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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 187

Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
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Testo in vigore dal:  8-5-2013
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Art. 6


Pasta

1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:
a) con semola di grano duro ed acqua;
b) con semolato di grano duro ed acqua.
2. È denominato "pasta di semola integrale di grano duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua.
3. La pasta destinata al commercio è prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:



+====================================================================+
| | |Su cento parti di sostanza secca| |
+--------------+----------+-----------------+--------------+---------+
|Tipo e | | | |Acidita '|
|Denominazione |Umidita ' | Ceneri | | |
| | |-----------------|Proteine min. |massima |
| |massima % | minimo | massimo|(azoto x 5,70)|in gradi*|
+--------------+----------+------------------------------------------+
|Pasta di se- | | | | | |
|mola di grano | | | | | |
|duro | 12,50 | - |0,90 |10,50 |4 |
+--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+
|Pasta di se- | | | | | |
|molato di | | | | | |
|grano duro |12,50 | 0,90 |1,35 |11,50 |5 |
+--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+
|Pasta di se- | | | | | |
|mola inte- | | | | | |
|grale di | | | | | |
|grano duro |12,50 |1,40 | 1,80 |11,50 |6 |
+--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+

* Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.

((
4. Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché destinate all'esportazione, di cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della pasta secca è vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero.
))
5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 è tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.
((
6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo è ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere fissate particolari modalità di applicazione.
))
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta.
8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:
a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero;
b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della semola;
c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero.