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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 maggio 2013, n. 83

Regolamento recante modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (13G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2020)
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Testo in vigore dal:  1-8-2013 al: 2-7-2020
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e, in particolare, gli articoli 21 e 22, relativi all'accesso al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 febbraio 2006, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso al ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 dicembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota n. 2831 P - del 10 maggio 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendio dei ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lett.
2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli, nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Nel bando di concorso è altresì indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di cui all'articolo 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il numero dei posti a concorso può essere ripartito tra diverse specializzazioni.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
Il testo degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, è il seguente:
"Art. 21. Nomina a vice ispettore antincendi.
1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d).
2. È ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Art. 22. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione.
1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
Il decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93.
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 1:
Per il testo degli articoli 21, comma 1, e 22 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994:
"Art. 5. Categorie riservatarie e preferenze.
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età .".