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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 41

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. (13G00082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2013
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 8-5-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  ed  in  particolare
l'articolo 50,  il  quale  prevede  che,  con  la  procedura  di  cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo  1989,  n.  86,  possono
essere emanate norme regolamentari per rivedere la  produzione  e  la
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e  non,  anche
se disciplinati con legge; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  febbraio
2001, n. 187; 
  Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27  febbraio  1996,  n.
209; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti
la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle  paste
alimentari di cui alla legge n. 580 del  1967  non  si  applicano  ai
prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli  altri  Stati
membri dell'Unione europea o negli altri Paesi  contraenti  l'Accordo
sullo spazio economico europeo, introdotti e  posti  in  vendita  nel
territorio nazionale; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in  particolare  l'articolo
20-bis, il quale  stabilisce,  tra  l'altro,  che  i  regolamenti  di
delegificazione   possono   disciplinare   anche    i    procedimenti
amministrativi che prevedono obblighi la cui  violazione  costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale  caso,  se  riproducono  i
predetti obblighi, contenere  apposite  disposizioni  di  rinvio  per
applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e  sul  benessere  degli  animali,
nonche' considerate le disposizioni di cui alla direttiva 2009/39/CE,
al Regolamento (CE) n. 41/2009 ed al Regolamento (CE) n. 1925/2006; 
  Vista la notifica alla  Commissione  europea  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 8 della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 22 giugno 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 luglio 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 26 settembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
  9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta. 
  1. Il comma 4 dell'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente: 
  «4. Fatte salve le paste destinate alla  commercializzazione  verso
altri Paesi dell'Unione europea o verso gli  altri  Paesi  contraenti
l'accordo  sullo  spazio   economico   europeo,   nonche'   destinate
all'esportazione,  di  cui  dall'articolo  12,  comma   1,   per   la
fabbricazione della pasta secca e' vietato l'utilizzo di sfarinati di
grano tenero.». 
  2. Il comma 6 dell'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Nella produzione delle paste,  delle  paste  speciali  e  della
pasta all'uovo e' ammesso  il  reimpiego,  nell'ambito  dello  stesso
stabilimento di produzione, di prodotto o parti di  esso  provenienti
dal  processo  produttivo  o  di  confezionamento.  Con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali,  possono
essere fissate particolari modalita' di applicazione.». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Si trascrive il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti). 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali». 
              Si trascrive il testo dell'articolo 50 della  legge  22
          febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee - Legge comunitaria 1993): 
              «Art. 50. (Regolamentazione dei prodotti). 
              1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti,  norme
          intese a rivedere e riordinare la materia della  produzione
          e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati  e
          non, anche se disciplinata con legge. 
              2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la
          procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge  9
          marzo 1989, n. 86. 
              3. La disciplina della produzione e commercializzazione
          dei prodotti alimentari conservati o trasformati: 
                a) si conforma ai principi e alle  norme  di  diritto
          comunitario  con  particolare   riferimento   alla   libera
          circolazione delle merci, tenuto conto dell'articolo 36 del
          Trattato istitutivo della Comunita' economica europea: 
                b)  tutela  gli  interessi  relativi   alla   salute,
          all'ambiente,  alla  protezione  del  consumatore  e   alla
          qualita' dei prodotti, alla sanita'  degli  animali  e  dei
          vegetali,  nel  rispetto  dei  principi  ispiratori   della
          legislazione vigente. 
              4. In applicazione di quanto stabilito al comma  1,  le
          disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale  di
          cui alla lettera a) del comma  3  saranno  abrogate  oppure
          modificate o sostituite in attuazione della norma  generale
          di cui alla lettera b) del medesimo comma 3. 
              5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare  a
          decreti ministeriali, da adottare  ai  sensi  dell'articolo
          17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  la
          emanazione di regole tecniche.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  9  febbraio
          2001, n. 187 (Regolamento per la revisione della  normativa
          sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste
          alimentari, a norma dell'articolo 50 della L.  22  febbraio
          1994, n. 146), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          maggio 2001, n. 117. 
              La legge 4 luglio  1967,  n.  580  (Disciplina  per  la
          lavorazione e commercio dei cereali, degli  sfarinati,  del
          pane  e  delle  paste  alimentari),  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1967, n. 189. 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,   n.   109
          (Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e  n.  89/396/CEE
          concernenti  l'etichettatura,   la   presentazione   e   la
          pubblicita' dei prodotti alimentari), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              Il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996,
          n.  209  (Regolamento  concernente  la   disciplina   degli
          additivi alimentari consentiti nella preparazione e per  la
          conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
          direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
          e n. 95/31/CE), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24
          aprile 1996, n. 96, S.O. 
              Si trascrive il testo dell'articolo 48 della  legge  24
          aprile 1998, n.  128  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997): 
              «Art. 48. (Prodotti alimentari). 
              1. Le  disposizioni  concernenti  gli  ingredienti,  la
          composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari,  di
          cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla  lavorazione  e
          il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle
          paste alimentari, non si applicano ai  prodotti  alimentari
          legalmente fabbricati e commercializzati negli altri  Stati
          membri dell'Unione europea o negli altri  Paesi  contraenti
          l'Accordo sullo  spazio  economico  europeo,  introdotti  e
          posti in vendita nel territorio nazionale. 
              2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1  deve
          essere conforme alle disposizioni previste dalla  direttiva
          79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni. 
              3. I prodotti alimentari che  contengano  in  qualunque
          forma organismi manipolati geneticamente  o  loro  parti  o
          derivati  devono   essere   chiaramente   individuati   dal
          consumatore attraverso l'etichettatura che  deve  riportare
          in maniera ben  leggibile  l'indicazione  che  il  prodotto
          alimentare contiene organismi  geneticamente  modificati  o
          loro parti o derivati.». 
              Si trascrive il testo dell'articolo 20-bis della  legge
          15 marzo 1997, n.59 (Delega al Governo per il  conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              «Art. 20-bis. 
              1.   I   regolamenti   di    delegificazione    possono
          disciplinare  anche  i  procedimenti   amministrativi   che
          prevedono obblighi la cui violazione  costituisce  illecito
          amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: 
                a) eliminare o modificare  detti  obblighi,  ritenuti
          superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa; 
                b) riprodurre i predetti obblighi; in  tale  ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si applicano alle  violazioni  delle  corrispondenti  norme
          delegificate,  secondo  apposite  disposizioni  di   rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione.». 
              Si trascrive il testo dell'articolo 8  della  direttiva
          del Consiglio n.  98/34/CE  (Procedura  d'informazione  nel
          settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche): 
              «Art. 8. 
              1.  Fatto  salvo  l'articolo  10,  gli   Stati   membri
          comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
          regola  tecnica,  salvo  che   si   tratti   del   semplice
          recepimento  integrale  di  una  norma   internazionale   e
          europea,  nel  qual  caso  e'  sufficiente   una   semplice
          informazione  sulla  norma  stessa.  Essi   le   comunicano
          brevemente anche i motivi che rendono  necessario  adottare
          tale regola tecnica a  meno  che  non  risultino  gia'  dal
          progetto. 
              All'occorrenza,  e  a  meno  che  non  sia  gia'  stato
          trasmesso in relazione con  una  comunicazione  precedente,
          gli Stati membri  comunicano  contemporaneamente  il  testo
          delle    disposizioni    legislative    e     regolamentari
          fondamentali, essenzialmente e direttamente  in  questione,
          qualora la conoscenza di detto  testo  sia  necessaria  per
          valutare la portata del progetto di regola tecnica. 
              Gli Stati membri procedono ad una  nuova  comunicazione
          secondo le modalita' summenzionate qualora  essi  apportino
          al progetto di regola tecnica modifiche importanti  che  ne
          alterino  il  campo  di  applicazione,  ne   abbrevino   il
          calendario   di   applicazione    inizialmente    previsto,
          aggiungano o rendano piu' rigorosi le  specificazioni  o  i
          requisiti. 
              Quando  il  progetto  di   regola   tecnica   mira   in
          particolare   a   limitare   la    commercializzazione    o
          l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato  o  di  un
          prodotto  chimico,  segnatamente  per  motivi   di   salute
          pubblica o di tutela dei consumatori o  dell'ambiente,  gli
          Stati membri  comunicano  anche  un  riassunto  oppure  gli
          estremi dei dati  pertinenti  relativi  alla  sostanza,  al
          preparato o al prodotto in questione e di  quelli  relativi
          ai prodotti di sostituzione conosciuti  e  disponibili,  se
          tali informazioni sono disponibili, nonche' le  conseguenze
          previste  delle  misure  per  quanto  riguarda  la   salute
          pubblica o la tutela del consumatore e  dell'ambiente,  con
          un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
          principi generali di valutazione dei  rischi  dei  prodotti
          chimici  di  cui  all'articolo   10,   paragrafo   4,   del
          regolamento  (CEE)  n.  793/93  (8)  ove  si  tratti  d'una
          sostanza gia' esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo
          2, della direttiva 67/548/CEE (9) nel  caso  di  una  nuova
          sostanza. 
              La Commissione comunica senza indugio agli altri  Stati
          membri il progetto di regola tecnica e  tutti  i  documenti
          che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre  il
          progetto al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se
          del caso, del comitato competente del settore in questione. 
              Per quanto concerne le specificazioni tecniche o  altri
          requisiti di cui all'articolo 1, punto  9,  secondo  comma,
          terzo trattino, le osservazioni o i  pareri  circostanziati
          della Commissione o degli  Stati  membri  possono  fondarsi
          unicamente sugli aspetti  che  costituiscano  eventualmente
          ostacoli  agli  scambi  e  non  sugli  elementi  fiscali  o
          finanziari della misura. 
              2. La Commissione e gli Stati  membri  possono  inviare
          allo Stato membro che ha presentato il progetto  di  regola
          tecnica osservazioni di cui lo Stato membro  terra'  conto,
          per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
          tecnica. 
              3. Gli  Stati  membri  comunicano  senza  indugio  alla
          Commissione il testo definitivo della regola tecnica. 
              4.  Le  informazioni  fornite  ai  sensi  del  presente
          articolo non sono considerate  riservate,  a  meno  che  lo
          Stato membro autore della notifica  ne  presenti  richiesta
          esplicita. Qualsiasi richiesta in  tal  senso  deve  essere
          motivata. 
              In  caso  di  simile  richiesta,  il  comitato  di  cui
          all'articolo 5 e le  amministrazioni  nazionali,  prese  le
          debite precauzioni, hanno la  facolta'  di  consultare,  ai
          fini di una  perizia,  persone  fisiche  o  giuridiche  che
          possono appartenere al settore privato. 
              5. Se un progetto di regola tecnica  fa  parte  di  una
          misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
          da un altro atto  comunitario,  gli  Stati  membri  possono
          effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in  forza
          di quest'altro atto, a condizione di  indicare  formalmente
          che essa vale anche ai fini della presente direttiva. 
          La mancanza di reazione della Commissione nel quadro  della
          presente direttiva in  merito  ad  un  progetto  di  regola
          tecnica non pregiudica la  decisione  che  potrebbe  essere
          presa nel quadro di altri atti comunitari.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  187   del   2001,   come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 6. (Pasta). 
              1. Sono denominati "pasta di semola di  grano  duro"  e
          "pasta di semolato di grano duro" i prodotti 
              ottenuti dalla trafilazione, laminazione e  conseguente
          essiccamento  di  impasti  preparati   rispettivamente   ed
          esclusivamente: 
              a) con semola di grano duro ed acqua; 
              b) con semolato di grano duro ed acqua. 
              2. E' denominato "pasta di semola  integrale  di  grano
          duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione,  laminazione
          e   conseguente   essiccamento   di    impasto    preparato
          esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua. 
              3. La pasta destinata al commercio e' prodotta soltanto
          nei tipi e con le caratteristiche seguenti: 
              Su cento parti di sostanza secca 
              Ceneri 
              Tipo e denominazione Umidita' massima % 
              minimo massimo 
              Proteine min. 
              (azoto x 5,70) 
              Acidita' massima in gradi* 
              Pasta di semola di grano duro 
              12,50 0,90 10,50 4 
              Pasta di semolato di grano duro 
              12,50 0,90 1,35 11,50 5 
              Pasta di semola integrale di grano duro 
              12,50 1,40 1,80 11,50 6 
              * Il grado  di  acidita'  e'  espresso  dal  numero  di
          centimetri cubici di soluzione alcalina normale  occorrente
          per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca. 
              4.   Fatte    salve    le    paste    destinate    alla
          commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o
          verso gli altri Paesi  contraenti  l'accordo  sullo  spazio
          economico europeo, nonche' destinate  all'esportazione,  di
          cui dall'articolo 12, comma 1, per la  fabbricazione  della
          pasta secca e' vietato l'utilizzo  di  sfarinati  di  grano
          tenero. 
              5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli  articoli
          7 e 8 e' tollerata la presenza di farine di grano tenero in
          misura non superiore al 3 per cento. 
              6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e
          della pasta all'uovo e' ammesso il  reimpiego,  nell'ambito
          dello stesso stabilimento  di  produzione,  di  prodotto  o
          parti di esso provenienti  dal  processo  produttivo  o  di
          confezionamento. Con decreto del Ministro della salute,  di
          concerto con i Ministri dello sviluppo  economico  e  delle
          politiche agricole alimentari e forestali,  possono  essere
          fissate particolari modalita' di applicazione. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi  3,  4,  5  e  6  si
          applicano anche ai prodotti preparati a base  di  sfarinati
          di   grano   duro   ed   acqua,   comunque    riconducibili
          merceologicamente alla pasta. 
              8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte
          con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in  Italia
          deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti: 
              a)  pasta  di  farina  di  grano  tenero,  se  ottenuta
          totalmente da sfarinati di grano tenero; 
              b) pasta di semola di grano duro e di farina  di  grano
          tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con
          prevalenza della semola; 
              c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano
          duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due  prodotti  con
          prevalenza della farina di grano tenero.».