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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 248

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (13G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2013)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  9-2-2013

Art. 4

Modifiche al libro quarto
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 625:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice.»;
b) all'articolo 636, comma 3, le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva»;
c) all'articolo 650, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.»;
d) all'articolo 682, commi 4, lettera b), numero 3), e 5, lettera a), numero 3), le parole: «la sanzione disciplinare della consegna di rigore», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni disciplinari più gravi della consegna»;
e) all'articolo 696, comma 2, le parole: «stabilita di norma in» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a»;
f) all'articolo 710, comma 2, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;
g) all'articolo 724, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.»;
h) all'articolo 759:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «All'atto dell'arruolamento» sono soppresse;
1.2) dopo le parole: «categorie e specialità» sono inserite le seguenti: «secondo specifiche disposizioni della Forza armata,»;
2) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «Direzione generale per il personale militare», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, su proposta della Forza armata»;
i) all'articolo 761, il comma 2 è abrogato;
l) all'articolo 783, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
m) all'articolo 788, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.»;
n) all'articolo 796:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;
o) all'articolo 797, i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
p) all'articolo 799, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.»;
q) all'articolo 806, comma 2, le parole: «Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
r) all'articolo 830:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.»;
2) al comma 2, le parole: «apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia»;
s) alle rubriche delle sezioni III e VIII del capo VII del titolo VII, nonché agli articoli 832, commi 1 e 2, 925, comma 1, lettere a), b) e c), 1000, comma 1, lettera a), numero 2), 1095, comma 1, 1100, comma 1, 1101, comma 3, 1105, commi 1 e 3, 1125, comma 1, 1259, rubrica e comma 1, le parole: «Arma dei trasporti e materiali» e le parole: «Arma trasporti e materiali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Arma dei trasporti e dei materiali»;
t) all'articolo 833:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.»;
u) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «direzione generale dei lavori e del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;
v) dopo l'articolo 833-bis è inserito il seguente:
«Art. 833-ter (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell'Aeronautica militare). - 1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;
z) all'articolo 878, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
b) carabinieri effettivi in ferma;
c) allievi delle scuole militari;
d) allievi marescialli;
e) allievi e aspiranti ufficiali;
f) marescialli in ferma;
g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento;
l) allievi carabinieri.»;
aa) all'articolo 880, comma 4, dopo la parola: «truppa» sono inserite le seguenti: «e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma»;
bb) all'articolo 895, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.»;
cc) agli articoli 898, comma 5, 986, comma 4, 999, comma 1, e 1006, comma 4, la parola: «temporaneo», ovunque ricorre, è soppressa;
dd) all'articolo 901:
1) al comma 4:
1.1) la parola: «richiamo» è sostituita dalla seguente: «rientro»;
1.2) le parole: «è richiamato» sono sostituite dalla seguente: «rientra»;
2) al comma 5, la parola: «richiamo» è sostituita dalla seguente: «rientro»;
ee) all'articolo 919, comma 3, lettera a), dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»;
ff) all'articolo 940, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze»;
gg) all'articolo 982, comma 1, le parole: «se si trova in servizio temporaneo» sono soppresse;
hh) all'articolo 1008, comma 1, lettera a), le parole: «tre mesi prima del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
ii) all'articolo 1031, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei militari» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice,»;
ll) all'articolo 1077:
1) alla rubrica, dopo la parola: «Promozione» sono inserite le seguenti: «o conferimento di qualifica»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.»;
mm) agli articoli 1188, comma 1, lettera c), e 1192, comma 1, lettera c), dopo le parole: «dal regolamento e», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002,»;
nn) all'articolo 1227, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93 ;
e) l'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»;
oo) all'articolo 1275, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»;
pp) all'articolo 1280:
1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi» ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) al comma 4:
1.1) le parole: «o in reparti operativi» sono soppresse;
1.2) la lettera: «e)» è sostituita dalla seguente: «d)»;
3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;
qq) all'articolo 1287:
1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;
rr) all'articolo 1308:
1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;
ss) all'articolo 1309, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»;
tt) l'articolo 1313 è abrogato;
uu) all'articolo 1361, comma 4, dopo le parole: «coniugati,», sono inserite le seguenti: «i graduati,»;
vv) all'articolo 1369, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «diverse dal richiamo»;
zz) all'articolo 1377, comma 5, dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»;
aaa) all'articolo 1403, comma 3, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
bbb) all'articolo 1464:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Distinzioni onorifiche e altre ricompense»;
2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:»;
ccc) all'articolo 1473, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:
a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;
f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.»;
ddd) l'articolo 1485 è sostituito dal seguente:
«Art. 1485 (Cause di ineleggibilità al Parlamento). - 1. Le cause di ineleggibilità degli ufficiali generali, degli ammiragli e degli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato sono disciplinate dagli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto applicabili.»;
eee) all'articolo 1492, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;
fff) all'articolo 1495, comma 1, le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1, dell'art. 625 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 625 (Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali). - 1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice.
2-3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 636, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 636 (Obiettori di coscienza). - 1-2. (Omissis).
3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della previdenza militare e della leva.».
- Si riporta il testo dell'art. 650, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 650 (Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie). - 1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all'art. 649, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito e a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:
a) ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
c) allievi delle scuole militari;
d) volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.
d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 682, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli). - 1-3. (Omissis).
4. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:
a) i giovani che:
1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;
3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:
1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;
2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;
3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
5. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera b), possono partecipare:
a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:
1) non hanno superato il 40° anno di età;
2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;
3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;
2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.
6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 696, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 696 (Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri). - 1. (Omissis).
2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata non inferiore a sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3-5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 710, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 710 (Ammissione alle scuole militari). - 1. (Omissis).
2. Il Ministero della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresì, il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'art. 714.».
- Si riporta il testo dell'art. 724, comma 6, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 724 (Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1-5. (Omissis).
6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.
7-8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 759 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 759 (Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità). - 1.
Gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo specifiche disposizioni della Forza armata, in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi.
2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono.
Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Forza armata.
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Forza armata.».
- Si riporta il testo dell'art. 761 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 761 (Speciali obblighi di servizio). - 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
2. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 783, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 783 (Formazione dei carabinieri). - 1-2. (Omissis).
3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.».
- Si riporta il testo dell'art. 788, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 788 (Formazione dei carabinieri). - 1. Gli allievi, dal compimento del 15° anno di età e sino alla maggiore età, sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potestà, e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno. Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.
2-6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 796, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 796 (Transito tra ruoli). - 1. (Omissis).
2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianità assoluta e dell'anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice. Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.
3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 797.
Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 797 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 797 (Trasferimento tra ruoli). - 1. Il trasferimento da ruolo a ruolo è previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non è previsto il trasferimento da ruolo a ruolo.
2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento.
3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.
3-bis. (abrogato).
3-ter. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 799, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 799 (Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1-2. (Omissis).
2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 806, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 806 (Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile). - 1. (Omissis).
2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 830, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 830 (Contingente per la Banca d'Italia). - 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente è così determinato:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli e maggiori: 3;
c) ufficiali inferiori: 3;
d) ispettori: 232;
e) sovrintendenti: 91;
f) appuntati e carabinieri: 1.670.
2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente è disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 832, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 832 (Transito per perdita di requisiti specifici). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute.
2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonché per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto è adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1-bis, dell'art. 833 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato ed inserito dal presente decreto:
«Art. 833 (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato). - 1. (Omissis).
1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2-6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 833-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 833-bis (Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare).
- 1. (Omissis).
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 878, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 878 (Categorie di personale in servizio temporaneo). - 1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
b) carabinieri effettivi in ferma;
c) allievi delle scuole militari;
d) allievi marescialli;
e) allievi e aspiranti ufficiali;
f) marescialli in ferma;
g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento ;
l) allievi carabinieri.
2-3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 880, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 880 (Categorie di personale in congedo). - 1-3. (Omissis).
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma che cessano dal servizio temporaneo.
5-6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 895, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 895 (Attività extraprofessionali sempre consentite). - 1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 898, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 898 (Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale). - 1-4. (Omissis).
5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 901, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 901 (Motivi privati). - 1-3. (Omissis).
4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.
6-7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 919, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 919 (Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa). - 1-2. (Omissis).
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a) sospende l'imputato dal servizio o dall'impiego ai sensi dell'art. 917;
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1393.».
- Si riporta il testo dell'art. 925 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 925 (Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Esercito italiano). - 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.».
- Si riporta il testo dell'art. 940, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 940 (Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata). - 1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze;
b) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 982, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 982 (Obblighi). - 1. Il militare in congedo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 986, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 986 (Tipologia dei richiami in servizio). - 1-3. (Omissis).
4. Il militare in congedo, richiamato in servizio, è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 999 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 999 (Chiamate collettive in servizio). - 1. Le chiamate collettive in servizio disposte a norma di legge e i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1000, comma 1, lettera a), n. 2), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1000 (Cessazione dell'appartenenza al complemento). - 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) Esercito italiano:
1) (Omissis);
2) Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;
b)-d) (Omissis).
2-5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1006, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1006 (Militari di truppa). - 1-3. (Omissis).
4. I militari di truppa richiamati in servizio sono soggetti alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1008, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1008 (Collocamento nella riserva). - 1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:
a) al compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
b) se chiede di cessare a domanda ai sensi dell'art. 909, comma 4.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1031, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1031 (Modalità di avanzamento). - 1.
L'avanzamento dei militari, ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice, ha luogo:
a)-e) (Omissis).
2-4. (Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 3-bis dell'art. 1077 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 1077 (Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati). - 1. 3. (Omissis).
3-bis. I benefici di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.».
- Si riporta il testo dell'art. 1095, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1095 (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli). - 1. All'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1100 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1100 (Mancato conseguimento del diploma di laurea). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.».
- Si riporta il testo dell'art. 1101 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1101 (Articolazione della carriera). - 1-2. (Omissis).
3. Nell'organico dei generali di corpo d'armata è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'art. 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'Arma dei trasporti e dei materiali.».
- Si riporta il testo della rubrica della sezione III del capo VII del titolo VII del libro quarto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali».
- Si riporta il testo dell'art. 1105, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1105 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a)-i) (Omissis).
2. (Omissis).
3. Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro d'avanzamento al grado di tenente generale. La predetta unità è sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali.».
- Si riporta il testo della rubrica della sezione VIII del capo VII del titolo VII del libro quarto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Sezione - III Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali».
- Si riporta il testo dell'art. 1125, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1125 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a)-f) (Omissis).
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1188, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1188 (Requisiti speciali per l'avanzamento). - 1.
I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a)-b) (Omissis);
c) capitano: 4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e, per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, conseguire la laurea specialistica prescritta;
d) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1192, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1192 (Requisiti speciali per l'avanzamento). - 1.
I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a)-b) (Omissis);
c) capitano: 4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparto o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e, per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, conseguire la laurea specialistica prescritta;
d) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1227, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 1227 (Estensione di norme ai fini dell'avanzamento). - 1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a)-d) (Omissis);
e) l'art. 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 1259 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1259 (Ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei trasporti e dei materiali, in relazione al grado sono i seguenti:
a)-c) (Omissis).
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1275, comma 6, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1275 (Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare). - 1-5. (Omissis).
6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1280 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1280 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare). - 1. (Omissis).
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: a)-d) (Omissis).
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: a)-e) (Omissis).
4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno;
b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;
c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.
4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e) e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.
5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1287 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1287 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare). - 1. (Omissis).
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a)-e) (Omissis).
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a)-e) (Omissis).
3-bis Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1308 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1308 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1. (Omissis).
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a)-d) (Omissis).
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a)-e) (Omissis).
3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1309, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1309 (Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1-4. (Omissis).
5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1361, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1361 (Consegna). - 1-3. (Omissis).
4. I militari di truppa coniugati, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.».
- Si riporta il testo dell'art. 1369, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1369 (Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo). - 1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo.
2-3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1377, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1377 (Inchiesta formale). - 1-4. (Omissis).
5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio o dall'impiego.».
- Si riporta il testo dell'art. 1403, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1403 (Organizzazione). - 1-2. (Omissis).
3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 1464 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1464 (Distinzioni onorifiche e altre ricompense).
- 1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:
a)-m) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1473, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 1473 (Autorità competente al rilascio della autorizzazione). - 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: a)-e) (Omissis);
f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1492, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1492 (Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale). - 1. (Omissis).
2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'art. 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».
- Si riporta il testo dell'art. 1495, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1495 (Effetti sullo stato giuridico). - 1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dalla presente sezione, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2-3. (Omissis).».