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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
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Testo in vigore dal:  9-3-2010
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Art. 23


Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.
((10))

Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 24 della presente legge.
Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 19 maggio 1986, n. 224, come modificata dal D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30, ha disposto che il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del presente articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo.