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LEGGE 23 marzo 1998, n. 93

Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

note: Entrata in vigore della legge: 15-4-1998
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Testo in vigore dal:  15-4-1998

Art. 3

1. L'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell'articolo 4 della convenzione è l'Unità nazionale EUROPOL, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all'Unità nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all'articolo 5 della convenzione.
3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unità nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.