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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 191

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati. (12G0211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2012
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-11-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli
13-bis, comma 4 e 17, comma 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed
in particolare gli articoli 4, comma 4, e 21; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,  recante  proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, ed  in  particolare,
l'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies); 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
sviluppo, ed in particolare, l'articolo 1, commi da 3 a 5; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare, ed in particolare il  libro  primo,
titolo III, concernente l'organizzazione  dell'Amministrazione  della
difesa; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive  modificazioni,  ed  in
particolare il libro primo, titolo II,  concernente  l'organizzazione
dell'Amministrazione della difesa e il libro quinto, titolo  I,  capo
I,  concernente  la  ripartizione  delle  dotazioni   organiche   del
personale civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2010,
n. 270, recante  modifiche  ed  integrazioni  al  testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.
170, recante il regolamento concernente  disciplina  delle  attivita'
del Genio militare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
65, recante riorganizzazione degli uffici di  diretta  collaborazione
del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di
valutazione della performance; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 22 giugno  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  222,
del 23 settembre 2011; 
  Visto l'articolo 8, comma 1,  lettera  Oa),  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2012; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 318  del  2012,  espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  dell'8
marzo 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto che per quanto concerne la composizione e la  collocazione
dei Consigli Intermedi della Rappresentanza militare (COIR),  occorre
mantenere  fra  i  parametri  di  riferimento  anche   le   modifiche
organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri per la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
                   Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 
 
  1. In attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n.  148,  nonche'  al  fine  di  apportare  ulteriori
correttivi,  al  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 17: 
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "e'  stabilito
complessivamente in 153 unita'." sono sostituite dalle seguenti:  "e'
stabilito complessivamente in 145 unita'."; 
      2) al comma 2, secondo periodo, le  parole:  "non  superiore  a
dieci" sono sostituite dalle seguenti: "non  superiore  a  nove";  le
parole: "e un incarico di livello dirigenziale generale con  funzioni
di consulenza, studio e ricerca." sono sostituite dalle seguenti: " ,
oltre  all'incarico  di  livello  dirigenziale   generale,   di   cui
all'articolo  15,  comma  2,  secondo  periodo,  conferito  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165."; 
      3)  al  comma  3,  le  parole:  "sono  assegnati  dodici"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono assegnati tredici"; 
    b) all'articolo 55: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  poteri  di  indirizzo,
programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da: 
    a) il presidente nazionale, che lo presiede; 
    b) i due  generali  dell'Aeronautica  militare  che,  nell'ambito
dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono  incarichi  di  capi
dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e  personale,  degli
affari generali e finanziario; 
    c) un  sottufficiale  dell'Aeronautica  militare  in  servizio  o
richiamato in servizio senza assegni dal congedo; 
    d) un genitore di assistito  dall'Opera  nazionale  per  i  figli
degli aviatori."; 
      2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "di cui  al  comma  2,
lettere b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2,
lettera c),"; 
    c) all'articolo 81, al comma 8, le parole: "e'  incaricato"  sono
sostituite dalle seguenti: " e' designato"; 
    d) all'articolo 89, comma 1,  lettera  f),  secondo  periodo,  le
parole:  "nell'ambito  dello  Stato  maggiore  della  difesa,"   sono
sostituite dalle seguenti: "nell'ambito  dell'Area  tecnico-operativa
del Ministero della difesa,"; 
    e) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della  difesa).  -
1.  Il  Segretariato  generale  della  difesa,  composto  da   undici
strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato: 
    a)  Ufficio  generale  del  Segretario   generale,   di   livello
dirigenziale, retto da un dirigente  civile  di  seconda  fascia  del
ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale  con
il grado di generale di brigata o gradi  corrispondenti  delle  Forze
armate, con  competenze  in  materia  di  segreteria  del  Segretario
generale, coordinamento generale  delle  attivita'  del  Segretariato
generale, studi e informazione; affari  giuridici;  affari  generali;
controllo di gestione; 
    b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa,  di
livello  dirigenziale,  retto  da  un  ufficiale  con  il  grado   di
brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi,
corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma  dei
carabinieri, con competenze in materia di  gestione  del  bilancio  e
programmazione  economica,  finanziaria  e  strategica   per   quanto
inerente il centro di responsabilita' segretariato generale; 
    c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto
da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti  del  Ministero  della
difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, con competenza in  materia  di  ordinamento  dell'area
tecnico-amministrativa nonche' di  impiego  del  relativo  personale;
reclutamento, formazione, stato giuridico,  avanzamento,  trattamento
economico  e  affari  giuridici  del  personale  militare  e  civile;
sostegno alla ricollocazione professionale dei  volontari  congedati,
d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso  in  materia
di personale militare e civile non assegnato alle relative  direzioni
generali; antinfortunistica e prevenzione; 
    d)  II  Reparto  -  Coordinamento  amministrativo,   di   livello
dirigenziale generale, retto da un dirigente  civile  del  ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del
2001, e successive  modificazioni,  con  competenze  in  materia  di:
coordinamento amministrativo  anche  alla  luce  di  quanto  previsto
dall'articolo 107 e relativo monitoraggio  dei  flussi  della  spesa,
nonche'   emanazione   di   direttive   in   materia   di   attivita'
amministrativa;  coordinamento  generale  per  quanto   riguarda   le
problematiche connesse ad aspetti interpretativi  ed  applicativi  di
normative in materia contrattuale; controllo delle  esportazioni.  Il
reparto cura i rapporti con  la  Corte  dei  conti  e  con  l'Ufficio
centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero  della  difesa  per  i
provvedimenti di  competenza  delle  strutture  di  cui  al  presente
articolo  e  all'articolo  113,  sulla  base  di  relazioni  tecniche
all'uopo  predisposte  dai  competenti  elementi  di   organizzazione
interessati; 
    e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali,
di livello dirigenziale generale, retto da un  ufficiale  generale  o
grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di
politica  industriale  della   difesa,   inclusi   gli   aspetti   di
pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1,  lettera  a),  del
Codice;   competenza   in   materia   di   relazioni   internazionali
multilaterali   e    bilaterali,    attinenti    alla    cooperazione
governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della
Difesa  e  sostegno  alla  cooperazione  industriale.  E'  competente
altresi' sul controllo delle compensazioni industriali; 
    f) IV Reparto - Coordinamento  dei  programmi  di  armamento,  di
livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado
corrispondente delle Forze  armate,  con  competenza  in  materia  di
politica di acquisizione, attinente alle attivita' di  ammodernamento
e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed  equipaggiamenti  della  difesa,
compresi  gli  aspetti  di  cooperazione  internazionale   specifici;
infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione  delle
metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto; 
    g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di  livello  dirigenziale
generale, retto da un dirigente civile del ruolo  dei  dirigenti  del
Ministero  della  difesa  il  cui  incarico  e'  conferito  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, con competenza  in  materia  di  studi  sui
sistemi informatici e telematici, attivita' destinate ad incrementare
il patrimonio  di  conoscenze  della  difesa  nei  settori  dell'alta
tecnologia, armonizzando altresi' gli obiettivi della difesa  con  la
politica   tecnico-scientifica   nazionale,   standardizzazione   dei
materiali  e   assicurazione   di   qualita',   normazione   tecnica;
statistica;   gestione   dell'attivita'    degli    enti    dell'area
tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa; 
    h)  VI  Reparto  -  Contenzioso  e  affari  legali,  di   livello
dirigenziale generale, retto da un dirigente  civile  del  ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito  ai
sensi dell'articolo19, comma 4, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, e successive modificazioni, cura, sulla base  di  relazioni  di
carattere   tecnico   predisposte   dalle   strutture    interessate,
l'attivita' consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi  compresi
gli  accordi  bonari  e  le  procedure  arbitrali,   i   giudizi   di
responsabilita' amministrativa e  contabile,  il  recupero  di  danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia, afferenti  alle
competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo
113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i  danni
alle proprieta' private; tratta l'infortunistica ordinaria  e  quella
relativa   ad   attivita'   regolate   da   accordi   o   convenzioni
internazionali; 
    i)  Direzione  informatica,  telematica  e  tecnologie   avanzate
(TELEDIFE).  Di  livello  dirigenziale  generale,  e'  retta  da   un
ufficiale generale  o  grado  corrispondente  delle  Forze  armate  e
provvede, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e  all'emanazione  della
normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi  informatici  e
per le telecomunicazioni, ai radar compresi  quelli  tattici  per  la
sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza  marittima
e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche'  non  facenti
parte integrante e inscindibile  di  sistemi  d'arma  piu'  complessi
terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni,
ai  sistemi   satellitari   di   telecomunicazione,   navigazione   e
osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per
la meteorologia, nonche' alla predisposizione e  implementazione  dei
sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle  attivita'
di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione,  produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
sui materiali di competenza; 
    l)  Direzione   armamenti   terrestri   (TERRARM).   Di   livello
dirigenziale  generale,   e'   retta   da   un   ufficiale   generale
dell'Esercito e provvede, nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  95,  comma  1,  lettera  b),  all'approvvigionamento  e
all'emanazione della  normativa  tecnica  relativi  alle  armi,  alle
munizioni, ai materiali del genio, alle mine,  agli  esplosivi,  alle
protezioni individuali e agli  equipaggiamenti  del  combattente,  ai
materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica,  ai  materiali
per  la  protezione  antincendio,   alle   apparecchiature   e   agli
equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei  sistemi
d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici,
speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e  anfibi  e
agli  auto-motoveicoli.  Sovrintende  alle   attivita'   di   studio,
progettazione,    sviluppo    tecnico,    costruzione,    produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
sui materiali di competenza; 
    m) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di  livello  dirigenziale
generale, e' retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e
provvede, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e  all'emanazione  della
normativa  tecnica  relativi  ai  mezzi  navali,  alle   armi,   alle
munizioni,   agli   armamenti,   alle    apparecchiature    e    agli
equipaggiamenti  formanti  parte  integrante   e   inscindibile   dei
complessi  d'arma  navali,  ai  mezzi,  alle  apparecchiature  e   ai
materiali  per  gli  sbarramenti  subacquei  o  ad   essi   connessi.
Sovrintende  alle  attivita'  di  studio,   progettazione,   sviluppo
tecnico,  costruzione,  produzione,  trasformazione,  ammodernamento,
disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza; 
    n)  Direzione   armamenti   aeronautici   (ARMAEREO).Di   livello
dirigenziale  generale,   e'   retta   da   un   ufficiale   generale
dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 95 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e
all'emanazione  della  normativa  tecnica  relativi  agli  aeromobili
militari e  ai  mezzi  spaziali,  alle  armi,  alle  munizioni,  agli
armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte
integrante  e  inscindibile  dei  complessi  d'arma   aeronautici   e
spaziali,  ai  materiali  di  aviolancio   e,   ove   richiesto,   ai
carbolubrificanti,  nonche'  per  gli  aeromobili  militari  provvede
all'ammissione, alla navigazione aerea, alla  certificazione  e  alla
immatricolazione nel registro degli aeromobili militari.  Sovrintende
alle  attivita'   di   studio,   progettazione,   sviluppo   tecnico,
costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione
delle indagini tecniche, sui materiali di competenza; 
    o) Direzione dei lavori e del  demanio  (GENIODIFE).  Di  livello
dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale  generale  del  genio
dell'Esercito  italiano  o  del  genio  Aeronautico,  ovvero  da   un
ufficiale del Corpo ingegneri  dell'Esercito  italiano  o  del  genio
navale della Marina militare - settore infrastrutture -  laureato  in
ingegneria civile o lauree equivalenti,  cura  la  progettazione,  la
realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di  ogni  tipo,
ordinarie e  speciali,  provvede  all'acquisizione,  amministrazione,
alla valorizzazione e alienazione nonche' alle dismissioni  dei  beni
demaniali militari; e' competente in materia di servitu' e di vincoli
di  varia  natura  connessi  a  beni  demaniali  militari;  cura   la
formazione,  quando  effettuata  presso  gli  organi  dipendenti,  di
personale tecnico e specializzato militare e  civile  per  le  unita'
operative e per gli organi addestrativi,  logistici  e  territoriali;
fino alla definizione degli specifici percorsi formativi provvede  al
riconoscimento  dell'adeguata   capacita'   tecnico-professionale   e
dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture  militari  ai
fini della acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio. 
  2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i),  l),  m)  ed  n),
dipendono sette uffici tecnici territoriali di  livello  dirigenziale
non generale retti da militari, preposti all'attuazione di  programmi
e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di  impianti,
mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche'
al controllo tecnico dell'esecuzione  dei  contratti  di  competenza,
alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di
conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. 
  3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma  1,  e'
demandato, negli ambiti  di  rispettiva  competenza,  il  compito  di
supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di  cui
egli si avvale, nell'esercizio  delle  attribuzioni  conferite  dalle
vigenti   disposizioni   legislative   e    regolamentari,    nonche'
nell'attivita'  di   predisposizione   delle   linee   di   indirizzo
programmatico e di  coordinamento  dell'area  tecnico-amministrativa.
Alle medesime direzioni, reparti  e  uffici  e'  assegnato  personale
militare, su  base  di  equilibrata  rappresentativita'  delle  Forze
armate, nonche' personale civile. 
  4. Nel caso in cui  il  Segretario  generale  e  i  Vice  segretari
generali  della  difesa  siano  scelti  al  di  fuori  del  personale
militare, si provvede, se necessario, alla modifica  delle  dotazioni
organiche del Ministero  della  difesa  sulla  base  della  normativa
vigente, assicurando il rispetto del criterio  dell'invarianza  della
spesa di personale. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della   difesa   di   natura   non
regolamentare, di cui all'articolo 113,  comma  4,  sono  individuati
nell'ambito del Segretariato generale centotrenta uffici  di  livello
dirigenziale non generale  e  le  relative  competenze,  ivi  inclusi
quelli di cui al comma 2."; 
    f) all'articolo 111: 
      1) al comma 1, lettera  d),  le  parole:  "ai  risultati  delle
verifiche  amministrative  e  contabili;"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "alla gestione dei capitoli  assegnati  in  amministrazione
diretta;"; 
      2) al comma  2,  le  parole:  "e'  articolato  in  dieci"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolato in nove"; 
    g) all'articolo 112, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. L'Ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile del  ruolo
dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della
difesa. L'Ufficio e' articolato in  cinque  uffici  dirigenziali  non
generali e un nucleo ispettivo, in cui operano undici  dirigenti  non
generali, i cui compiti sono definiti  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare."; 
    h) all'articolo 113: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa: 
      a) la Direzione generale per il personale militare; 
      b) la Direzione generale per il personale civile; 
      c) la Direzione generale  della  previdenza  militare  e  della
leva; 
      d)  la  Direzione  generale  di  commissariato  e  di   servizi
generali."; 
      2) il comma 4-bis), e' sostituito dal seguente: 
  "4-bis). Il numero massimo dei posti di  livello  dirigenziale  non
generale, in  attuazione  dell'articolo  1,  commi  da  3  a  5,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' rideterminato in  riduzione
in duecentocinquantasette unita'."; 
    i) all'articolo 114: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1.  La  Direzione  generale  per   il   personale   militare,   in
particolare: 
    a) cura il reclutamento, lo stato  giuridico,  l'avanzamento,  la
disciplina,  la  documentazione  caratteristica  e  matricolare,   le
provvidenze, il trattamento  economico,  le  politiche  per  le  pari
opportunita', la concessione e  perdita  di  ricompense,  distinzioni
onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei  sottufficiali  e  del
personale di truppa in ferma prefissata  e  in  servizio  permanente,
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri; 
    b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti  della
Corte dei conti; 
    c) cura il contenzioso di competenza, comprese le  transazioni  e
ogni altra attivita' demandata in materia di personale."; 
      2) al comma 2, le parole:  "e'  articolata  in  ventisei"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in ventidue"; 
    l) all'articolo 115: 
      1) al comma 1, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: 
  "b) cura il contenzioso di competenza, comprese  le  transazioni  e
ogni altra attivita' demandata in materia di personale;"; 
      2) al comma 2, le  parole:  "  e'  articolata  in  venti"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in diciassette"; 
    m) all'articolo 116: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Direzione generale
della previdenza militare e della leva"; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. La Direzione generale della previdenza militare e  della  leva,
in particolare: 
    a)  provvede  alle  attivita'  connesse  con  la  sospensione   e
l'eventuale ripristino del  servizio  obbligatorio  di  leva  di  cui
all'articolo 1929 del codice; 
    b)  cura  il  trattamento  di  pensione  normale  e  privilegiato
ordinario,  nonche'  il  trattamento   previdenziale   spettante   al
personale militare; 
    c) provvede al  riscatto  e  al  riconoscimento  dei  periodi  di
servizio computabili ai fini pensionistici; 
    d)  provvede  all'equo  indennizzo  e  al  riconoscimento   della
dipendenza delle infermita'  da  causa  di  servizio  riguardante  il
personale militare; 
    e)  provvede  alla  trattazione   delle   materie   relative   al
reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina,  del
personale del  servizio  dell'assistenza  spirituale,  del  personale
militare  dell'Associazione  dei  cavalieri  italiani   del   sovrano
militare ordine di Malta e del personale  del  Corpo  militare  della
Croce  rossa  italiana,  nonche',  limitatamente  al  personale   del
servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare; 
    f) cura il contenzioso di competenza, comprese le  transazioni  e
ogni altra attivita' demandata in materia di personale."; 
      3) al comma 2, le parole:  "e'  articolata  in  diciotto"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in dodici"; 
    n) all'articolo 122: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' soppressa; 
      2) al comma 2, le  parole:  "e'  articolata  in  tredici"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in dieci"; 
      3) al  comma  3,  le  parole:  "dipendono  tre  uffici  tecnici
territoriali di livello dirigenziale non  generale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dipendono due uffici tecnici territoriali di livello
dirigenziale non generale"; 
    o)  all'articolo  261,  al  comma  1,  le  parole:   "nell'ambito
dell'ufficio del Segretariato generale della difesa" sono  sostituite
dalle seguenti: "nell'ambito del Segretariato generale della difesa"; 
    p) all'articolo 312, commi 2 e 3, le parole: "Direzione  generale
dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti:  "Direzione
dei lavori e del demanio  del  Segretariato  generale  del  Ministero
della difesa"; 
    q) all'articolo 320, il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e
in casi tassativamente previsti connessi a  particolari  esigenze  di
comando legate all'operativita', ovvero, a  modifiche  ordinative  di
Forza armata e previamente individuati  attraverso  l'adozione  e  la
pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura  non
regolamentare, possono temporaneamente  autorizzare  il  titolare  di
alloggio ASI al mantenimento della conduzione  dello  stesso  in  una
sede diversa da quella in cui presta servizio,  nella  quale  non  e'
disponibile altro alloggio destinato all'incarico."; 
    r) all'articolo 343: 
      1) al comma 1,  secondo  periodo,  le  parole:  "il  Segretario
generale  della  difesa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "   il
Segretariato generale della difesa"; 
      2) al comma 2, lettera  b),  numero  1),  secondo  periodo,  le
parole: "o Segretario generale della difesa"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "o Segretariato generale della difesa"; 
    s) all'articolo 360, comma 4, le parole: "Direzione generale  dei
lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione  dei
lavori e del demanio del Segretariato generale  del  Ministero  della
difesa"; 
    t) all'articolo 389, comma 2, le parole: "Direzione generale  dei
lavori e del demanio del  Ministero  della  difesa"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del  Segretariato
generale del Ministero della difesa"; 
    u) all'articolo 390, comma 3, le parole: "Direzione generale  dei
lavori e del demanio del  Ministero  della  difesa"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del  Segretariato
generale del Ministero della difesa"; 
    v) all'articolo 403: 
      1) al comma 2, le parole: "Direzione generale dei lavori e  del
demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e  del
demanio del Segretariato generale del Ministero della  difesa"  e  le
parole:  "Direzione  generale"  sono   sostituite   dalla   seguente:
"Direzione"; 
      2) ai commi 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e  7,  le  parole:
"Direzione generale", sono sostituite dalla seguente: "Direzione"; 
    z) all'articolo 404, commi 5,  7  e  21,  le  parole:  "Direzione
generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione"; 
    aa) all'articolo 405,  commi  1,  7,  8,  10  e  12,  le  parole:
"Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione"; 
    bb) all'articolo 431: 
      1) al comma 1, le parole: "Direzione generale dei lavori e  del
demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e  del
demanio del Segretariato generale"; 
      2) al comma 2, le parole: "direttore generale dei lavori e  del
demanio" sono sostituite dalle seguenti: "direttore  della  direzione
dei lavori e del demanio  del  Segretariato  generale  del  Ministero
della difesa"; 
    cc) all'articolo 870, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed e'  articolato
in  organi  collegiali  a  carattere   elettivo,   collocati   presso
appropriati  comandi  specificati  nell'articolo  875,  nonche'   nel
decreto  del  Ministro  della   difesa   di   concerto   con   quello
dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874 ."; 
    dd) all'articolo 872, comma 1: 
      1) alla lettera b), la  parola  "sottufficiali"  e'  sostituita
dalle seguenti: "marescialli e ispettori"; 
      2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
        "b-bis) categoria C: sergenti e  sovrintendenti  in  servizio
permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati
in servizio;"; 
      3) alla lettera c), le parole  "categoria  C:  volontari"  sono
sostituite dalle seguenti:  "categoria  D:  graduati  e  militari  di
truppa"; 
      4) alla lettera  d),  le  parole  "categoria  D"  e  le  parole
"categoria  E"  sono,  rispettivamente,  sostituite  dalle  seguenti:
"categoria E" e "categoria F". 
      ee) all'articolo 873: 
        1) al comma 1, le parole: " "A", "B" e "C" ", sono sostituite
dalle seguenti: ", «A», «B», «C», e «D»."; 
        2)  al  comma  2,  lettera   b),   le   parole:   (ufficiali,
sottufficiali  e  volontari)",  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"(ufficiali, marescialli  e  ispettori,  sergenti  e  sovrintendenti,
graduati e militari di truppa)"; 
        3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Fermo restando il numero complessivo  massimo  di  sessantatre'
rappresentanti, in occasione della indizione delle  elezioni  di  cui
all'articolo 885, la composizione del COCER deve essere rideterminata
con  decreto  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  quello
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione   alle   intervenute
variazioni della consistenza numerica  della  forza  effettiva  delle
Forze armate e dei Corpi armati."; 
        4) il comma 4 e' abrogato; 
      ff) all'articolo 874: 
        1) al comma 1, le parole: " "A", "B", "C", "D" ed "E" "  sono
sostituite dalle seguenti: ", «A», «B», «C», «D», «E» ed «F»,."; 
        2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.   Fermo   restando   il   numero   complessivo    massimo    di
duecentoquaranta rappresentanti, la composizione  e  la  collocazione
dei COIR sono determinate con decreto del Ministro  della  difesa  di
concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione  alle
intervenute  variazioni  della  consistenza  numerica   della   forza
effettiva nonche' alle  modifiche  organico-strutturali  delle  Forze
armate e dei Corpi armati."; 
        3) il comma 3 abrogato; 
      gg) all'articolo 875, comma 1, le parole: "«A», «B»", «C»,  «D»
ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E»  ed
«F»"; 
      hh) all'articolo 883: 
      1) al comma 1, le lettere a), b) e c),  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        "a)  per  i  militari  delle  categorie  A   (ufficiali),   B
(marescialli e ispettori) e C (sergenti  e  sovrintendenti):  quattro
anni; 
        b) per i militari della categoria D (graduati e  militari  di
truppa): quattro anni; 
        c) per i militari delle categorie E ed F: sei mesi;"; 
      2) al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
  "Le elezioni straordinarie per la sostituzione  di  delegati  delle
sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo  ogni  qualvolta
si riduca la composizione numerica rispettivamente  stabilita  per  i
predetti consigli dal decreto del Ministro della difesa  di  concerto
con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli  873  e
874."; 
      ii) all'articolo 885: 
        1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: "«A», «B», «C», «D» ed  «E»"
sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»"; 
        2) al comma 5, lettera c), le parole:  "  «D»  ed  «E»"  sono
sostituite dalle seguenti: " «E» ed «F»"; 
      ll) all'articolo 964: 
        1) al comma 1, le parole: "legge 6 agosto  2008,  n.  133  e"
sono sostituite dalle seguenti: "legge 6 agosto 2008, n. 133,";  dopo
le parole: ", dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25." sono inserite  le
seguenti: " e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011,  n.  148,";  le  parole:  "  ,  e'  rideterminata  in
riduzione in 159 unita',  comprensive  di  quarantaquattro  posti  di
funzione di livello dirigenziale non  generale,  di  cui  venticinque
presso stabilimenti, centri, centri tecnici,  poli  di  mantenimento,
arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area  della  giustizia
militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro
della difesa." sono sostituite dalle seguenti: ", e' rideterminata in
riduzione in centoquarantaquattro unita',  comprensive  di  trentotto
posti di funzione  di  livello  dirigenziale  non  generale,  di  cui
ventuno  presso  stabilimenti,  centri,  centri  tecnici,   poli   di
mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della
giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due
nell'organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del
Ministro della difesa."; 
        2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  In  coerenza  con  il  nuovo  assetto   organizzativo   e   in
applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge
n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  148
del 2011, la dotazione organica complessiva del personale civile  non
dirigenziale del Ministero e' rideterminata in  riduzione  in  30.381
unita' in modo da realizzare la riduzione del dieci per  cento  della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di  tale
personale."; 
      mm) all'articolo 965: 
        1) al comma 1, lettera  b),  le  parole:  "148  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "133 unita'"; 
        2) al comma 2, le parole: "e'  comprensivo  di  un  dirigente
generale con incarico attribuito ai sensi dell' articolo 19, commi  4
e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e" sono soppresse; 
        3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il totale di 133 unita' di cui al comma 1,  lettera  b),  tiene
conto delle riduzioni, di 4 unita'  dirigenziali  civili  di  seconda
fascia operata in esecuzione dell' articolo 1, comma 897, della legge
n. 296 del 2006, di 30 unita' dirigenziali civili di seconda  fascia,
operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera  a),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1,  lettera
a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  di  16  unita'
dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo
2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, e di ulteriori 15 unita' dirigenziali civili di  seconda  fascia,
operata  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  lettera   a),   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  e  comprende  38  posti  di
funzione di livello dirigenziale  non  generale,  di  cui  21  presso
stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento,  arsenali
e reparti di manutenzione, 6 nell'area della  giustizia  militare,  9
negli  uffici  di   diretta   collaborazione   e   2   nell'organismo
indipendente di valutazione della  performance  del  Ministero  della
difesa."; 
      nn) all'articolo 966, comma 1, lettera a): 
        1) al numero 1), le parole: "5.266  unita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "3.630 unita'"; 
        2) al numero 2), le parole: "27.975 unita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "26.590 unita'"; 
      oo) all'articolo 1039, comma 3, lettera c), le parole: "o della
Direzione generale  della  previdenza  militare,  della  leva  e  del
collocamento al lavoro  dei  volontari  congedati",  sono  sostituite
dalle seguenti: "o della Direzione generale della previdenza militare
e della leva"; 
      pp) all'articolo 1040, comma 1, lettera g), le  parole:  "della
Direzione generale  della  previdenza  militare,  della  leva  e  del
collocamento al lavoro  dei  volontari  congedati",  sono  sostituite
dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e
della leva"; 
      qq) all'articolo 1041, comma 1: 
        1) alla lettera v), numero 5), le  parole:  "della  Direzione
generale della previdenza militare, della leva e del collocamento  al
lavoro dei  volontari  congedati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"della Direzione generale della previdenza militare e della leva"; 
        2) alla lettera aa), le parole: "  della  Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei volontari congedati" sono sostituite dalle  seguenti:  "Direzione
generale della previdenza militare e della leva"; 
      rr) all'articolo 1043: 
        1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedimenti  di
competenza della Direzione generale della previdenza militare e della
leva"; 
        2) al comma 1, le parole:  "della  Direzione  generale  della
previdenza militare, della leva e  del  collocamento  al  lavoro  dei
volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione
generale della previdenza militare e della leva"; 
      ss) all'articolo 1044: 
        1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedimenti  di
competenza  di  altre  direzioni  generali  e  delle  direzioni   del
Segretariato generale."; 
        2) al comma 5, le parole: "Direzione generale  dei  lavori  e
del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori  e
del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa "; 
      tt) all'articolo 1080, comma 2, le parole: "Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei volontari congedati" sono sostituite dalle  seguenti:  "Direzione
generale della previdenza militare e della leva"; 
      uu)  all'articolo  1106,  comma  1,  lettera  a),  le   parole:
"Direzione generale della  previdenza  militare,  della  leva  e  del
collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle
seguenti: "Direzione  generale  della  previdenza  militare  e  della
leva"; 
      vv) all'articolo 1107, comma 4, primo  e  secondo  periodo,  le
parole: "Direzione generale della previdenza militare, della  leva  e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della
leva"; 
      zz) all'articolo 1109, comma 5, le parole: "Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei volontari congedati" sono sostituite dalle  seguenti:  "Direzione
generale della previdenza militare e della leva". 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo degli articoli 13-bis, comma 4, e 17,  comma
          4-bis, della legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: 
              «Art.  13-bis  (Chiarezza  dei  testi   normativi).   -
          (Omissis). 
              4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti
          di  indirizzo  e  coordinamento  per  assicurare  che   gli
          interventi normativi incidenti  sulle  materie  oggetto  di
          riordino, mediante l'adozione di codici e di  testi  unici,
          siano   attuati   esclusivamente   mediante   modifica    o
          integrazione    delle    disposizioni     contenute     nei
          corrispondenti codici e testi unici." 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Il testo degli articoli 4, comma 4, e 21 del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,  n.  203,  S.O.,  e'  il
          seguente: 
              «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -
          (Omissis). 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare.». 
              «Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il ministero  si  articola
          in direzioni generali in numero  non  superiore  a  undici,
          coordinate da un segretario generale. 
              2.   L'articolazione   del   Ministero   e'    definita
          dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche),  e'  stato  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.. 
              - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione  tributaria),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  25  giugno  2008,  n.  147,  S.O.,   e
          convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
          1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              - La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112,  recante  disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 agosto 2008, n. 195, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 2, commi da 8-bis a  8-sexies,
          del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194  (Proroga  di
          termini previsti da disposizioni  legislative),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.,  e
          convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
          1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' il seguente: 
              «Art.   2   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          comunicazione,  di  riordino  di  enti  e  di   pubblicita'
          legale). - (Omissis). 
              8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
          le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
                a)  ad  apportare,   entro   il   30   giugno   2010,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          non generale, e  delle  relative  dotazioni  organiche,  in
          misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli enti di ricerca, apportando una  ulteriore  riduzione
          non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale  personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74. 
              8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  si
          provvede con le modalita' indicate al citato  articolo  74,
          comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008. 
              8-quater.  Alle   amministrazioni   che   non   abbiano
          adempiuto a quanto previsto dal comma  8-bis  entro  il  30
          giugno 2010 e' fatto comunque divieto,  a  decorrere  dalla
          predetta data, di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;  continuano  ad
          essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
          al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 
              8-quinquies.  Restano  esclusi  dall'applicazione   dei
          commi da 8-bis a 8-quater le  amministrazioni  che  abbiano
          subito una riduzione delle risorse ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 4, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102,  e  del  comma  6  del  medesimo  articolo  17,  il
          personale  amministrativo  operante   presso   gli   Uffici
          giudiziari, il Dipartimento  della  protezione  civile,  le
          Autorita' di bacino di rilievo nazionale,  il  Corpo  della
          polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
          farmaco, nei limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,
          nonche' le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze
          armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e  quelle
          del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
          decreto legislativo  n.  165  del  2001.  Restano  altresi'
          escluse dal divieto di cui  al  comma  8-quater  e  di  cui
          all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2009, n. 102,  le  assunzioni  del  personale  dirigenziale
          reclutato  attraverso  il   corso-concorso   selettivo   di
          formazione bandito dalla Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione, con decreto direttoriale del  12  dicembre
          2005, n. 269, ai sensi del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare  in
          via  prioritaria  nell'ambito  delle  ordinarie   procedure
          assunzionali. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  8-bis  e
          8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri. 
              8-sexies. Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di limitazione delle assunzioni. 
              (Omissis).». 
              - La legge 26 febbraio  2010,  n.  25  (Conversione  in
          legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2009, n.  194,  recante  proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative),  e'  stata  pubblicata  Gazzetta
          Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48, S.O.. 
              - Il testo  dell'articolo  1,  commi  da  3  a  5,  del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13  agosto
          2011, n. 188 e  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.
          148, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Disposizioni  per  la  riduzione  della  spesa
          pubblica). - (Omissis). 
              3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma
          1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal predetto articolo  74  e
          dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
                a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto  articolo  2,  comma
          8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli enti di ricerca, apportando una  ulteriore  riduzione
          non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale  personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. 
              4. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto
          comunque divieto,  a  decorrere  dalla  predetta  data,  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto; continuano ad essere  esclusi  dal
          predetto  divieto  gli   incarichi   conferiti   ai   sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Fino
          all'emanazione dei provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le
          dotazioni organiche sono  provvisoriamente  individuate  in
          misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto; sono fatte
          salve le procedure concorsuali e di  mobilita'  nonche'  di
          conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19,  commi
          5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001  avviate
          alla predetta data. 
              5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il
          personale  amministrativo  operante   presso   gli   uffici
          giudiziari, la Presidenza del Consiglio,  le  Autorita'  di
          bacino  di  rilievo  nazionale,  il  Corpo  della   polizia
          penitenziaria,  i  magistrati,   l'Agenzia   italiana   del
          farmaco, nei limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,
          nonche' le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze
          armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e  quelle
          del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 165 del  2001.  Continua  a  trovare
          applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo  periodo  del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
          30  luglio  2010,  n.  122.  Restano   ferme   le   vigenti
          disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
              (Omissis).». 
              - La legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138 (Ulteriori misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo. Delega  al  Governo  per  la
          riorganizzazione della distribuzione sul  territorio  degli
          uffici giudiziari),  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento  militare),  e'  stato  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 ( Testo unico delle disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'articolo
          14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  18  giugno  2010,
          S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          dicembre 2010, n. 270 (  Modifiche  al  testo  unico  delle
          disposizioni  regolamentari  in  materia   di   ordinamento
          militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          15 marzo 2010, n. 90), e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 febbraio 2011, n. 37; 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  aprile
          2005,  n.  170  (  Disciplina  delle  attivita'  del  Genio
          militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11
          febbraio 1994, n. 109), e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          ufficiale 30 agosto 2005, n. 201, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  11  marzo
          2011, n. 65 (  Riorganizzazione  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione  del  Ministro  della  difesa  e  disciplina
          dell'organismo   indipendente    di    valutazione    della
          performance,  a  norma   dell'articolo   14   del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2011, n. 107. 
              - Il decreto del Ministro della difesa 22 giugno  2011,
          recante  l'individuazione  degli  uffici  e  dei  posti  di
          livello dirigenziale non generale e  dei  relativi  compiti
          nell'ambito  del  Segretariato  generale,  delle  Direzioni
          generali  e  degli  Uffici  centrali  del  Ministero  della
          difesa, emanato ai sensi dell'articolo 113,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   23
          settembre 2011, n. 222, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera O  a)  del
          decreto-legge 29 giugno 2011, n. 216  (Proroga  di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302,  e  convertito
          in legge, con modificazioni, della legge 24 febbraio  2012,
          n. 14, e' il seguente: 
              «Art. 8 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative di interesse della  Difesa).  -  1.  Al  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo   2010,   n.   66,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                0a) all'articolo  1476,  commi  2  e  3,  le  parole:
          «ufficiali, sottufficiali e volontari», ovunque  ricorrono,
          sono  sostituite  dalle   seguenti:   «A)   ufficiali,   B)
          marescialli/ispettori,  C)  sergenti/sovrintendenti  e   D)
          graduati/militari  di  truppa,  fermo  restando  il  numero
          complessivo dei rappresentanti»; 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 1, commi da  3  a  5,  del
          citato decreto-legge n. 138 del 2011,  si  vedano  le  note
          alle premesse. 
              - Per gli  estremi  di  pubblicazione  della  legge  14
          settembre 2011, n. 148, si vedano le note alle premesse. 
              - Per gli estremi di pubblicazione del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,  si  vedano
          le note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 17, commi 1, 2 e 3 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Personale  addetto  agli  uffici  di  diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione, di cui  all'articolo  14,
          comma  2,  lettere  a),  b),  c)   e   d),   e'   stabilito
          complessivamente in  145  unita'.  Entro  tale  contingente
          complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta
          collaborazione  i  dipendenti  dell'amministrazione   della
          difesa,  ovvero  altri  dipendenti   pubblici,   anche   in
          posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o  in  altre
          analoghe posizioni  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,
          nonche' ai sensi dell'articolo 14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite  del  10  per
          cento del predetto contingente  complessivo,  collaboratori
          assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  esperti  e
          consulenti  per  specifiche  aree  di   attivita'   e   per
          particolari professionalita' e specializzazioni, anche  con
          incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          rispetto del criterio dell'invarianza della  spesa  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. 
              2. Per il personale estraneo all'Amministrazione  della
          difesa, l'assegnazione  o  il  rapporto  di  collaborazione
          cessa al termine  del  mandato  governativo  del  Ministro,
          ferma  restando  la  possibilita'  di  revoca   anticipata.
          Nell'ambito del  contingente  stabilito  dal  comma  1,  e'
          individuato, per lo svolgimento di  funzioni  attinenti  ai
          compiti di diretta collaborazione, un numero  di  specifici
          incarichi di funzioni di livello dirigenziale non  generale
          non superiore a  nove,  con  funzioni  di  direzione  delle
          strutture in  cui  si  articolano  gli  uffici  di  diretta
          collaborazione, oltre all'incarico di livello  dirigenziale
          generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo,
          conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              3. Gli  incarichi  di  cui  al  comma  2  concorrono  a
          determinare   il   limite   degli   incarichi   conferibili
          dall'Amministrazione a norma dell' articolo 1, comma 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,  n.
          108, sono  attribuiti,  ai  sensi  dell'  articolo  19  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello
          dirigenziale non generale sono conferiti dal  Ministro,  su
          proposta dei titolari degli uffici di cui all' articolo 14;
          nell'ambito del medesimo contingente di  cui  al  comma  1,
          sono assegnati tredici colonnelli o generali di  brigata  e
          gradi corrispondenti in servizio permanente. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 55, commi 2 e  3,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 55 (Organi dell'Opera nazionale per i figli degli
          aviatori). - (Omissis). 
              2.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  poteri   di
          indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo.  E'
          formato da: 
                a) il presidente nazionale, che lo presiede; 
                b) i  due  generali  dell'Aeronautica  militare  che,
          nell'ambito   dello   Stato   maggiore    dell'Aeronautica,
          ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori
          dell'ordinamento  e  personale,  degli  affari  generali  e
          finanziario; 
                c)  un  sottufficiale  dell'Aeronautica  militare  in
          servizio  o  richiamato  in  servizio  senza  assegni   dal
          congedo; 
                d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale  per
          i figli degli aviatori. 
              3. Il presidente nazionale e'  scelto  tra  i  generali
          dell'Aeronautica  militare,  appartenenti   a   una   delle
          categorie  del  congedo,  e  nominato   con   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica,   secondo   le   procedure
          dell'articolo 3 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro della  difesa,  sentito  il  Capo  di
          stato  maggiore  dell'Aeronautica.  Ha  la   rappresentanza
          legale dell'ente e compie gli atti a  lui  demandati  dallo
          statuto  di  cui  all'  articolo  56.  E'  coadiuvato   dal
          consigliere avente la  maggiore  anzianita'  di  grado  fra
          quelli di cui  al  comma  2,  lettera  c),  che  assume  le
          funzioni  di  vicepresidente  nazionale.  Si   avvale   del
          segretario generale di cui all' articolo 58 comma 3. 
              (Omissis).». 
              - Il  testo  dell'articolo  81,  comma  8,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 81 (Consiglio superiore delle  Forze  armate).  -
          (Omissis). 
              8. Il membro relatore  e'  designato  con  decreto  del
          Ministro della difesa, su proposta del Segretario  generale
          della difesa. 
              (Omissis)». 
              - Il testo dell'articolo 89, comma 1,  lettera  f)  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 89 (Attribuzioni in campo nazionale del  Capo  di
          stato maggiore della difesa). - Il Capo di  stato  maggiore
          della difesa: 
              (Omissis). 
              f) emana direttive a carattere  interforze  concernenti
          la  logistica,  i  trasporti  e  la  sanita'  militare  per
          assicurare allo strumento militare il piu'  alto  grado  di
          integrazione e di interoperabilita',  anche  per  l'impiego
          nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di
          sanita' militare, assicura la direzione e il  coordinamento
          dell'attivita' e dei servizi sanitari militari, nonche'  la
          formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato
          militare e civile destinato a enti e reparti  sia  centrali
          che periferici,  mantenendo  l'unitarieta'  delle  funzioni
          sanitarie,  attraverso   apposita   struttura   nell'ambito
          dell'Area tecnico-operativa  del  Ministero  della  difesa,
          retta da  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  generale
          ispettore, o grado corrispondente, la cui  designazione  e'
          approvata dal Ministro della difesa; 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 111, commi 1, lettera d,) e  2
          del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  90
          del 2010, come modificato dal presente regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 111 (Ufficio centrale del bilancio e degli affari
          finanziari). - 1. L'Ufficio centrale del bilancio  e  degli
          affari finanziari, in particolare: 
              (Omissis). 
              d)  promuove  direttive  di  carattere   generale,   in
          relazione all'esercizio del bilancio e  alla  gestione  dei
          capitoli assegnati in amministrazione diretta; 
              (Omissis). 
              2.  L'Ufficio  centrale  e'  diretto  da  un  ufficiale
          generale  o  grado  corrispondente  delle  Forze  armate  e
          dipende direttamente dal Ministro della  difesa.  L'Ufficio
          e' articolato in nove uffici dirigenziali non  generali,  i
          cui compiti  sono  definiti  con  decreto  ministeriale  di
          natura non regolamentare.». 
              - Il testo  dell'articolo  112,  comma  2,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art.  112   (Ufficio   centrale   per   le   ispezioni
          amministrative). - (Omissis). 
              2. L'Ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile
          del  ruolo  dei   dirigenti   del   Ministero   e   dipende
          direttamente  dal  Ministro  della  difesa.  L'Ufficio   e'
          articolato in cinque uffici dirigenziali non generali e  un
          nucleo ispettivo,  in  cui  operano  undici  dirigenti  non
          generali,  i  cui  compiti  sono   definiti   con   decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.». 
              - Il testo dell'articolo 113, commi  2  e  4-bis),  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  113  (Principi  e   disposizioni   comuni   alle
          direzioni generali). - (Omissis). 
              2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa: 
                a) la Direzione generale per il personale militare; 
                b) la Direzione generale per il personale civile; 
                c) la Direzione generale della previdenza militare  e
          della leva; 
                d)  la  Direzione  generale  di  commissariato  e  di
          servizi generali. 
              (Omissis). 
              4-bis).  Il  numero  massimo  dei  posti   di   livello
          dirigenziale non generale, in attuazione  dell'articolo  1,
          commi da 3 a 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011,  n.   148,   e'   rideterminato   in   riduzione   in
          duecentocinquantasette unita'.». 
              - Il testo dell'articolo 114  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art.  114  (Direzione  generale   per   il   personale
          militare). - 1. La  Direzione  generale  per  il  personale
          militare, in particolare: 
                a)  cura  il  reclutamento,   lo   stato   giuridico,
          l'avanzamento,    la    disciplina,    la    documentazione
          caratteristica   e   matricolare,   le   provvidenze,    il
          trattamento   economico,   le   politiche   per   le   pari
          opportunita',  la  concessione  e  perdita  di  ricompense,
          distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali,  dei
          sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata
          e in servizio  permanente,  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei
          carabinieri; 
                b)  provvede  al  recupero  crediti  a   seguito   di
          provvedimenti della Corte dei conti; 
                c) cura il contenzioso  di  competenza,  comprese  le
          transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia  di
          personale. 
              2. La direzione generale e'  diretta  da  un  ufficiale
          generale o grado corrispondente delle Forze  armate  ed  e'
          articolata in ventidue uffici dirigenziali non generali,  i
          cui compiti  sono  definiti  con  decreto  ministeriale  di
          natura non regolamentare.». 
              - Il testo dell'articolo 115, commi 1, lettera b), e  2
          del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 115 (Direzione generale per il personale civile).
          - 1. La Direzione generale  per  il  personale  civile,  in
          particolare: 
              (Omissis). 
              b) cura  il  contenzioso  di  competenza,  comprese  le
          transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia  di
          personale. 
              2. La Direzione generale e'  diretta  da  un  dirigente
          civile  del  ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed   e'
          articolata in diciassette uffici dirigenziali non generali,
          i cui compiti sono definiti  con  decreto  ministeriale  di
          natura non regolamentare.». 
              - Il testo dell'articolo 116  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 116 (Direzione generale della previdenza militare
          e della leva). - 1. La Direzione generale della  previdenza
          militare e della leva, in particolare: 
                a)  provvede   alle   attivita'   connesse   con   la
          sospensione   e   l'eventuale   ripristino   del   servizio
          obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice; 
                b)  cura  il  trattamento  di  pensione   normale   e
          privilegiato    ordinario,    nonche'    il     trattamento
          previdenziale spettante al personale militare; 
                c) provvede  al  riscatto  e  al  riconoscimento  dei
          periodi di servizio computabili ai fini pensionistici; 
                d) provvede all'equo indennizzo e  al  riconoscimento
          della dipendenza delle  infermita'  da  causa  di  servizio
          riguardante il personale militare; 
                e) provvede alla trattazione delle  materie  relative
          al reclutamento, lo  stato,  l'avanzamento,  l'impiego,  la
          disciplina,  del  personale  del  servizio  dell'assistenza
          spirituale, del personale  militare  dell'Associazione  dei
          cavalieri italiani del sovrano militare ordine di  Malta  e
          del  personale  del  Corpo  militare  della   Croce   rossa
          italiana, nonche', limitatamente al personale del  servizio
          assistenza spirituale, alla documentazione matricolare; 
                f) cura il contenzioso  di  competenza,  comprese  le
          transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia  di
          personale. 
              2. La Direzione generale e'  diretta  da  un  dirigente
          civile  del  ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed   e'
          articolata in dodici uffici dirigenziali  non  generali,  i
          cui compiti  sono  definiti  con  decreto  ministeriale  di
          natura non regolamentare.». 
              - Il testo dell'articolo 122, commi 1, 2 e 3 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 122 (Direzione generale  di  commissariato  e  di
          servizi  generali).  -  1.   La   Direzione   generale   di
          commissariato e di servizi generali, in particolare: 
                a) sovrintende alle attivita' di  studio  e  sviluppo
          tecnico,   costruzione,   produzione,   approvvigionamento,
          trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione,
          riparazione, revisione, recupero e  alla  emanazione  della
          normativa tecnica relativa  ai  viveri,  al  vestiario,  ai
          materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai  foraggi,
          nonche' ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre,
          l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici,
          l'attivita'    contrattuale     relativa     all'erogazione
          dell'energia elettrica, dell'acqua e del  gas,  nonche'  la
          gestione amministrativa degli asili nido; 
                b) assolve alle incombenze amministrative relative al
          servizio dei trasporti interessanti le Forze  armate,  alle
          gestioni affidate ai consegnatari-cassieri,  alle  esigenze
          di manovalanza e trasporti degli organi  centrali,  nonche'
          all'acquisizione di altri servizi; 
                c) cura la formazione, quando effettuata  presso  gli
          organi dipendenti, di  personale  tecnico  e  specializzato
          militare e civile per le unita' operative e per gli  organi
          addestrativi, logistici e territoriali; 
                d) (Soppressa). 
              2. La Direzione generale e'  diretta  da  un  dirigente
          civile  del  ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed   e'
          articolata in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui
          compiti sono definiti con decreto  ministeriale  di  natura
          non regolamentare. 
              3.  Dalla  Direzione  generale  dipendono  due   uffici
          tecnici territoriali di livello dirigenziale  non  generale
          retti da militari, preposti all'attuazione di  programmi  e
          accordi nazionali e internazionali  per  l'acquisizione  di
          impianti,  mezzi   e   materiali   forniti   dall'industria
          nazionale  ed  estera,   nonche'   al   controllo   tecnico
          dell'esecuzione   dei   contratti   di   competenza,   alla
          certificazione   di   qualita'   dei   fornitori   e   alla
          dichiarazione  di   conformita'   dei   prodotti   per   la
          presentazione al collaudo. 
              (Omissis).». 
              - Il  testo  dell'articolo  261,  comma  1  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 261 (Organizzazione dei servizi di vigilanza).  -
          1.   L'unita'   organizzativa   di   vigilanza   costituita
          nell'ambito  del   Segretariato   generale   della   difesa
          individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge  le
          funzioni  in  applicazione  delle  direttive  adottate  dal
          Segretariato  generale  della  difesa,  sentito  lo   Stato
          maggiore della difesa, per gli aspetti  che  riguardano  le
          esigenze    operative,     con     l'eventuale     supporto
          tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del
          Comando generale dell'Arma dei carabinieri  e  del  Comando
          generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero  degli
          Ispettorati  o  dei  Comandi  logistici  di  Forza  armata,
          nonche' con quello tecnico-amministrativo  delle  direzioni
          generali. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 312, commi 2 e 3,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 312 (Competenze generali). - (Omissis). 
              2. I comandi militari, ovvero gli  organismi  designati
          dagli Stati maggiori di singola  Forza  armata,  competenti
          per il censimento  e  per  la  gestione  degli  alloggi  di
          servizio, comunicano la costituzione o la variazione  degli
          alloggi  alla  Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del
          Segretariato  generale  del  Ministero  della  difesa,  che
          provvede a formalizzare l'atto di costituzione. 
              3. La comunicazione, di cui al comma 2,  specifica  per
          ogni immobile  la  classifica,  il  codice,  la  localita',
          l'indirizzo, la superficie abitabile  e  convenzionale,  la
          categoria   catastale,   l'anno    di    costruzione.    La
          comunicazione    e'    corredata    dalla    certificazione
          dell'avvenuto accatastamento. La Direzione dei lavori e del
          demanio  del  Segretariato  generale  del  Ministero  della
          difesa invia i relativi elenchi al Ministero  dell'economia
          e delle finanze.». 
              - Il testo dell'articolo  320,  comma  10,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 320 (Deroghe particolari). - (Omissis). 
              10. I Capi di Stato maggiore di Forza  armata,  in  via
          eccezionale e in casi tassativamente  previsti  connessi  a
          particolari esigenze di  comando  legate  all'operativita',
          ovvero,  a  modifiche  ordinative   di   Forza   armata   e
          previamente  individuati   attraverso   l'adozione   e   la
          pubblicazione di apposito atto amministrativo  generale  di
          natura   non   regolamentare,    possono    temporaneamente
          autorizzare il titolare di  alloggio  ASI  al  mantenimento
          della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella
          in cui presta servizio,  nella  quale  non  e'  disponibile
          altro alloggio destinato all'incarico. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 343, commi 1 e 2, lettera  b),
          del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  90
          del 2010, come modificato dal presente regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  343   (Procedimento   per   l'individuazione   e
          variazioni    degli    incarichi    che    danno     titolo
          all'attribuzione degli  alloggi  di  servizio  classificati
          ASGC, ASIR e ASI). - 1. In funzione delle diverse tipologie
          di alloggi di servizio,  lo  Stato  maggiore  della  difesa
          determina gli incarichi  in  ordine  agli  alloggi  per  le
          esigenze dell'area interforze e NATO, nonche'  individua  i
          criteri generali  per  l'assegnazione  degli  alloggi.  Gli
          Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa
          e  il  Segretariato  generale  della  difesa   per   l'area
          tecnico-amministrativa  definiscono   gli   elenchi   degli
          incarichi per l'assegnazione degli alloggi. 
              2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le
          modalita' indicate nelle seguenti lettere: 
              (Omissis). 
                b) alloggi ASIR: 
                  1) gli elenchi degli  incarichi  che  danno  titolo
          alla concessione possono essere  oggetto  di  variazioni  o
          aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze  operative
          e  funzionali.  Le  varianti  sono  proposte  dallo   Stato
          maggiore della difesa, o dai  Capi  di  stato  maggiore  di
          Forza armata o dal Segretariato  generale  della  difesa  e
          approvate dal Capo di stato maggiore della difesa  in  sede
          di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore. 
              (Omissis).». 
              - Il testo  dell'articolo  360,  comma  4,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 360 (Allegato R - Oneri di gestione relativi agli
          alloggi  ASGC  e   ASIR   a   carico   dell'Amministrazione
          militare). - (Omissis). 
              4. Le modalita'  della  ripartizione  delle  spese  tra
          l'amministrazione e il concessionario sono  indicate  dalla
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale del Ministero della difesa.». 
              - Il testo  dell'articolo  389,  comma  2,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 389  (Gestione  del  fondo-casa  e  gestione  dei
          mutui). - (Omissis). 
              2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo
          gestito dalla  Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del
          Segretariato generale del Ministero della difesa. 
              (Omissis).». 
              - Il testo  dell'articolo  390,  comma  3,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 390 (Organi di gestione e funzioni). - (Omissis). 
              3. Direzione dei lavori e del demanio del  Segretariato
          generale del Ministero della difesa provvede alla  gestione
          dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 403, commi 2, 3, 4, 5 e 7  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 403 (Individuazione degli alloggi da alienare). -
          (Omissis). 
              2. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 e' proposto
          per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa,  che
          lo trasmette alla Direzione dei lavori e  del  demanio  del
          Segretariato generale del  Ministero  della  difesa,  nella
          presente sezione denominata «Direzione», per  le  verifiche
          tecniche  e   amministrative   finalizzate   a   consentire
          l'alienazione degli alloggi in esso contenuti. 
              3. Terminati gli adempimenti di  cui  al  comma  2,  la
          Direzione ne riferisce al Ministro della  difesa,  ai  fini
          della verifica della coerenza delle attivita' rispetto agli
          indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto  il  relativo
          assenso,  approva  l'elenco   degli   alloggi,   non   piu'
          funzionali alle esigenze  istituzionali,  da  alienare.  La
          Direzione, sulla base del citato elenco, adotta il  decreto
          di trasferimento  al  patrimonio  disponibile  dello  Stato
          degli alloggi  da  alienare  e  avvia  il  procedimento  di
          alienazione della proprieta', dell'usufrutto e  della  nuda
          proprieta' degli alloggi risultati alienabili,  assicurando
          l'esercizio dei diritti di cui all' articolo 404, commi 1 e
          7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti  di  cui  all'
          articolo 404, commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli
          alloggi in favore  del  personale  militare  e  civile  del
          Ministero della difesa ai sensi dell' articolo 405. 
              4. In sede di prima applicazione, le attivita'  di  cui
          ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato  maggiore  della
          difesa entro il trentesimo giorno  dall'entrata  in  vigore
          del presente regolamento e dalla Direzione entro i  novanta
          giorni successivi. 
              5. La Direzione determina, d'intesa con  l'Agenzia  del
          demanio,  con  decreto  dirigenziale,   entro   i   termini
          stabiliti nelle convenzioni di cui all' articolo 398, comma
          4, il  prezzo  di  vendita.  Il  valore  dell'usufrutto  e'
          determinato  in  base  al  canone  di  conduzione  e   alla
          aspettativa di vita dei conduttori  acquirenti,  mentre  il
          valore della nuda proprieta' da offrire come prezzo a  base
          d'asta per  le  attivita'  di  cui  all'  articolo  405  e'
          determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del
          periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto. 
              (Omissis). 
              7. Per la stipula  dei  contratti  di  alienazione,  la
          Direzione predispone la dichiarazione sostitutiva,  di  cui
          all' articolo 308 del codice, da approvare  con  successivo
          decreto dirigenziale.». 
              - Il testo dell'articolo 404,  commi  5,  7  e  21  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 404 (Criteri di vendita). - (Omissis). 
              5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione  della
          comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori,
          a pena di decadenza dal diritto ad  acquistare  l'alloggio,
          trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso  di
          ricevimento, alla Direzione l'atto di esercizio del diritto
          con le modalita' indicate nel comma 2, allegando: 
                a) a titolo  di  caparra  confirmatoria,  un  assegno
          circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria  o
          assicurativa rilasciata  dai  soggetti  abilitati  a  norma
          della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al  Ministero
          della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di
          vendita,   nel   caso   di   acquisto   della    proprieta'
          dell'alloggio; 
                b)  l'autocertificazione  del  reddito   del   nucleo
          familiare indispensabile per la determinazione  del  prezzo
          finale di vendita; 
                c)  l'impegno  a   sostenere   le   eventuali   spese
          necessarie per l'accatastamento dell'alloggio; 
                d)   la   richiesta   di   volersi   avvalere   della
          rateizzazione  del  corrispettivo,  nel  caso  di  acquisto
          dell'usufrutto. 
              (Omissis). 
              7. I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1,
          delle unita' immobiliari qualificate di particolare  pregio
          dalla  Direzione,  possono   esercitare   il   diritto   di
          prelazione     all'acquisto     al     prezzo     derivante
          dall'esperimento  delle  procedure  d'asta  di   cui   all'
          articolo 405, diminuito delle riduzioni di cui al comma  6,
          con le stesse modalita' di cui al comma 5. 
              (Omissis). 
              21. Sugli alloggi trasferiti con  l'applicazione  degli
          sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non  possono  porre
          in atto atti  di  disposizione  prima  della  scadenza  del
          quinto anno dalla  data  di  acquisto.  Tale  vincolo  deve
          essere riportato in  apposita  clausola  del  contratto  di
          acquisto. In caso di violazione, il Ministero della  difesa
          applichera' al soggetto, con possibilita'  di  rivalsa  sul
          soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il
          prezzo  pagato  e   la   valutazione   dell'alloggio   come
          determinata dalla  Direzione  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio.  Il  vincolo  e  la  determinazione  della  penale
          saranno riportati in apposita  clausola  nel  contratto  di
          compravendita.   I   proventi   derivanti   sono    versati
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  sensi   dell'
          articolo 306, comma 3, del codice.». 
              - Il testo dell'articolo 405, commi 1, 7, 8,  10  e  12
          del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  90
          del 2010, come modificato dal presente  regolamento  e'  il
          seguente: 
              «Art. 405 (Vendita con il  sistema  d'asta).  -  1.  La
          Direzione pubblica, sul proprio sito  internet,  con  bando
          d'asta a rialzo, riservata al personale militare  e  civile
          della Difesa di cui all'articolo  398,  comma  2,  l'elenco
          degli alloggi liberi, quello per i quali i  conduttori  non
          hanno esercitato il diritto di cui all' articolo 404, comma
          1, e quello degli alloggi di cui all' articolo  404,  comma
          7. Le modalita' di svolgimento e di partecipazione all'asta
          sono  regolamentate,  oltre  che  dall'avviso  d'asta,  dal
          disciplinare d'asta e dai suoi allegati. 
              (Omissis). 
              7. Il personale in servizio del Ministero della difesa,
          di  cui   all'   articolo   398,   comma   2,   interessato
          all'acquisto, deve far pervenire alla Direzione  ovvero  al
          professionista esterno abilitato eventualmente  incaricato,
          nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta  segreta
          di  acquisto  corredata  della   documentazione   richiesta
          dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al  5
          per cento del prezzo  base  di  vendita,  rilasciato  nelle
          forme previste dal disciplinare d'asta. 
              8.  La  Direzione,  ovvero  il  professionista  esterno
          abilitato eventualmente incaricato: 
                a) aggiudica alla  valida  offerta  di  importo  piu'
          elevato e, in caso di parita' di valida offerta di  importo
          piu' elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con  il
          piu' basso  reddito  di  riferimento,  come  definito  all'
          articolo 404, comma 9. Per gli alloggi di cui all' articolo
          404, comma 7, nel caso sussistano  diritti  di  prelazione,
          l'aggiudicazione e' effettuata al  termine  della  verifica
          dell'esercizio del  diritto  di  prelazione  da  parte  del
          conduttore.  L'offerta  in  prelazione  e'  comunicata   al
          conduttore entro dieci  giorni  lavorativi  dalla  data  di
          esperimento dell'asta e  contiene  il  prezzo  offerto  dal
          possibile aggiudicatario dell'alloggio,  le  condizioni  di
          vendita e le modalita' di esercizio dello stesso diritto; 
                b) comunica  all'interessato,  con  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento  l'aggiudicazione   e   il   prezzo
          definitivo di vendita. 
              (Omissis). 
              10. Entro trenta giorni dalla data di  ricezione  della
          comunicazione  di  aggiudicazione  di  cui  al   comma   8,
          l'aggiudicatario dell'asta invia alla Direzione  ovvero  al
          professionista esterno abilitato eventualmente  incaricato,
          con  lettera  raccomandata  con  avviso   di   ricevimento,
          l'accettazione del prezzo di  acquisto,  allegando  assegno
          circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria  o
          assicurativa rilasciata  dai  soggetti  abilitati  a  norma
          della legge n. 348 del  1982  e  successive  modificazioni,
          intestati al Ministero della difesa, a  titolo  di  caparra
          confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto  per
          l'alienazione. 
              (Omissis). 
              12.  La  Direzione  ovvero  il  professionista  esterno
          abilitato eventualmente incaricato,  nel  caso  di  cui  al
          comma  11,  aggiudica  alla  valida   offerta   piu'   alta
          successiva, presentata nell'asta e  assicura  l'alienazione
          con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo,  se
          necessario,  fino  a  esaurimento  di  tutte   le   offerte
          pervenute. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 431, commi 1 e 2 , del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 431 (Decisione del Ministro della difesa).  -  1.
          Copia del verbale della riunione del Comitato e'  trasmessa
          dal comandante territoriale al  Ministero  della  difesa  -
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale. 
              2. Se dal verbale risulta che in seno al  comitato  non
          e' stata raggiunta  l'unanimita'  e  sono  state  formulate
          proposte alternative circa i programmi delle  installazioni
          militari e  delle  conseguenti  limitazioni  oggetto  delle
          consultazioni, i  programmi  stessi  o  le  parti  di  essi
          oggetto  delle  proposte  alternative  sono  sottoposti  al
          Ministro  della  difesa  per   le   definitive   decisioni,
          unitamente al verbale della riunione del Comitato e  a  una
          relazione del direttore della Direzione dei  lavori  e  del
          demanio  del  Segretariato  generale  del  Ministero  della
          difesa. 
              (Omissis).». 
              - Il testo  dell'articolo  870,  comma  3,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art.   870   (Scopo   e   natura   del   sistema    di
          rappresentanza). - (Omissis). 
              3. Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed  e'
          articolato  in  organi  collegiali  a  carattere  elettivo,
          collocati   presso    appropriati    comandi    specificati
          nell'articolo 875, nonche' nel decreto del  Ministro  della
          difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze
          di cui agli articoli 873 e 874.». 
              - Il testo  dell'articolo  872,  comma  1,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 872 (Suddivisione del  personale  ai  fini  della
          rappresentanza). -  1.  Ai  fini  della  rappresentanza  il
          personale e' suddiviso nelle seguenti categorie: 
                a) categoria A: ufficiali e  aspiranti  ufficiali  in
          servizio permanente,  in  ferma  volontaria,  trattenuti  o
          richiamati in servizio; 
                b) categoria B: marescialli e ispettori  in  servizio
          permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti  o
          richiamati in servizio; 
                b-bis) categoria  C:  sergenti  e  sovrintendenti  in
          servizio permanente,  in  ferma  volontaria,  in  rafferma,
          trattenuti o richiamati in servizio; 
                c)  categoria  D:  graduati  e  militari  di   truppa
          (graduati  in  servizio  permanente  e  in  ferma,  allievi
          ufficiali delle accademie militari e in  ferma  prefissata,
          allievi  delle  scuole  militari,  allievi   sottufficiali,
          allievi carabinieri e finanzieri, volontari  in  ferma,  in
          rafferma, trattenuti o richiamati in servizio); 
                d) per i militari di leva: 
                  1) categoria E: ufficiali e aspiranti ufficiali  di
          complemento in servizio di prima nomina; 
                  2) categoria F: militari e graduati  di  truppa  in
          servizio  di  leva,  compresi  gli  allievi  ufficiali   di
          complemento,  i  carabinieri  ausiliari   e   gli   allievi
          carabinieri ausiliari.». 
              - Il testo dell'articolo 873  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art.  873  (Composizione  del  consiglio  centrale  di
          rappresentanza (COCER)). - 1. Il COCER  e'  costituito  dai
          rappresentanti delle categorie «A», «B», «C» e «D». 
              2. Il COCER e'  articolato  nelle  seguenti  sezioni  e
          commissioni: 
                a)  sezione   Esercito,   sezione   Marina,   sezione
          Aeronautica,  sezione  Carabinieri,  sezione   Guardia   di
          finanza; 
                b) commissioni interforze  di  categoria  (ufficiali,
          marescialli  e  ispettori,   sergenti   e   sovrintendenti,
          graduati e militari di truppa). 
              3. Fermo restando  il  numero  complessivo  massimo  di
          sessantatre' rappresentanti, in occasione  della  indizione
          delle elezioni di cui all'articolo 885, la composizione del
          COCER deve essere rideterminata con  decreto  del  Ministro
          della difesa di concerto con quello dell'economia  e  delle
          finanze, in relazione  alle  intervenute  variazioni  della
          consistenza numerica  della  forza  effettiva  delle  Forze
          armate e dei Corpi armati. 
              4. (Abrogato).». 
              - Il testo dell'articolo 874  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 874 (Composizione  e  collocazione  dei  consigli
          intermedi di rappresentanza  (COIR)).  -  1.  I  COIR  sono
          costituiti da rappresentanti delle categorie «A», «B», «C»,
          «D», «E» ed «F». 
              2. Fermo restando  il  numero  complessivo  massimo  di
          duecentoquaranta  rappresentanti,  la  composizione  e   la
          collocazione dei COIR  sono  determinate  con  decreto  del
          Ministro della difesa di concerto con quello  dell'economia
          e delle finanze, in relazione alle  intervenute  variazioni
          della consistenza numerica della  forza  effettiva  nonche'
          alle modifiche organico-strutturali delle  Forze  armate  e
          dei Corpi armati. 
              3. (Abrogato).». 
              - Il testo  dell'articolo  875,  comma  1,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 875 (Composizione e collocazione dei consigli  di
          base  di  rappresentanza  (COBAR)).  -  1.  I  COBAR   sono
          costituiti da rappresentanti delle categorie «A», «B», «C»,
          «D», «E» ed «F» presenti ai livelli di seguito indicati. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 883, commi 1, lettere a), b) e
          c) e 9 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 90 del 2010, come modificato dal  presente  regolamento,
          e' il seguente: 
              «Art. 883 (Durata del mandato).  -  1.  Il  mandato  e'
          conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi  degli
          articoli 888 e 891; esso ha la seguente durata: 
                a) per i militari delle categorie  A  (ufficiali),  B
          (marescialli e ispettori) e C (sergenti e  sovrintendenti):
          quattro anni; 
                b) per i  militari  della  categoria  D  (graduati  e
          militari di truppa): quattro anni; 
                c) per i militari delle categorie E ed F: sei mesi; 
                d) per i militari dei COBAR allievi e  all'estero  la
          durata  del  mandato  e'  fissata   rispettivamente   negli
          articoli 876 e 877. 
              (Omissis). 
              9. Se cio' non  e'  possibile  si  procede  a  elezioni
          straordinarie per le sole categorie interessate  e  per  il
          periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie  per
          la sostituzione di delegati delle sezioni del  COCER  e  di
          delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si  riduca  la
          composizione  numerica  rispettivamente  stabilita  per   i
          predetti consigli dal decreto del Ministro della difesa  di
          concerto con quello dell'economia e delle  finanze  di  cui
          agli articoli 873 e 874. Le elezioni straordinarie  per  la
          sostituzione dei delegati dei COBAR hanno luogo solo se  le
          categorie dei militari cessati anticipatamente dal  mandato
          non sono rappresentate da almeno un delegato.». 
              - Il testo dell'articolo 885, commi 1, 2, 3 e 5 lettera
          c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90
          del 2010, come modificato dal presente  regolamento  e'  il
          seguente: 
              «Art.  885  (Gradi   successivi   delle   votazioni   e
          calendario delle elezioni). - 1. I militari delle categorie
          «A», «B», «C», «D», «E» ed «F» di ciascuna unita'  di  base
          individuata ai sensi dell'articolo 875, eleggono - con voto
          diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui  ai
          successivi  articoli  -  propri  rappresentanti  presso   i
          corrispondenti COBAR. 
              2. I rappresentanti nei COBAR delle categorie «A», «B»,
          «C», «D», «E» ed «F» eleggono nel proprio ambito, con  voto
          diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui  ai
          successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR. 
              3. I rappresentanti nei COIR delle categorie «A»,  «B»,
          «C», «D», «E» ed «F» eleggono nel proprio ambito, con  voto
          diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui  ai
          successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER. 
              (Omissis). 
              5. Le elezioni straordinarie di categoria sono indette: 
                a) dagli Stati maggiori di Forza armata e dai comandi
          generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del
          COCER; 
                b) dagli Alti comandi periferici per la  sostituzione
          dei delegati dei COIR; 
                c)  dai  comandanti  delle   unita'   di   base,   in
          coincidenza con le elezioni semestrali per il  rinnovo  dei
          rappresentanti  delle  categorie  «E»  ed   «F»,   per   la
          sostituzione dei delegati dei COBAR.». 
              - Il testo dell'articolo 964, commi 1 e  2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 964 (Determinazione della dotazione organica).  -
          1. In attuazione dell' articolo 1, comma 404,  lettera  a),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  dell'  articolo  74,
          commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, dell'articolo 2, commi da 8-bis  a  8-sexies,
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25  e
          dell'articolo 1, commi da  3  a  5,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011,  n.  148,  la  dotazione  organica
          complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia  del
          Ministero cui si applica il CCNL area  1  -  dirigenti,  e'
          rideterminata in riduzione in centoquarantaquattro  unita',
          comprensive di  trentotto  posti  di  funzione  di  livello
          dirigenziale  non   generale,   di   cui   ventuno   presso
          stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento,
          arsenali e reparti di  manutenzione,  sei  nell'area  della
          giustizia  militare,   nove   negli   uffici   di   diretta
          collaborazione  e  due   nell'Organismo   indipendente   di
          valutazione della performance del Ministro della difesa. 
              2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e  in
          applicazione dell' articolo 1, comma  3,  lettera  b),  del
          decreto-legge   n.   138   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 148 del  2011,  la  dotazione
          organica complessiva del personale civile non  dirigenziale
          del Ministero  e'  rideterminata  in  riduzione  in  30.381
          unita' in modo da realizzare la  riduzione  del  dieci  per
          cento della spesa complessiva relativa al numero dei  posti
          di organico di tale personale. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 965, commi 1, lettera b), 2  e
          3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  90
          del 2010, come modificato dal presente regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 965 (Ripartizione delle dotazioni  organiche  dei
          dirigenti). - 1.  La  dotazione  organica  complessiva  dei
          dirigenti del Ministero della difesa di cui  all'  articolo
          964, comma 1 e' cosi' ripartita: 
                a) dirigenti di prima fascia: 11 unita'; 
                b) dirigenti di seconda fascia: 133 unita'. 
              2. Il numero di cui al comma 1, lettera a), tiene conto
          della riduzione di una unita' dirigenziale generale civile,
          operata in attuazione dell' articolo 1, commi 404,  lettera
          a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e  di  due
          unita' in attuazione dell' articolo 74 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              3. Il totale di 133 unita' di cui al comma  1,  lettera
          b), tiene conto delle riduzioni, di 4  unita'  dirigenziali
          civili  di  seconda  fascia  operata  in  esecuzione  dell'
          articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006,  di  30
          unita' dirigenziali civili di seconda  fascia,  operata  in
          attuazione dell'articolo 1, comma 404,  lettera  a),  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo  74,  commi
          1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, di 16 unita' dirigenziali civili  di  seconda
          fascia, operata ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  8-bis,
          lettera a), del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25, e di ulteriori 15 unita'  dirigenziali  civili
          di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1,  comma
          3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, e comprende 38 posti di funzione  di  livello
          dirigenziale non generale, di cui 21  presso  stabilimenti,
          centri, centri tecnici, poli di  mantenimento,  arsenali  e
          reparti  di  manutenzione,  6  nell'area  della   giustizia
          militare, 9 negli uffici  di  diretta  collaborazione  e  2
          nell'organismo   indipendente    di    valutazione    della
          performance del Ministero della difesa.». 
              - Il testo dell'articolo 966, comma 1, lettera a),  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 966 (Ripartizione delle dotazioni  organiche  del
          personale civile di livello  non  dirigenziale).  -  1.  La
          dotazione organica  complessiva  del  personale  civile  di
          livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui
          all' articolo 964, comma 2 e' cosi' ripartita: 
                a) Aree: 
                  1) area 3ª: 3.630 unita'; 
                  2) area 2ª: 26.590 unita'; 
                  3) area 1ª: 63 unita'; 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 1039, comma 3, lettera c), del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1039  (Procedimenti  di  competenza  degli  Stati
          maggiori dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica militare). - (Omissis). 
              3. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato
          maggiore dell'Esercito italiano e i  relativi  termini  per
          ciascuno indicati, sono i seguenti: 
              (Omissis). 
                c) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei
          volontari  in   servizio   permanente   propedeutica   alla
          costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni  dalla
          data di ricezione della richiesta dell'ente  amministratore
          o della Direzione  generale  della  previdenza  militare  e
          della leva. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 1040, comma 1, lettera g), del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010,  come  modificato  dal  presente  regolamento  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1040  (Procedimenti  di  competenza  del  Comando
          generale dell'Arma dei carabinieri). - 1. I procedimenti di
          competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e
          i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: 
              (Omissis). 
                g) determinazione  stipendiale  dei  sottufficiali  e
          degli  appuntati  e  carabinieri  in  servizio   permanente
          propedeutica    alla    costituzione    della     posizione
          assicurativa: 60  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
          richiesta  dell'ente  amministratore  o   della   Direzione
          generale della previdenza militare e della leva; 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 1041,  comma  1,  lettere  v),
          numero 5) e aa), del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 90 del 2010,  come  modificato  dal  presente
          regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 1041 (Procedimenti di competenza della  Direzione
          generale per il personale militare). - 1. I procedimenti di
          competenza  della  Direzione  generale  per  il   personale
          militare e i relativi  termini  per  ciascuno  indicati,  a
          eccezione di analoghi procedimenti riguardanti il personale
          appuntati e carabinieri di cui all' articolo  1040  sono  i
          seguenti: 
              (Omissis). 
                v) trattamenti economici a carattere continuativo  di
          ufficiali: 
              (Omissis). 
                5)  determinazione   stipendiale,   ai   fini   della
          costituzione di posizione assicurativa  «INPS»:  60  giorni
          dalla  data  di   ricezione   della   richiesta   dell'ente
          amministratore  ovvero  della  Direzione   generale   della
          previdenza militare e della leva; 
              (Omissis). 
                aa) determinazione stipendiale  dei  sottufficiali  e
          dei volontari  in  servizio  permanente  propedeutica  alla
          costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni  dalla
          data di ricezione della richiesta dell'ente  amministratore
          o della Direzione  generale  della  previdenza  militare  e
          della leva; 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 1043, rubrica e comma  1,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1043(Procedimenti di competenza  della  Direzione
          generale della previdenza militare e della leva).  -  1.  I
          procedimenti di competenza della Direzione  generale  della
          previdenza militare e della leva e i relativi  termini  per
          ciascuno indicati, sono i seguenti: 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 1044, rubrica e comma  5,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  1044  (Procedimenti  di  competenza   di   altre
          direzioni  generali  e  delle  direzioni  del  Segretariato
          generale). - (Omissis). 
              5.  Gli  ulteriori  procedimenti  di  competenza  della
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale del Ministero della difesa e  i  relativi  termini
          per ciascuno indicati, sono i seguenti: 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo  1080,  comma  2,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 1080 (Avvio dei procedimenti). - (Omissis). 
              2.  Per   ottenere   l'elargizione,   gli   interessati
          presentano domanda al  Ministero  della  difesa,  Direzione
          generale della previdenza militare e della leva, di seguito
          denominata  Direzione  generale.  La  domanda  deve  essere
          presentata entro il termine di  sei  mesi  dal  verificarsi
          dell'evento e, comunque, entro il 31  dicembre  2010.  Sono
          comunque  considerate  valide  le  domande  presentate  dai
          genitori prima della data di entrata in vigore del presente
          regolamento. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 1106, comma 1, lettera a), del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1106 (Trasferimento nella lista  di  leva  di  un
          altro comune). - 1. Gli iscritti in un  comune  diverso  da
          quello in cui hanno stabile residenza  dopo  la  formazione
          delle liste della loro classe, possono  essere  trasferiti,
          fino al giorno del loro effettivo concorso alla leva, nelle
          liste del comune nel quale hanno preso abituale  residenza,
          presentandone domanda: 
                a) in tempo di pace, al comune nella cui  lista  sono
          iscritti e al comune  nella  cui  lista  desiderano  essere
          trasferiti; i due comuni, coordinandosi tra loro, anche per
          via telematica, provvedono al trasferimento  richiesto,  in
          caso  concordino;  del   motivo   dell'aggiunta   e   della
          corrispondente  cancellazione  e'  presa  sulle  liste  dei
          rispettivi comuni; in caso di disaccordo, su richiesta  dei
          comuni  decide  la  Direzione  generale  della   previdenza
          militare e della leva; 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo  1107,  comma  4,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 1107 (Doppie iscrizioni). - (Omissis). 
              4 Sulle questioni di cui al presente articolo decidono,
          in tempo di pace, i comuni nelle cui liste i  giovani  sono
          stati iscritti, d'intesa tra loro e, in caso di disaccordo,
          la Direzione generale della  previdenza  militare  e  della
          leva; in tempo di guerra o di grave  crisi  internazionale,
          decide   il   competente   organo   di   leva   nella   cui
          circoscrizione hanno sede i comuni  di  iscrizione,  o,  in
          caso di Comuni ubicati in province diverse, gli  organi  di
          leva competenti per ciascuna provincia, di intesa tra loro.
          In caso di discordanza la  questione  viene  sottoposta  da
          ciascun organo alla  Direzione  generale  della  previdenza
          militare e della leva.». 
              - Il testo dell'articolo  1109,  comma  5,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del  2010,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 1109 (Adempimenti inerenti le liste  di  leva  da
          parte  delle  autorita'  diplomatiche   e   consolari).   -
          (Omissis). 
              5. Tali elenchi sono trasmessi alla Direzione  generale
          della previdenza militare e della leva, che cura l'aggiunta
          dei giovani nelle liste dei competenti comuni,  se  non  vi
          siano gia' stati iscritti.».