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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 29

Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2013
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 18-4-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  2,  comma  3,  quarto  e  quinto  periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  il  quale  prevede  che,  in
attuazione di quanto disposto dal primo, secondo e terzo periodo  del
medesimo articolo 2, comma  3,  con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66
del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano  ridotti
le dotazioni organiche degli  ufficiali  di  ciascuna  Forza  armata,
suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni  a  scelta,
esclusi, tra gli altri, l'Arma  dei  carabinieri  e  il  Corpo  delle
capitanerie di porto,  siano  emanate  disposizioni  transitorie  per
realizzare la graduale riduzione dei  volumi  organici  entro  il  1°
gennaio  2016,  nonche'  disposizioni  per   l'esplicita   estensione
dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri
al personale militare non dirigente; 
  Visto l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
il quale prevede che con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sia  ridotto  il  totale
generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al
10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici,
di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto  l'articolo  2,  comma  3,  secondo  e  terzo  periodo,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza
si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a  d),
del medesimo  articolo  2  e  che  il  predetto  personale,  ove  non
riassorbibile in base alle predette  disposizioni,  e'  collocato  in
aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita'  di  cui
agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e  5,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
11 gennaio 2013, adottato in attuazione del citato articolo 2,  comma
3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale fissa a  170.000
unita' le dotazioni  organiche  complessive  del  personale  militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare  e  ridetermina  le
dotazioni organiche di ciascuna delle citate Forze armate; 
  Visto il libro IV del codice dell'ordinamento militare, di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare  i  titoli
IV e VII,  nelle  parti  in  cui  disciplinano,  rispettivamente,  le
dotazioni organiche e il  numero  delle  promozioni  a  scelta  degli
ufficiali delle Forze armate, esclusi il Corpo delle  capitanerie  di
porto e l'Arma dei carabinieri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto  l'articolo  2267,  comma  2,  del  codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo n.  66  del  2010,  il  quale
prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni  del
medesimo codice dell'ordinamento militare e  del  testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono
essere  abrogate,  derogate,  sospese,   modificate,   coordinate   o
implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente  ad
oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  dell'  8  novembre
2012; 
  Considerato che il  termine  del  10  gennaio  2013,  previsto  per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni  parlamentari  ai
sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400  del  1988,
e' scaduto senza che tali Commissioni si siano pronunciate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al  libro  quarto  del  decreto  del  Presidente  della
                   Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 
 
  1. Al libro quarto del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica del titolo IV e' sostituita dalla seguente:  «Ruoli
e dotazioni organiche»; 
    b) nel titolo IV: 
      1) prima dell'articolo 667, e' inserito il seguente capo: «Capo
I - Ruoli»; 
      2) dopo l'articolo 668 e' inserito il seguente capo: «Capo II -
Dotazioni organiche»; 
      3) nel capo II, di cui al numero 2), e'  inserito  il  seguente
articolo: 
  «Art. 668-bis (Dotazioni organiche complessive dei generali  e  dei
colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i  gradi  di
generale e colonnello, e gradi corrispondenti, sono le seguenti: 
    a) Esercito italiano: 
      1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19; 
      2) generali di divisione e corrispondenti: 44; 
      3) generali di brigata e corrispondenti: 132; 
      4) colonnelli: 923; 
    b) Marina militare: 
      1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10; 
      2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25; 
      3) contrammiragli e corrispondenti: 64; 
      4) capitani di vascello: 496; 
    c) Aeronautica militare: 
      1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10; 
      2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19; 
      3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55; 
      4) colonnelli: 462.»; 
    c) nel titolo VII: 
      1) dopo l'articolo 711, e' inserito  il  seguente  capo:  «Capo
I-bis - Dotazioni organiche e promozioni a scelta degli ufficiali»; 
      2) nel capo 1-bis, di cui al numero 1), e' inserito il seguente
articolo: 
  «Art. 711-bis (Dotazioni organiche e promozioni a scelta  al  grado
superiore degli ufficiali). - 1. Le dotazioni organiche e  il  numero
delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli  ufficiali
dei ruoli normali e speciali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare,  escluso  il  Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
dell'Aeronautica militare sono stabiliti  dalle  tabelle  1,  2  e  3
allegate al presente regolamento.». 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
              «3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          totale  generale  degli  organici  delle  forze  armate  e'
          ridotto in misura non inferiore al 10  per  cento.  Con  il
          predetto  decreto  e'  rideterminata  la  ripartizione  dei
          volumi  organici  di  cui  all'articolo  799  del   decreto
          legislativo n. 66 del 2010. Al personale  in  eccedenza  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
          a d) del presente articolo; il predetto personale, ove  non
          riassorbibile  in  base  alle  predette  disposizioni,   e'
          collocato in aspettativa per riduzione quadri  ai  sensi  e
          con le modalita'  di  cui  agli  articoli  906  e  909,  ad
          eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
          2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal  presente
          comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  ridotte  le  dotazioni
          organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna   Forza   armata,
          suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero  delle
          promozioni a scelta, esclusi  l'Arma  dei  carabinieri,  il
          Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle  capitanerie
          di porto e  il  Corpo  di  polizia  penitenziaria.  Con  il
          medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
          per realizzare la graduale riduzione  dei  volumi  organici
          entro  il  1°  gennaio  2016,  nonche'   disposizioni   per
          l'esplicita estensione dell'istituto  del  collocamento  in
          aspettativa per riduzione di quadri al  personale  militare
          non dirigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
          (Codice  dell'ordinamento  militare)  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 799,  906,  909  e
          2267 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              «Art.   799   (Ripartizione   dei    volumi    organici
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare). 
              (In vigore dal 9 febbraio 2013) 
              1. La ripartizione  dei  volumi  organici  delle  Forze
          armate e' determinata nelle seguenti unita': 
                a) ufficiali: 
                1) 12.050 dell'Esercito italiano; 
                2) 4.500 della Marina militare; 
                3) 5.700 dell'Aeronautica militare; 
                b) sottufficiali: 
                1) 24.091 dell'Esercito italiano, di cui 2.400  primi
          marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti; 
                2) 13.576 della Marina militare, di cui  2.178  primi
          marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti; 
                3) 26.280 dell'Aeronautica  militare,  di  cui  3.000
          primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti; 
                c) volontari: 
                1) 75.859 dell'Esercito italiano, di  cui  56.281  in
          servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata; 
                2) 15.924 della Marina militare,  di  cui  10.000  in
          servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata; 
                3) 12.020 dell'Aeronautica militare, di cui 7.049  in
          servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata. 
              2. Il totale generale degli organici delle Forze armate
          e' il seguente: 
                a) Esercito italiano: 112.000 unita'; 
                b) Marina militare: 34.000 unita'; 
                c) Aeronautica militare: 44.000 unita'. 
              2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare,
          di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle  del  Corpo
          delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli  814  e
          815 del presente codice.». 
              «Art. 906 (Riduzione dei quadri per eccedenze  in  piu'
          ruoli). 
              (In vigore dal 27 marzo 2012) 
              1.  Se  il  conferimento   delle   promozioni   annuali
          determina, nel grado di colonnello  o  di  generale  di  un
          determinato  ruolo,  eccedenze   rispetto   agli   organici
          previsti dal presente codice, salvo un contingente pari  al
          numero delle posizioni ricoperte  presso  enti,  comandi  e
          unita' internazionali ai sensi  degli  articoli  35,  36  e
          1808, individuato con decreto annuale  del  Ministro  della
          difesa e salvo  quanto  disposto  dall'  articolo  908,  il
          collocamento in aspettativa  per  riduzione  di  quadri  e'
          effettuato  se  la  predetta  eccedenza  non  puo'   essere
          assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
          per  ogni  Forza  armata  dal  presente   codice.   Se   si
          determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
          totalmente riassorbibili, e' collocato in  aspettativa  per
          riduzione di quadri: 
                a) se  colonnello,  l'ufficiale  dei  predetti  ruoli
          anagraficamente  piu'  anziano  e,  a  parita'   di   eta',
          l'ufficiale meno anziano nel grado; 
                b) se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado  e,
          a parita' di anzianita', l'ufficiale  anagraficamente  piu'
          anziano. 
              2. Il collocamento in  aspettativa  per  riduzione  dei
          quadri di cui  al  comma  1  e'  disposto  al  31  dicembre
          dell'anno di riferimento.». 
              «Art. 909 (Norme comuni alla riduzione dei quadri). 
              (In vigore dal 27 marzo 2012) 
              1. Il collocamento in  aspettativa  per  riduzione  dei
          quadri avviene secondo il seguente ordine: 
                a)   ufficiali   in   possesso    di    un'anzianita'
          contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne  fanno
          richiesta; 
                b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni
          dai  limiti  d'eta'  del  grado  rivestito  che  ne   fanno
          richiesta; 
                c)  ufficiali  promossi   nella   posizione   di   «a
          disposizione»; 
                d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 
              2. Sono esclusi dal provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa: 
                a) il Capo di stato maggiore della difesa; 
                b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; 
                c) il Segretario generale del Ministero della difesa; 
                d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
                e) il Comandante generale del Corpo della Guardia  di
          finanza; 
                f)  gli  ufficiali  di  grado  pari  a  quello  degli
          ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi
          di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di  Forza
          armata in comandi o enti internazionali. 
              3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
          di  quadri   permangono   in   tale   posizione   fino   al
          raggiungimento del limite di eta'. 
              4.  Gli  ufficiali  che  devono  essere  collocati   in
          aspettativa per riduzione dei quadri  possono  chiedere  di
          cessare dal servizio permanente a domanda. 
              5. Gli ufficiali nella  posizione  di  aspettativa  per
          riduzione di quadri sono a  disposizione  del  Governo  per
          essere all'occorrenza impiegati per esigenze del  Ministero
          della difesa o di altri Ministeri. A essi si  applicano  le
          norme di cui agli articoli 993 e 995. 
              6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  il
          Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze  di
          servizio delle Forze armate, ha facolta'  di  richiamare  a
          domanda gli ufficiali in servizio permanente  collocati  in
          aspettativa per riduzione di quadri. 
              7. Il comma  6  non  si  applica  nei  confronti  degli
          ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per
          riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei  ruoli
          normali. 
              8.  Gli  ufficiali  transitati   nella   posizione   di
          aspettativa  per  riduzione  di  quadri  direttamente   dal
          servizio permanente  effettivo,  in  caso  di  richiamo  in
          servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni
          caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi  titolo  dalla
          posizione di aspettativa per riduzione di quadri  competono
          i benefici di cui all'articolo 1076,  comma  1,  sempreche'
          risultino valutati e giudicati idonei. 
              9. Il personale collocato in aspettativa per  riduzione
          dei  quadri  puo'  chiedere  il  trasferimento   anticipato
          dall'ultima  sede  di  servizio  al  domicilio  eletto.  Il
          trasferimento e' ammesso una sola volta,  indipendentemente
          dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere  richiesto
          all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica
          l' articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836,  e  il
          termine di cui al comma 1, secondo  periodo,  del  medesimo
          articolo decorre dalla data del definitivo collocamento  in
          congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale  per
          il raggiungimento della  sede  di  servizio  a  seguito  di
          successivi richiami.» 
              «Art.  2267  (Abrogazione  per  nuova  regolamentazione
          della materia). 
              (In vigore dal 27 marzo 2012) 
              1. Alla data di approvazione definitiva  del  codice  e
          del regolamento, sono abrogate, ai sensi  dell'articolo  15
          delle  disposizioni  sulla  legge  in  generale,  tutte  le
          disposizioni  incompatibili  o  comunque   afferenti   alle
          materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a  eccezione
          di quelle richiamate dal codice  o  dal  regolamento.  Alla
          data di  entrata  in  vigore  del  codice,  le  abrogazioni
          previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad  oggetto  le
          leggi di  conversione  di  decreti-legge  con  approvazione
          complessiva, si riferiscono  esclusivamente  ai  rispettivi
          decreti-legge abrogati ai medesimi numeri. 
              2. Ai sensi dell' articolo 13-bis, comma 4, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice
          e  del  regolamento  possono  essere  abrogate,   derogate,
          sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo
          esplicito, e  mediante  intervento  avente  ad  oggetto  le
          disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 13-bis  della  citata
          legge n. 400 del 1988: 
              «Art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi). -  1.  Il
          Governo, nell'ambito delle proprie competenze,  provvede  a
          che: 
                a)  ogni  norma  che  sia   diretta   a   sostituire,
          modificare o abrogare  norme  vigenti  ovvero  a  stabilire
          deroghe  indichi   espressamente   le   norme   sostituite,
          modificate, abrogate o derogate; 
                b)  ogni  rinvio  ad   altre   norme   contenuto   in
          disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o
          circolari   emanati   dalla    pubblica    amministrazione,
          contestualmente indichi, in  forma  integrale  o  in  forma
          sintetica e di chiara  comprensione,  il  testo  ovvero  la
          materia alla quale le disposizioni fanno riferimento  o  il
          principio, contenuto nelle norme cui si  rinvia,  che  esse
          intendono richiamare. 
              2. Le disposizioni della presente legge in  materia  di
          chiarezza  dei  testi  normativi   costituiscono   principi
          generali per la produzione normativa e non  possono  essere
          derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito. 
              3. Periodicamente, e comunque almeno ogni  sette  anni,
          si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi  unici
          con i medesimi criteri e procedure  previsti  nell'articolo
          17-bis  adottando,  nel  corpo  del  testo  aggiornato,  le
          opportune evidenziazioni. 
              4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti
          di  indirizzo  e  coordinamento  per  assicurare  che   gli
          interventi normativi incidenti  sulle  materie  oggetto  di
          riordino, mediante l'adozione di codici e di  testi  unici,
          siano   attuati   esclusivamente   mediante   modifica    o
          integrazione    delle    disposizioni     contenute     nei
          corrispondenti codici e testi unici.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'articolo
          14 della legge 28 novembre 2005, n.  246),  modificato  dal
          presente  regolamento,  e'   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  18  giugno
          2010.