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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. (12G0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2012, n. 232 (in G.U. 03/01/2013, n. 2).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2013)
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Testo in vigore dal:  18-12-2012 al: 3-1-2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la normativa vigente in materia elettorale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, nel caso di conclusione anticipata della legislatura in corso, alcune disposizioni relative al numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e all'applicazione di cause di ineleggibilità, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013.
1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la riduzione alla metà del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
b) per i partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, la riduzione opera nella misura del sessanta per cento;
c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche in caso di componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;
d) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.