
    l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e
sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle piu'
efficaci; 
    m)  verificare  l'adeguatezza  delle  strutture   preposte   alla
prevenzione  e  al  contrasto  dei  fenomeni  criminali  nonche'   al
controllo  del  territorio,  anche  consultando  le  associazioni  di
carattere nazionale o locale che piu' significativamente operano  nel
contrasto delle attivita'  delle  organizzazioni  criminali  di  tipo
mafioso; 
    n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre  misure  idonee  a
prevenire e a  contrastare  tali  fenomeni,  verificando  l'efficacia
delle disposizioni  vigenti  in  materia,  anche  con  riguardo  alla
normativa  concernente  lo  scioglimento  dei  consigli  comunali   e
provinciali e la rimozione degli amministratori locali; 
    o) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonche'  ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 
  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 
  3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con  riferimento
alle altre associazioni criminali  comunque  denominate,  alle  mafie
straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3  della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che
abbiano le caratteristiche di cui  all'articolo  416-bis  del  codice
penale o che siano  comunque  di  estremo  pericolo  per  il  sistema
sociale, economico e istituzionale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo  82  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              "Art. 82. Ciascuna Camera puo'  disporre  inchieste  su
          materie di pubblico interesse. 
              A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei vari gruppi. La commissione di inchiesta  procede  alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni della Autorita' giudiziaria.". 
              La legge 13 settembre 1982,  n.  646  (Disposizioni  in
          materia di misure di prevenzione di carattere  patrimoniale
          ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla  L.
          10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965,  n.  575.
          Istituzione di una commissione  parlamentare  sul  fenomeno
          della mafia), e' pubblicata nella Gazz. Uff.  14  settembre
          1982, n. 253. 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136), e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  28
          settembre 2011, n. 226, S.O. 
              Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82  (Nuove
          norme in  materia  di  sequestri  di  persona  a  scopo  di
          estorsione e per la protezione dei testimoni di  giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro che collaborano con la giustizia)  ,  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1991, n. 12. 
              Il  decreto  legislativo  29   marzo   1993,   n.   119
          (Disciplina  del  cambiamento  delle  generalita'  per   la
          protezione di coloro che collaborano con la giustizia),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1993, n. 95. 
              La legge  13  febbraio  2001,  n.  45  (Modifica  della
          disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio
          di  coloro  che  collaborano  con  la   giustizia   nonche'
          disposizioni  a   favore   delle   persone   che   prestano
          testimonianza), e' 
              pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 2001, n. 58, S.O. 
              Il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n.
          161  (Regolamento  ministeriale  concernente  le   speciali
          misure  di  protezione  previste  per  i  collaboratori  di
          giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-bis  del
          D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con  modificazioni,
          dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo  19
          della L. 13 febbraio 2001,  n.  45),  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 25 giugno 2004, n. 147. 
              La legge 23  dicembre  2002,  n.  279  (Modifica  degli
          articoli 4-bis e 41-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, in
          materia di trattamento penitenziario), e' pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 23 dicembre 2002, n. 300. 
              Il testo dell'articolo 41-bis  della  legge  26  luglio
          1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario   e
          sull'esecuzione delle misure privative e  limitative  della
          liberta'), e' il seguente: 
              "Art. 41-bis. Situazioni di emergenza. 
              1. In casi eccezionali di  rivolta  o  di  altre  gravi
          situazioni di emergenza, il  Ministro  della  giustizia  ha
          facolta' di sospendere nell'istituto interessato o in parte
          di esso l'applicazione delle normali regole di  trattamento
          dei detenuti e degli internati. La sospensione deve  essere
          motivata dalla necessita' di  ripristinare  l'ordine  e  la
          sicurezza  e  ha  la  durata  strettamente  necessaria   al
          conseguimento del fine suddetto. 
              2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza  pubblica,  anche  a   richiesta   del   Ministro
          dell'interno, il Ministro della giustizia  ha  altresi'  la
          facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei  confronti
          dei detenuti o internati per taluno dei delitti di  cui  al
          primo periodo del comma 1 dell'articolo  4-bis  o  comunque
          per un delitto che sia  stato  commesso  avvalendosi  delle
          condizioni o al fine di agevolare  l'associazione  di  tipo
          mafioso, in relazione ai quali vi siano  elementi  tali  da
          far   ritenere   la   sussistenza   di   collegamenti   con
          un'associazione   criminale,   terroristica   o   eversiva,
          l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti
          previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto
          contrasto con le esigenze di  ordine  e  di  sicurezza.  La
          sospensione  comporta  le  restrizioni  necessarie  per  il
          soddisfacimento delle predette esigenze e  per  impedire  i
          collegamenti  con  l'associazione   di   cui   al   periodo
          precedente. In caso di unificazione di pene  concorrenti  o
          di concorrenza di piu' titoli  di  custodia  cautelare,  la
          sospensione puo' essere disposta  anche  quando  sia  stata
          espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa  ai
          delitti indicati nell'articolo 4-bis. 
              2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2  e'
          adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
          anche  su  richiesta  del  Ministro  dell'interno,  sentito
          l'ufficio del pubblico ministero che procede alle  indagini
          preliminari ovvero quello presso il  giudice  procedente  e
          acquisita ogni  altra  necessaria  informazione  presso  la
          Direzione  nazionale  antimafia,  gli  organi  di   polizia
          centrali e quelli specializzati  nell'azione  di  contrasto
          alla criminalita'  organizzata,  terroristica  o  eversiva,
          nell'ambito delle rispettive competenze.  Il  provvedimento
          medesimo ha durata pari a quattro anni  ed  e'  prorogabile
          nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari  a
          due anni. La proroga e'  disposta  quando  risulta  che  la
          capacita'  di  mantenere  collegamenti  con  l'associazione
          criminale, terroristica o  eversiva  non  e'  venuta  meno,
          tenuto conto anche del profilo criminale e della  posizione
          rivestita dal  soggetto  in  seno  all'associazione,  della
          perdurante  operativita'  del  sodalizio  criminale,  della
          sopravvenienza di nuove incriminazioni non  precedentemente
          valutate, degli esiti del trattamento penitenziario  e  del
          tenore di  vita  dei  familiari  del  sottoposto.  Il  mero
          decorso del tempo non costituisce,  di  per  se',  elemento
          sufficiente per  escludere  la  capacita'  di  mantenere  i
          collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir  meno
          dell'operativita' della stessa. 
              2-ter. 
              2-quater. I detenuti sottoposti al regime  speciale  di
          detenzione devono essere ristretti all'interno di  istituti
          a loro esclusivamente dedicati,  collocati  preferibilmente
          in aree insulari, ovvero comunque  all'interno  di  sezioni
          speciali e logisticamente separate dal resto  dell'istituto
          e  custoditi  da  reparti   specializzati   della   polizia
          penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
          degli istituti di cui al comma 2: 
              a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed
          esterna, con riguardo  principalmente  alla  necessita'  di
          prevenire  contatti  con  l'organizzazione   criminale   di
          appartenenza  o  di  attuale  riferimento,  contrasti   con
          elementi di organizzazioni  contrapposte,  interazione  con
          altri  detenuti  o  internati  appartenenti  alla  medesima
          organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; 
              b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno  al
          mese da svolgersi ad intervalli di  tempo  regolari  ed  in
          locali attrezzati in  modo  da  impedire  il  passaggio  di
          oggetti. Sono vietati i colloqui con  persone  diverse  dai
          familiari e conviventi, salvo casi eccezionali  determinati
          volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          dall'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  di  quanto
          stabilito nel secondo comma dell'articolo  11.  I  colloqui
          vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
          previa motivata autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria
          competente   ai   sensi   del   medesimo   secondo    comma
          dell'articolo  11;  solo  per  coloro  che  non  effettuano
          colloqui  puo'  essere   autorizzato,   con   provvedimento
          motivato  del  direttore  dell'istituto  ovvero,  per   gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          dall'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  di  quanto
          stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i
          primi sei mesi di  applicazione,  un  colloquio  telefonico
          mensile con i familiari e conviventi della  durata  massima
          di dieci minuti sottoposto, comunque,  a  registrazione.  I
          colloqui cono  comunque  videoregistrati.  Le  disposizioni
          della presente lettera non si applicano ai colloqui  con  i
          difensori con  i  quali  potra'  effettuarsi,  fino  ad  un
          massimo di tre volte alla settimana, una  telefonata  o  un
          colloquio della stessa durata  di  quelli  previsti  con  i
          familiari; 
              c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti
          che possono essere ricevuti dall'esterno; 
              d) l'esclusione dalle  rappresentanze  dei  detenuti  e
          degli internati; 
              e)  la  sottoposizione  a  visto   di   censura   della
          corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento  o
          con autorita' europee  o  nazionali  aventi  competenza  in
          materia di giustizia; 
              f) la limitazione della permanenza all'aperto, che  non
          puo' svolgersi in gruppi superiori a  quattro  persone,  ad
          una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando
          il limite minimo di cui al primo  comma  dell'articolo  10.
          Saranno inoltre adottate  tutte  le  necessarie  misure  di
          sicurezza,  anche   attraverso   accorgimenti   di   natura
          logistica sui locali di detenzione, volte a  garantire  che
          sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra
          detenuti  appartenenti  a  diversi  gruppi  di  socialita',
          scambiare oggetti e cuocere cibi. 
              2-quinquies. Il detenuto o  l'internato  nei  confronti
          del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione  del
          regime di cui al comma  2,  ovvero  il  difensore,  possono
          proporre reclamo avverso il  procedimento  applicativo.  Il
          reclamo e' presentato nel termine  di  venti  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento e su di esso e'  competente
          a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
          non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
              2-sexies.  Il  tribunale,  entro   dieci   giorni   dal
          ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
          in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
          666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
          dei   presupposti   per   l'adozione   del   provvedimento.
          All'udienza  le  funzioni  di  pubblico  ministero  possono
          essere altresi' svolte da  un  rappresentante  dell'ufficio
          del procuratore della Repubblica di cui al  comma  2-bis  o
          del  procuratore  nazionale   antimafia.   Il   procuratore
          nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma  2-bis,
          il procuratore  generale  presso  la  corte  d'appello,  il
          detenuto, l'internato  o  il  difensore  possono  proporre,
          entro dieci giorni dalla  sua  comunicazione,  ricorso  per
          cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione
          di  legge.  Il  ricorso  non  sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento ed e' trasmesso senza ritardo alla  Corte  di
          cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro  della
          giustizia, ove intenda disporre un nuovo  provvedimento  ai
          sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione  del
          tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non
          valutati in sede di reclamo. 
              2-septies.  Per  la  partecipazione  del   detenuto   o
          dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni  di
          cui all'articolo 146-bis  delle  norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.". 
              Il testo dell'articolo  133  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' come da ultimo  modificato  dall'articolo  26
          della legge 30 giugno 2009, n. 85, e' il seguente: 
              "Art. 133. Accompagnamento coattivo di altre persone. 
              1. Se il testimone, il perito,  la  persona  sottoposta
          all'esame del perito diversa dall'imputato,  il  consulente
          tecnico, l'interprete o il  custode  di  cose  sequestrate,
          regolarmente  citati  o  convocati,   omettono   senza   un
          legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e  ora
          stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
          coattivo e puo'  altresi'  condannarli,  con  ordinanza,  a
          pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
          cassa delle  ammende  nonche'  alle  spese  alle  quali  la
          mancata comparizione ha dato causa. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.". 
              Il testo dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006,  n.
          146  (Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  e   dei
          Protocolli  delle   Nazioni   Unite   contro   il   crimine
          organizzato   transnazionale,    adottati    dall'Assemblea
          generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001),  e'  il
          seguente: 
              "Art. 3. Definizione di reato transnazionale. 
              1. Ai fini della  presente  legge  si  considera  reato
          transnazionale il reato punito con la pena della reclusione
          non inferiore nel  massimo  a  quattro  anni,  qualora  sia
          coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche': 
              a) sia commesso in piu' di uno Stato; 
              b) ovvero sia commesso  in  uno  Stato,  ma  una  parte
          sostanziale   della   sua   preparazione,   pianificazione,
          direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 
              c) ovvero sia commesso in uno Stato,  ma  in  esso  sia
          implicato un  gruppo  criminale  organizzato  impegnato  in
          attivita' criminali in piu' di uno Stato; 
              d) ovvero sia commesso in uno Stato  ma  abbia  effetti
          sostanziali in un altro Stato.". 
              Il testo dell'articolo 416-bis del codice penale, e' il
          seguente: 
              "Art.  416-bis.  Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere. 
              Chiunque fa parte di un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata da tre o piu' persone, e' punito con la  reclusione
          da sette a dodici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da nove a quattordici anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da nove a quindici anni nei  casi  previsti  dal
          primo comma e  da  dodici  a  ventiquattro  anni  nei  casi
          previsti dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o  che  ne  costituiscono  l'impiego.
          [Decadono inoltre di diritto  le  licenze  di  polizia,  di
          commercio, di  commissionario  astatore  presso  i  mercati
          annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche  e
          i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli  albi
          di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui  il
          condannato fosse titolare]. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.".