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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 153

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti forme di raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo. (12G0174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2012
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 19-9-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, concernente
«Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   regione
Friuli-Venezia Giulia, recanti delega di funzioni amministrative alla
regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro»; 
  Visto il testo unico, delle disposizioni concernenti la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286, cosi'  come  modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, ed,  in  particolare,  l'articolo
22, comma 1, che prevede l'istituzione in ogni provincia,  presso  la
prefettura - ufficio territoriale del Governo, dello sportello  unico
per l'immigrazione, responsabile  dell'intero  procedimento  relativo
all'assunzione  di  lavoratori  stranieri a   tempo   determinato   e
indeterminato, ed il comma 16 del medesimo articolo 22 che stabilisce
che tali disposizioni si  applicano  anche  alle  regioni  a  Statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
degli statuti e delle relative norme di attuazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del testo unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, cosi' come modificato  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica  18  ottobre  2004,  n.  334,  ed,  in  particolare,
l'articolo 30, comma 1,  che,  nel  definire  la  composizione  e  le
modalita' di funzionamento dello sportello unico per  l'immigrazione,
stabilisce che nelle regioni a  Statuto  speciale  e  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate  mediante  apposite
norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico  e  gli
uffici regionali e provinciali  per  l'organizzazione  e  l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di  lavoro  attribuite  allo
sportello medesimo dagli articoli 22, 24  e  27  del  testo  unico  e
dall'articolo 40 del regolamento, compreso il rilascio  dei  relativi
nulla osta; 
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9  agosto  2005,
n. 18, recante norme regionali per  l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del lavoro; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Sportello per l'immigrazione 
 
  1. Al fine di realizzare nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia  un
organico sistema per l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  in
tema di lavoro e rilascio del nulla osta  per  lavoro  subordinato  a
cittadini stranieri, raccordando le attivita' esercitate  in  materia
dagli  uffici  dello  Stato,  della  regione  e  delle  province,  e'
istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale  del  Governo
lo Sportello per l'immigrazione. 
  2.  Lo  Sportello,  coordinato  da  un  dirigente  della   carriera
prefettizia  nominato  dal  prefetto,  e'  composto  da   almeno   un
rappresentante della prefettura - ufficio territoriale  del  Governo,
da almeno uno della provincia e da  almeno  uno  della  questura.  Lo
Sportello viene costituito con decreto del prefetto, d'intesa con  la
regione e la provincia interessata. 
  3. Lo Sportello  costituisce  l'ufficio  in  cui  unitariamente  le
amministrazioni coinvolte erogano i servizi relativi ai  procedimenti
di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato e di  nulla  osta  al
ricongiungimento familiare di cittadini  stranieri.  Resta  ferma  la
competenza della provincia al rilascio del nulla  osta  al  lavoro  e
della prefettura - ufficio territoriale del Governo al  rilascio  del
nulla osta al ricongiungimento familiare. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione, comma quinto,  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La Legge Costituzionale 31 gennaio 1963 n.  1  recante:
          Statuto speciale della Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963,
          n. 29. 
              Il d.Lgs. 16 settembre 1996, n. 514 recante:  Norme  di
          attuazione  dello   statuto   speciale   per   la   regione
          Friuli-Venezia   Giulia   recanti   delega   di    funzioni
          amministrative alla regione in materia  di  collocamento  e
          avviamento al lavoro, e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 ottobre 1996, n. 233. 
              Il testo degli articoli 30, comma 1 e 40 del d.P.R.  31
          agosto 1999, n. 394, recante: Regolamento recante norme  di
          attuazione del testo unico delle  disposizioni  concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,  del  D.Lgs.
          25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente: 
              «Art. 30. Sportello unico per l'immigrazione. 
              1.  Lo  Sportello  unico  per  l'immigrazione,  di  cui
          all'articolo 22, comma 1, del testo unico,  diretto  da  un
          dirigente della carriera  prefettizia  o  da  un  dirigente
          della Direzione provinciale  del  lavoro,  e'  composto  da
          almeno  un  rappresentante  della  Prefettura   -   Ufficio
          territoriale del Governo, da  almeno  uno  della  Direzione
          provinciale  del  lavoro,  designato  dal  dirigente  della
          Direzione  provinciale  del  lavoro   e   da   almeno   uno
          appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal
          questore. Lo Sportello unico viene costituito  con  decreto
          del  prefetto,  che  puo'  individuare  anche  piu'  unita'
          operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il
          responsabile  delle   Sportello   unico,   individuato   in
          attuazione  di  direttive   adottate   congiuntamente   dal
          Ministro dell'interno e dal Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in  attuazione
          dell'articolo  22,  comma  16,  del   testo   unico,   sono
          disciplinate, mediante apposite norme di attuazione,  forme
          di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e
          provinciali  per  l'organizzazione  e   l'esercizio   delle
          funzioni amministrative in materia  di  lavoro,  attribuite
          allo sportello medesimo dagli articoli  22,  24  e  27  del
          testo unico e dall'articolo 40  del  presente  regolamento,
          compreso il rilascio dei relativi nullaosta.». 
              «Art. 40. Casi particolari di ingresso per lavoro. 
              1. Il nullaosta al lavoro  per  gli  stranieri  di  cui
          all'articolo 27, commi 1  e  2,  del  testo  unico,  quando
          richiesto, e' rilasciato, fatta eccezione per i  lavoratori
          di cui alle lettere d) e r-bis) del comma  1  del  medesimo
          articolo,   senza   il   preventivo   espletamento    degli
          adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4,  del  testo
          unico. Si osservano  le  modalita'  previste  dall'articolo
          30-bis, commi 2  e  3,  e  quelle  ulteriori  previste  dal
          presente articolo. Il nullaosta al lavoro e' rilasciato  al
          di fuori delle  quote  stabilite  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 3, comma 4, del testo unico. 
              2.  Salvo  diversa   disposizione   di   legge   o   di
          regolamento,  il  nullaosta  al  lavoro  non  puo'   essere
          concesso per un periodo superiore a quello del rapporto  di
          lavoro a tempo determinato e,  comunque,  a  due  anni;  la
          proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non
          puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti
          di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e  21  il
          nullaosta al lavoro viene concesso a  tempo  indeterminato.
          La  validita'  del  nullaosta  deve  essere   espressamente
          indicata nel provvedimento. 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera  a),  12,
          14,  16  e  19  del  presente  articolo  e  dal   comma   2
          dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
          rilasciato  dallo  Sportello  unico.  Ai  fini  del   visto
          d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno,  il
          nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni
          dalla data del rilascio, osservate  le  disposizioni  degli
          articoli 31, commi  1,  limitatamente  alla  richiesta  del
          parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. 
              4. Fatti salvi, per gli stranieri di  cui  all'articolo
          27, comma 1, lettera f), del testo unico,  i  piu'  elevati
          limiti  temporali  previsti  dall'articolo.  5,  comma   3,
          lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e
          il permesso di  soggiorno  per  gli  stranieri  di  cui  al
          presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel
          nullaosta al lavoro o, se questo non e' richiesto,  per  il
          tempo   strettamente   corrispondente   alle    documentate
          necessita'. 
              5. Per i lavoratori di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettera a), del testo unico,  il  nullaosta  al  lavoro  si
          riferisce ai  dirigenti  o  al  personale  in  possesso  di
          conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo
          nazionale di lavoro  applicato  all'azienda  distaccataria,
          qualificano  l'attivita'  come   altamente   specialistica,
          occupati  da  almeno  sei  mesi  nell'ambito  dello  stesso
          settore prima della data del trasferimento temporaneo,  nel
          rispetto  degli  impegni   derivanti   dall'Accordo   GATS,
          ratificato e reso esecutivo  in  Italia  con  la  legge  29
          dicembre 1994, n.  747.  Il  trasferimento  temporaneo,  di
          durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita
          e predeterminata nel tempo, non puo' superare,  incluse  le
          eventuali proroghe, la durata complessiva di  cinque  anni.
          Al  termine  del  trasferimento  temporaneo  e'   possibile
          l'assunzione a tempo  determinato  o  indeterminato  presso
          l'azienda distaccataria. 
              6. Per il personale di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
          subordinato alla richiesta  di  assunzione  anche  a  tempo
          indeterminato   dell'universita'   o    dell'istituto    di
          istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati,  che
          attesti il possesso dei requisiti  professionali  necessari
          per l'espletamento delle relative attivita'. 
              7. Per il personale di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettera d), del  testo  unico,  la  richiesta  deve  essere
          presentata o  direttamente  dall'interessato,  corredandola
          del contratto relativo alla  prestazione  professionale  da
          svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso  di
          assunzione in qualita' di lavoratore  subordinato,  nonche'
          del  titolo  di  studio  o   attestato   professionale   di
          traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste,
          rilasciati, rispettivamente, da una  scuola  statale  o  da
          ente  pubblico  o  altro  istituto  paritario,  secondo  la
          legislazione vigente nello Stato del rilascio,  debitamente
          vistati, previa verifica della  legittimazione  dell'organo
          straniero al rilascio  dei  predetti  documenti,  da  parte
          delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti. 
              8. Per i lavoratori di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettera e), del  testo  unico,  deve  essere  acquisito  il
          contratto  di  lavoro  autenticato   dalla   rappresentanza
          diplomatica o consolare. Il nullaosta al  lavoro  non  puo'
          essere rilasciato a favore dei collaboratori  familiari  di
          cittadini stranieri. 
              9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo
          unico, si  riferisce  agli  stranieri  che,  per  finalita'
          formativa, debbono svolgere in unita' produttive del nostro
          Paese: 
                a) attivita' nell'ambito di un rapporto di  tirocinio
          funzionale al completamento di un  percorso  di  formazione
          professionale, 
          ovvero 
                b)  attivita'  di  addestramento  sulla  base  di  un
          provvedimento di trasferimento  temporaneo  o  di  distacco
          assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono. 
              10. Per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 9
          non e' richiesto il nullaosta  al  lavoro  e  il  visto  di
          ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato
          su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, nei limiti del contingente  annuo
          determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla
          richiesta deve essere unito il progetto formativo,  redatto
          ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge
          24 giugno 1997, n.  196,  vistato  dalla  regione.  Per  le
          attivita' di cui al comma 9, lettera b),  il  nullaosta  al
          lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta
          dell'organizzazione   presso   la   quale   si    svolgera'
          l'attivita'  lavorativa   a   finalita'   formativa.   Alla
          richiesta  deve  essere  allegato  un  progetto  formativo,
          contenente     anche     indicazione      della      durata
          dell'addestramento, approvato dalla regione. 
              11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma  1,
          lettera g), del testo unico, il nullaosta  al  lavoro  puo'
          essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana
          o straniera, operante nel territorio italiano, con  proprie
          sedi,  rappresentanze  o  filiali,   e   puo'   riguardare,
          soltanto, prestazioni qualificate  di  lavoro  subordinato,
          intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere
          o servizi  particolari,  per  i  quali  occorre  esperienza
          specifica  nel  contesto  complessivo  dell'opera   o   del
          servizio stesso, per  un  numero  limitato  di  lavoratori.
          L'impresa  estera  deve  garantire  lo  stesso  trattamento
          minimo retributivo del contratto  collettivo  nazionale  di
          categoria applicato ai  lavoratori  italiani  o  comunitari
          nonche'  il  versamento  dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali previsti dall'ordinamento italiano. 
              12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico,  dipendenti  da   societa'
          straniere appaltatrici dell'armatore  chiamati  all'imbarco
          su navi italiane da crociera per lo svolgimento di  servizi
          complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre
          1986, n. 856, si osservano le  specifiche  disposizioni  di
          legge che disciplinano  la  materia  e  non  e'  necessaria
          l'autorizzazione al lavoro.  I  relativi  visti  d'ingresso
          sono  rilasciati  dalle   rappresentanze   diplomatiche   o
          consolari  entro  termini  abbreviati   e   con   procedure
          semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo
          5, comma 3. Essi consentono la  permanenza  a  bordo  della
          nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali
          o staziona in un porto nazionale. In  caso  di  sbarco,  si
          osservano le disposizioni in vigore  per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno. Restano  ferme  le  disposizioni  in
          vigore per il rilascio dei visti di transito. 
              13. Nell'ambito di  quanto  previsto  all'articolo  27,
          comma 1, lettera i), del testo unico, e' previsto l'impiego
          in Italia, di gruppi di  lavoratori  alle  dipendenze,  con
          regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro,  persone
          fisiche o giuridiche, residenti o aventi  sede  all'estero,
          per  la  realizzazione  di  opere  determinate  o  per   la
          prestazione di servizi  oggetto  di  contratti  di  appalto
          stipulati con persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane  o
          straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi
          il   nullaosta   al   lavoro   da   richiedersi   a    cura
          dell'appaltante, il  visto  d'ingresso  e  il  permesso  di
          soggiorno  sono  rilasciati  per  il   tempo   strettamente
          necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione
          del servizio, previa comunicazione, da parte del datore  di
          lavoro, agli  organismi  provinciali  delle  organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative nel settore interessato.  L'impresa  estera
          deve  garantire  ai  propri  dipendenti  in  trasferta  sul
          territorio   italiano   lo   stesso   trattamento    minimo
          retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria
          applicato ai lavoratori italiani o comunitari,  nonche'  il
          versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 
              14.  Per  i  lavoratori   dello   spettacolo   di   cui
          all'articolo 27, comma 1, lettere l),  m),  n)  e  o),  del
          testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice
          fiscale,  e'  rilasciato  dalla  Direzione   generale   per
          l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di
          Roma  e  dall'Ufficio  speciale  per  il  collocamento  dei
          lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo,  per
          un periodo iniziale non  superiore  a  dodici  mesi,  salvo
          proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo'  essere
          concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto  per
          consentire la chiusura dello spettacolo  ed  esclusivamente
          per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il  medesimo
          datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e'  comunicato,
          anche  per  via  telematica,  allo  Sportello  unico  della
          provincia ove ha  sede  legale  l'impresa,  ai  fini  della
          stipula del contratto di soggiorno per lavoro. 
              15. I visti d'ingresso per gli  artisti  stranieri  che
          effettuano prestazioni di lavoro autonomo di  breve  durata
          e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati  al  di
          fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
          unico, con il  vincolo  che  gli  artisti  interessati  non
          possano svolgere attivita' per un produttore o  committente
          di spettacolo diverso da quello per il quale  il  visto  e'
          stato rilasciato. 
              16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo  27,
          comma 1, lettera p), e comma 5-bis,  del  testo  unico,  il
          nullaosta  al  lavoro  e'  sostituito  dalla  dichiarazione
          nominativa  di  assenso  del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano (CONI),  comprensiva  del  codice  fiscale,  sulla
          richiesta, a  titolo  professionistico  o  dilettantistico,
          della societa'  destinataria  delle  prestazioni  sportive,
          osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
          La dichiarazione nominativa di assenso e'  richiesta  anche
          quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso
          di  lavoro   subordinato,   la   dichiarazione   nominativa
          d'assenso e' comunicata, anche  per  via  telematica,  allo
          Sportello unico della provincia ove  ha  sede  la  societa'
          destinataria delle  prestazioni  sportive,  ai  fini  della
          stipula  del  contratto  di  soggiorno   per   lavoro.   La
          dichiarazione  nominativa  di  assenso  e  il  permesso  di
          soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati
          anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi
          stranieri tra societa' sportive nell'ambito della  medesima
          federazione. 
              17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi  di  cui
          al comma 16, sono  considerati  al  di  fuori  delle  quote
          stabilite con il decreto di cui all'articolo  3,  comma  4,
          del testo unico. Al  fine  dell'applicazione  dell'articolo
          27, comma 5-bis, del testo unico,  le  aliquote  d'ingresso
          stabilite  per  gli  sportivi  stranieri  ricomprendono  le
          prestazioni di lavoro subordinato e di  lavoro  autonomo  e
          sono determinate sulla base dei calendari e delle  stagioni
          sportive federali e non si applicano agli allenatori ed  ai
          preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso  di
          soggiorno rilasciato per motivi  di  lavoro  o  per  motivi
          familiari puo' essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle
          quote fissate dall'articolo  27,  comma  5-bis,  del  testo
          unico. 
              18. Nell'ipotesi in cui  la  dichiarazione  di  assenso
          rilasciata dal CONI riguardi un cittadino  extracomunitario
          minore, la  richiesta  della  predetta  dichiarazione  deve
          essere  corredata  dall'autorizzazione   rilasciata   dalla
          Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto
          1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata  dalla
          federazione  sportiva  nazionale  di   appartenenza   della
          societa' destinataria della prestazione sportiva. 
              19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27,  comma  1,
          lettera q), del testo unico, e  per  quelli  occupati  alle
          dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o  di
          enti di diritto internazionale aventi sede  in  Italia,  il
          nullaosta al lavoro non e' richiesto. 
              20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma  1,
          lettera r), del testo unico,  il  nullaosta  al  lavoro  e'
          rilasciato  nell'ambito,  anche  numerico,  degli   accordi
          internazionali in vigore, per un periodo non  superiore  ad
          un anno, salvo diversa indicazione degli accordi  medesimi.
          Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori  di
          programmi di scambio di giovani o di mobilita' di  giovani,
          il nullaosta al lavoro non puo' avere  durata  superiore  a
          tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia  con
          un  visto  per  vacanze-lavoro,  nel  quadro   di   accordi
          internazionali in vigore  per  l'Italia,  il  nullaosta  al
          lavoro  puo'  essere  rilasciato  dallo   Sportello   unico
          successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio
          dello Stato, a richiesta  del  datore  di  lavoro,  per  un
          periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non piu'
          di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. 
              21. Le disposizioni di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettera r-bis), del testo unico, riguardano  esclusivamente
          gli infermieri dotati dello specifico  titolo  riconosciuto
          dal Ministero della salute.  Le  strutture  sanitarie,  sia
          pubbliche  che  private,  sono  legittimate  all'assunzione
          degli infermieri,  anche  a  tempo  indeterminato,  tramite
          specifica  procedura.  Le  societa'  di  lavoro  interinale
          possono richiedere il nullaosta per  l'assunzione  di  tale
          personale previa acquisizione  della  copia  del  contratto
          stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le
          cooperative  sono  legittimate  alla  presentazione   della
          richiesta di  nullaosta,  qualora  gestiscano  direttamente
          l'intera struttura sanitaria o un  reparto  o  un  servizio
          della medesima. 
              22. Gli stranieri di  cui  all'articolo  27,  comma  1,
          lettere a), b), c)  e  d),  del  testo  unico  possono  far
          ingresso in Italia  anche  per  effettuare  prestazioni  di
          lavoro  autonomo.  I  corrispondenti  ingressi  per  lavoro
          autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto
          di cui all'articolo 3, comma 4, del testo  unico.  In  tali
          casi, lo schema  di  contratto  d'opera  professionale  e',
          preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale  del
          lavoro del luogo di prevista esecuzione del  contratto,  la
          quale,  accertato   che,   effettivamente,   il   programma
          negoziale non configura un rapporto di lavoro  subordinato,
          rilascia    la    corrispondente    certificazione.    Tale
          certificazione, da accludere alla  relativa  richiesta,  e'
          necessaria ai fini della concessione del visto  per  lavoro
          autonomo, in applicazione della presente disposizione. 
              23. Il nullaosta al lavoro e il permesso  di  soggiorno
          di cui  al  presente  articolo  possono  essere  rinnovati,
          tranne nei casi di cui all'articolo 27,  comma  1,  lettera
          n), del testo unico, in costanza dello stesso  rapporto  di
          lavoro,  salvo  quanto  previsto  dal  comma   16,   previa
          presentazione,   da   parte    del    richiedente,    della
          certificazione   comprovante   il   regolare   assolvimento
          dell'obbligo  contributivo.  In  caso  di  cessazione   del
          rapporto di lavoro, il nullaosta non puo' essere utilizzato
          per un nuovo  rapporto  di  lavoro.  I  lavoratori  di  cui
          all'articolo 27, comma 1, lettere  d),  e)  e  r-bis),  del
          testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di  lavoro
          a condizione che la qualifica di  assunzione  coincida  con
          quella per cui e' stato rilasciato l'originario  nullaosta.
          Si applicano nei loro confronti l'articolo  22,  comma  11,
          del testo unico e gli articoli 36-bis  e  37  del  presente
          regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
          presente articolo  non  possono  essere  convertiti,  salvo
          quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.» 
              Il testo degli  articoli  22,  24  e  27  del  d.  Lgs.
          25-7-1998 n. 286, recante: Testo unico  delle  disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, e' il seguente: 
              «Art.22.  Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato. 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30  dicembre
          1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335,
          art. 3, comma 13) 
              1.  In  ogni   provincia   e'   istituito   presso   la
          prefettura-ufficio territoriale del Governo  uno  sportello
          unico   per   l'immigrazione,   responsabile    dell'intero
          procedimento   relativo   all'assunzione   di    lavoratori
          subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 
              2.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero  deve  presentare  allo  sportello   unico   per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
                a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
                b) idonea documentazione relativa alle  modalita'  di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 
                c)  la  proposta  di  contratto  di   soggiorno   con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
                d)  dichiarazione  di  impegno  a   comunicare   ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro. 
              3. Nei casi in cui non  abbia  una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
              4. Lo sportello unico per  l'immigrazione  comunica  le
          richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego  di
          cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, competente in  relazione  alla  provincia  di
          residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
          provvede a diffondere le offerte per  via  telematica  agli
          altri centri ed a renderle disponibili su sito  INTERNET  o
          con ogni altro mezzo  possibile  ed  attiva  gli  eventuali
          interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che  sia
          stata presentata alcuna  domanda  da  parte  di  lavoratore
          nazionale o  comunitario,  anche  per  via  telematica,  il
          centro  trasmette  allo  sportello  unico  richiedente  una
          certificazione  negativa,  ovvero  le   domande   acquisite
          comunicandole  altresi'  al  datore  di  lavoro.  Ove  tale
          termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
          fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi  del
          comma 5. 
              5.  Lo  sportello   unico   per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  quaranta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore, il nulla osta nel rispetto dei  limiti  numerici,
          quantitativi   e   qualitativi    determinati    a    norma
          dell'articolo  3,  comma  4,  e  dell'articolo  21,  e,   a
          richiesta   del   datore   di    lavoro,    trasmette    la
          documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
          consolari, ove possibile in via telematica. Il  nulla  osta
          al lavoro subordinato  ha  validita'  per  un  periodo  non
          superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
              5-bis. Il nulla osta  al  lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                c) reato previsto dal comma 12. 
              5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',  rifiutato
          ovvero, nel caso sia stato rilasciato,  e'  revocato  se  i
          documenti presentati sono stati ottenuti mediante  frode  o
          sono stati falsificati o  contraffatti  ovvero  qualora  lo
          straniero non  si  rechi  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione per la  firma  del  contratto  di  soggiorno
          entro il termine di cui al comma 6, salvo  che  il  ritardo
          sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
          i collegamenti telematici. 
              6. Gli uffici consolari del Paese  di  residenza  o  di
          origine dello straniero provvedono, dopo  gli  accertamenti
          di rito, a rilasciare il visto di ingresso con  indicazione
          del codice fiscale, comunicato dallo  sportello  unico  per
          l'immigrazione.  Entro  otto   giorni   dall'ingresso,   lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del contratto di soggiorno che resta ivi  conservato  e,  a
          cura di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia  all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 
              7. (abrogato) 
              8. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
              9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti  telematici,   le   informazioni   anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,  o  comunque
          idoneo per l'accesso al lavoro, e  comunicano  altresi'  il
          rilascio dei permessi  concernenti  i  familiari  ai  sensi
          delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla  base
          delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un   «Archivio
          anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da  condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni  avviene  in  base  a   convenzione   tra   le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
              10. Lo sportello unico per l'immigrazione  fornisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 . 
              11. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
          validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo  che
          si tratti di permesso di soggiorno per  lavoro  stagionale,
          per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
          periodo di durata della prestazione di sostegno al  reddito
          percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora  superiore.
          Decorso il termine  di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
          applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
          comma  3,  lettera  b).  Il   regolamento   di   attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego, anche ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore
          straniero  nelle  liste  di  collocamento   con   priorita'
          rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari . 
              11-bis. Lo straniero che ha  conseguito  in  Italia  il
          dottorato o il master  universitario  di  secondo  livello,
          alla scadenza del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
          studio,  puo'  essere   iscritto   nell'elenco   anagrafico
          previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,  per
          un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza
          dei requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'
          chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi
          di lavoro. 
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
              12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
          aumentate da un terzo alla meta': 
                a) se i lavoratori occupati sono in numero  superiore
          a tre; 
                b) se i lavoratori occupati sono minori in  eta'  non
          lavorativa; 
                c) se i  lavoratori  occupati  sono  sottoposti  alle
          altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento  di
          cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 
              12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica
          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del
          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto
          illegalmente. 
              12-quater. Nelle ipotesi  di  particolare  sfruttamento
          lavorativo di  cui  al  comma  12-bis,  e'  rilasciato  dal
          questore, su  proposta  o  con  il  parere  favorevole  del
          procuratore della  Repubblica,  allo  straniero  che  abbia
          presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
          instaurato nei confronti del datore di lavoro, un  permesso
          di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 
              12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al  comma
          12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere  rinnovato
          per un anno  o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla
          definizione  del  procedimento  penale.  Il   permesso   di
          soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
          le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore  della
          Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
          meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
              13. Salvo quanto previsto per i  lavoratori  stagionali
          dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio   il
          lavoratore    extracomunitario    conserva    i     diritti
          previdenziali  e  di  sicurezza  sociale  maturati  e  puo'
          goderne indipendentemente dalla vigenza di  un  accordo  di
          reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  al   compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga   al
          requisito contributivo  minimo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              14. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
              15. I lavoratori italiani  ed  extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione. « 
              «Art. 24. Lavoro stagionale 
              1.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia, o le  associazioni  di
          categoria per  conto  dei  loro  associati,  che  intendano
          instaurare in Italia un rapporto di  lavoro  subordinato  a
          carattere stagionale con uno  straniero  devono  presentare
          richiesta   nominativa    allo    sportello    unico    per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ai   sensi
          dell'articolo 22. Nei casi  in  cui  il  datore  di  lavoro
          italiano  o  straniero  regolarmente  soggiornante   o   le
          associazioni  di  categoria  non  abbiano  una   conoscenza
          diretta dello straniero, la richiesta, redatta  secondo  le
          modalita'   previste   dall'articolo   22,   deve    essere
          immediatamente   comunicata   al   centro   per   l'impiego
          competente, che  verifica  nel  termine  di  cinque  giorni
          l'eventuale  disponibilita'  di   lavoratori   italiani   o
          comunitari a ricoprire  l'impiego  stagionale  offerto.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi  3,
          5-bis e 5-ter. 
              2.  Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia
          comunque  l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto  di
          precedenza   maturato,   decorsi   dieci    giorni    dalla
          comunicazione di cui al comma 1 e non  oltre  venti  giorni
          dalla data di  ricezione  della  richiesta  del  datore  di
          lavoro. 
              2-bis. Qualora lo sportello unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrano  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
                a)  la  richiesta   riguardi   uno   straniero   gia'
          autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro  stagionale
          presso lo stesso datore di lavoro richiedente; 
                b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente  sia
          stato regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia
          rispettato  le  condizioni   indicate   nel   permesso   di
          soggiorno. 
              3. L'autorizzazione al lavoro stagionale  ha  validita'
          da  venti  giorni  ad  un  massimo   di   nove   mesi,   in
          corrispondenza   della   durata   del   lavoro   stagionale
          richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
          di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso  diversi
          datori di lavoro. 
              3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al
          comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro. 
              4. Il lavoratore stagionale, ove  abbia  rispettato  le
          condizioni  indicate  nel  permesso  di  soggiorno  e   sia
          rientrato nello Stato  di  provenienza  alla  scadenza  del
          medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
          nell'anno successivo  per  ragioni  di  lavoro  stagionale,
          rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non  abbiano
          mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
          Puo', inoltre, convertire  il  permesso  di  soggiorno  per
          lavoro stagionale  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
          ne verifichino le condizioni. 
              5.  Le  commissioni  regionali   tripartite,   di   cui
          all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo   23
          dicembre  1997,  n.   469,   possono   stipulare   con   le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello regionale dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro,
          con le regioni e con gli enti locali, apposite  convenzioni
          dirette a favorire l'accesso dei  lavoratori  stranieri  ai
          posti  di  lavoro  stagionale.   Le   convenzioni   possono
          individuare il trattamento economico e normativo,  comunque
          non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
          le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro  della
          manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti
          per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi  e  le
          misure complementari relative all'accoglienza. 
              6. Il datore di lavoro che occupa alle sue  dipendenze,
          per lavori di carattere stagionale, uno  o  piu'  stranieri
          privi del permesso  di  soggiorno  per  lavoro  stagionale,
          ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o  annullato,
          e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.». 
              Art. 27. Ingresso per lavoro in casi particolari. 
              1. Al di fuori degli ingressi per lavoro  di  cui  agli
          articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
          cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento  di  attuazione
          disciplina particolari modalita' e termini per il  rilascio
          delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
          permessi di soggiorno per lavoro  subordinato,  per  ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: 
                a) dirigenti o personale altamente  specializzato  di
          societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero  di  uffici
          di rappresentanza di societa' estere che  abbiano  la  sede
          principale di attivita' nel territorio di uno Stato  membro
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,    ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; 
                c) i professori universitari destinati a svolgere  in
          Italia un incarico accademico; 
                d) traduttori e interpreti; 
                e) collaboratori  familiari  aventi  regolarmente  in
          corso all'estero da almeno  un  anno,  rapporti  di  lavoro
          domestico a tempo pieno con cittadini  italiani  o  di  uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che si trasferiscono in Italia,  per  la  prosecuzione  del
          rapporto di lavoro domestico; 
                f) persone che, autorizzate a soggiornare per  motivi
          di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
          addestramento presso datori di lavoro italiani  effettuando
          anche prestazioni  che  rientrano  nell'ambito  del  lavoro
          subordinato; 
                g) lavoratori alle  dipendenze  di  organizzazioni  o
          imprese operanti nel territorio italiano, che  siano  stati
          ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
          adempiere funzioni o  compiti  specifici,  per  un  periodo
          limitato o determinato, tenuti a lasciare  l'Italia  quando
          tali compiti o funzioni siano terminati; 
                h) lavoratori marittimi occupati nella misura  e  con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; 
                i) lavoratori dipendenti regolarmente  retribuiti  da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane   o   straniere,
          residenti in Italia, al fine di effettuare  nel  territorio
          italiano determinate prestazioni oggetto  di  contratto  di
          appalto  stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche   o
          giuridiche residenti o  aventi  sede  in  Italia  e  quelle
          residenti o aventi  sede  all'estero,  nel  rispetto  delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, e delle  norme  internazionali  e
          comunitarie; 
                l) lavoratori occupati  presso  circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero; 
                m)  personale  artistico  e  tecnico  per  spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 
                n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
          locali di intrattenimento; 
                o) artisti da impiegare da enti musicali  teatrali  o
          cinematografici o da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
          pubbliche o private, o da  enti  pubblici,  nell'ambito  di
          manifestazioni culturali o folcloristiche; 
                p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
          tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
          sportive italiane ai sensi della legge 23  marzo  1981,  n.
          91; 
                q)    giornalisti    corrispondenti     ufficialmente
          accreditati in Italia e dipendenti regolarmente  retribuiti
          da organi di  stampa  quotidiani  o  periodici,  ovvero  da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
                r)  persone  che,  secondo  le   norme   di   accordi
          internazionali in vigore per l'Italia, svolgono  in  Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani  o
          sono persone collocate «alla pari»; 
                r-bis)  infermieri   professionali   assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private. 
              1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
          i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede in uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  il
          nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
          parte del committente, del contratto in base  al  quale  la
          prestazione  di  servizi  ha  luogo,  unitamente   ad   una
          dichiarazione del datore di lavoro contenente i  nominativi
          dei lavoratori da distaccare e  attestante  la  regolarita'
          della loro situazione con riferimento  alle  condizioni  di
          residenza  e  di  lavoro  nello  Stato  membro  dell'Unione
          europea  in  cui  ha  sede  il   datore   di   lavoro.   La
          comunicazione e'  presentata  allo  sportello  unico  della
          prefettura-ufficio territoriale del Governo,  ai  fini  del
          rilascio del permesso di soggiorno. 
              1-ter. Il  nulla  osta  al  lavoro  per  gli  stranieri
          indicati al comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito  da
          una comunicazione da  parte  del  datore  di  lavoro  della
          proposta di contratto di soggiorno per lavoro  subordinato,
          previsto   dall'articolo   5-bis.   La   comunicazione   e'
          presentata con modalita' informatiche allo sportello  unico
          per l'immigrazione della prefettura - ufficio  territoriale
          del Governo. Lo sportello unico trasmette la  comunicazione
          al questore per la verifica della insussistenza  di  motivi
          ostativi   all'ingresso   dello    straniero    ai    sensi
          dell'articolo 31,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
          le medesime  modalita'  informatiche,  alla  rappresentanza
          diplomatica o  consolare  per  il  rilascio  del  visto  di
          ingresso. Entro otto  giorni  dall'ingresso  in  Italia  lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione, unitamente al  datore  di  lavoro,  per  la
          sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno  e   per   la
          richiesta del permesso di soggiorno. 
              1-quater. Le disposizioni di  cui  al  comma  1-ter  si
          applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
          Ministero dell'interno, sentito il  Ministero  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  un   apposito
          protocollo di intesa, con cui i medesimi datori  di  lavoro
          garantiscono   la   capacita'   economica    richiesta    e
          l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
          lavoro di categoria. 
              1-quinquies.  I  medici  e  gli  altri   professionisti
          sanitari al seguito di delegazioni sportive,  in  occasione
          di  manifestazioni  agonistiche  organizzate  dal  Comitato
          olimpico   internazionale,   dalle   Federazioni   sportive
          internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano  o
          da organismi, societa' ed  associazioni  sportive  da  essi
          riconosciuti  o,  nei  casi  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
          gruppi  organizzati,  sono  autorizzati   a   svolgere   la
          pertinente   attivita',   in   deroga   alle   norme    sul
          riconoscimento  dei  titoli  esteri,  nei   confronti   dei
          componenti   della   rispettiva   delegazione   o    gruppo
          organizzato e limitatamente al periodo di permanenza  della
          delegazione  o  del  gruppo.  I   professionisti   sanitari
          cittadini di uno Stato membro  dell'Unione  europea  godono
          del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. 
              2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
          i  lavoratori  extracomunitari  dello  spettacolo   possono
          essere assunti alle dipendenze dei  datori  di  lavoro  per
          esigenze  connesse  alla  realizzazione  e  produzione   di
          spettacoli  previa   apposita   autorizzazione   rilasciata
          dall'ufficio speciale per il  collocamento  dei  lavoratori
          dello spettacolo o sue sezioni periferiche che  provvedono,
          previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
          pubblica sicurezza. L'autorizzazione e'  rilasciata,  salvo
          che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
          utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima  che
          il  lavoratore  extracomunitario   entri   nel   territorio
          nazionale.  I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati   a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica di assunzione. Il Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, determina le procedure e  le  modalita'
          per il rilascio dell'autorizzazione prevista  dal  presente
          comma. 
              3. Rimangono ferme le  disposizioni  che  prevedono  il
          possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento  di
          determinate attivita'. 
              4.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  1  contiene
          altresi'  norme  per  l'attuazione  delle  convenzioni   ed
          accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
          e  soggiorno  dei  lavoratori   stranieri   occupati   alle
          dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o  di
          enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 
              5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
          non appartenenti all'Unione europea e'  disciplinato  dalle
          disposizioni    particolari    previste    negli    accordi
          internazionali in vigore con gli Stati confinanti. 
              5-bis. Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri  dell'interno
          e del lavoro e delle politiche sociali, e'  determinato  il
          limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi  stranieri
          che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
          comunque  retribuita,  da  ripartire  tra  le   federazioni
          sportive nazionali. Tale  ripartizione  e'  effettuata  dal
          CONI  con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione   del
          Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
          criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
          stagione agonistica anche al fine di assicurare  la  tutela
          dei vivai giovanili.». 
              La legge  regionale  del  9  agosto  2005,  n.  18,  e'
          pubblicata  nel  supplemento  straordinario  al  Bollettino
          Ufficiale Regionale 12 agosto 2005, n. 016. 
              Il testo dell'articolo 65 dello Statuto speciale  della
          regione Friuli-Venezia Giulia, e' il seguente: 
              «Art.  65.  Con  decreti   legislativi,   sentita   una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione.».