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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. (12G0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2012, n. 232 (in G.U. 03/01/2013, n. 2).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2013)
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Testo in vigore dal: 4-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la normativa vigente in materia elettorale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare,  nel
caso di conclusione anticipata della  legislatura  in  corso,  alcune
disposizioni  relative  al  numero  delle   sottoscrizioni   per   la
presentazione delle liste di candidati e all'applicazione di cause di
ineleggibilita',  nonche'  di  garantire  l'esercizio  del  voto  dei
cittadini temporaneamente all'estero per  motivi  di  servizio  o  di
missioni internazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  della  difesa  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione  delle
  liste  di  candidati  e  cause  di  ineleggibilita'  alle  elezioni
  politiche del 2013. 
 
  1. Limitatamente alle  elezioni  politiche  del  2013,  qualora  lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica
anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai
sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano
le seguenti disposizioni: 
    a) la riduzione ((ad un quarto)) del numero delle  sottoscrizioni
per la presentazione  delle  liste  e  dei  candidati,  di  cui  agli
articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92,  primo  comma,  n.  2)
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo
1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1,
lettera a), primo periodo, ((e lettera b), primo e quarto  periodo,))
del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione  del  Senato
della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre  1993,  n.
533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge  27  dicembre
2001, n. 459; 
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 232)); 
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 232)); 
    d) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto  se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni  successivi
alla data del decreto di scioglimento.