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DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 2012, n. 93

Attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla Direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima. (12G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2012
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 19-7-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria  2010  ed  in  particolare
l'articolo 18; 
  Vista la direttiva 2010/36/UE  della  Commissione,  del  1°  giugno
2010, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio,  come  rifusa
dalla direttiva 2009/45/CE, relativa alle  disposizioni  e  norme  di
sicurezza per le navi da passeggeri; 
  Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 marzo 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
della salute; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 
 
  1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) "codice  per  le  unita'  veloci  (HSC  Code)":  il  codice
internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International  Code
for Safety of High Speed Craft) adottato dall'IMO con la  risoluzione
MSC 36(63) del 20 maggio 1994  ovvero  il  codice  internazionale  di
sicurezza per le unita'  veloci  del  2000  (International  Code  for
Safety of High- Speed Craft, 2000), contenuto nella  risoluzione  MSC
97 (73) dell'IMO del dicembre 2000, nelle loro versioni aggiornate.»; 
    b) all'articolo 1, comma 1, lettera f), il numero 2 e' sostituito
dal seguente: 
      «2. e la loro velocita' massima,  come  definita  dalla  regola
1.4.30 del codice per le unita' veloci del 1994 e dalla regola 1.4.37
del codice per le unita' veloci del 2000, sia inferiore a 20 nodi;»; 
    c) all'articolo 2, comma 3: 
      1) il numero 1 della lettera a) e' sostituito dal seguente: "1.
navi militari e da trasporto truppe"; 
      2) il numero 3 della lettera a) e' sostituito dal seguente: 
        «3. navi costruite in materiale non metallico  o  equivalente
non contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di  cui
alla risoluzione MSC 36(63) ed alla  risoluzione  MSC.97(73)]  ovvero
unita' a sostentamento dinamico (DSC) di cui alla  risoluzione  A.373
(X);»; 
      3) il numero 1 della lettera b) e' sostituito dal seguente: «1.
navi militari e da trasporto truppe»; 
    d) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  Per  le  unita'  veloci  da  passeggeri  si  applicano  le
categorie definite nel capitolo 1,  paragrafi  1.4.10  e  1.4.11  del
codice per le unita' veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi
1.4.12 e 1.4.13 del codice per le unita' veloci del 2000.»; 
    e) all'articolo 4, comma 2, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) si applicano le  disposizioni  per  le  apparecchiature  di
navigazione di cui alle regole 17, 18, 19, 20 e 21,  del  Capitolo  V
della Convenzione "SOLAS 1974", nella sua  versione  aggiornata.  Gli
equipaggiamenti marittimi elencati nell'allegato A.1 del decreto  del
Presidente della Repubblica 6  ottobre  1999,  n.  407  e  successive
modificazioni, e conformi alle disposizioni del decreto stesso,  sono
considerati  conformi  anche  alle   disposizioni   in   materia   di
approvazione del tipo di cui alla  regola  18.1,  Capitolo  V,  della
Convenzione "SOLAS 1974".»; 
    f) all'articolo 4, comma 5, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a) le unita' veloci da passeggeri  costruite  o  sottoposte  a
riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita' dal 1° gennaio
1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole  X/2
e X/3 della Convenzione "SOLAS 1974" , a meno che: 
        1) la chiglia  sia  stata  impostata  o  si  trovasse  ad  un
equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998; 
        2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente  al
dicembre 1998; 
        3) siano pienamente  conformi  ai  requisiti  del  codice  di
sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (Code of Safety  for
Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373
(X) dell'IMO, modificata dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO;»; 
    g) all'articolo 4, comma 6, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a) le unita' veloci da passeggeri  costruite  o  sottoposte  a
riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita' dal 1° gennaio
1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole  X/2
e X/3 della Convenzione "SOLAS 1974" , a meno che: 
        1) la chiglia  sia  stata  impostata  o  si  trovasse  ad  un
equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998; 
        2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente  al
dicembre 1998; 
        3) siano pienamente  conformi  ai  requisiti  del  codice  di
sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (Code of Safety  for
Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373
(X) dell'IMO, modificata dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO;»; 
    h) all'articolo 7,  comma  4,  dopo  le  parole:  "n.  435"  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' seguendo  le  procedure  e
orientamenti specificati nella Risoluzione IMO A.997(25) e successive
modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del  sistema
armonizzato  di  ispezione  e  certificazione,  2007",  o   procedure
finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo"; 
    i) gli allegati I, II e III del decreto  legislativo  4  febbraio
2000, n. 45, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I,  II  e
III del presente decreto. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  76  della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 18  della  legge  15  dicembre
          2011, n. 217 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010  ),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1., cosi' recita: 
              "Art. 18 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive 2009/20/CEe 2010/36/UE,  in  materia  di  crediti
          marittimi e di  sicurezza  delle  navi,  e  2010/35/UE,  in
          materia di attrezzature a  pressione  trasportabili)  -  In
          vigore dal 17 gennaio 2012. - 1. Il Governo e' delegato  ad
          adottare, entro il  termine  di  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
          politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,
          della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu'
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          aprile  2009,  sull'assicurazione  degli  armatori  per   i
          crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione,  del  1°
          giugno 2010,  che  modifica  la  direttiva  2009/45/CE  del
          Parlamento  europeo   e   del   Consiglio   relativa   alle
          disposizioni  e  norme  di  sicurezza  per   le   navi   da
          passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro per  le  politiche  europee  e  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
          dell'economia e delle finanze e dello  sviluppo  economico,
          un decreto legislativo  per  l'attuazione  della  direttiva
          2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16
          giugno  2010,  in  materia  di  attrezzature  a   pressione
          trasportabili e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
          76/767/CEE,   84/525/CEE,    84/526/CEE,    84/527/CEE    e
          1999/36/CE.". 
              - La direttiva 2010/36/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          29 giugno 2010, n. L 162. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45
          (Attuazione  della   direttiva   98/18/CE   relativa   alle
          disposizioni e alle norme  di  sicurezza  per  le  navi  da
          passeggeri adibite a viaggi nazionali) e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 7 marzo 2000, n. 55, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'articolo  1   del   citato   decreto
          legislativo n. 45 del 2000, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto e dei suoi allegati, si intende per: 
                a) «convenzioni internazionali»: 
                  1.   La   convenzione   internazionale    per    la
          salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
          1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n.  313,
          e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha  approvato  il
          successivo protocollo del 17 febbraio  1978,  e  successivi
          emendamenti in vigore alla  data  del  17  marzo  1998,  di
          seguito denominata «SOLAS 1974»; 
                  2. la convenzione  internazionale  sulle  linee  di
          massimo carico del  1966,  resa  esecutiva  in  Italia  con
          decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1968,  n.
          777 entrato in vigore  il  21  luglio  1968,  e  successivi
          emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi  in  Italia
          con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,
          n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17
          marzo 1998, di seguito denominata «LL66»; 
                b) «codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra»:  il
          codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi  di
          nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima
          Internazionale IMO (Code on  Intact  Stability),  contenuto
          nella     risoluzione     A.749     (18)     dell'Assemblea
          dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993,  nel  testo
          modificato alla data del 17 marzo 1998; 
                c) codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice
          internazionale  di   sicurezza   per   le   unita'   veloci
          (International  Code  for  Safety  of  High  Speed   Craft)
          adottato dall'IMO con la  risoluzione  MSC  36(63)  del  20
          maggio 1994 ovvero il codice  internazionale  di  sicurezza
          per le unita'  veloci  del  2000  (International  Code  for
          Safety  of  High-  Speed  Craft,  2000),  contenuto   nella
          risoluzione MSC 97 (73) dell'IMO del dicembre  2000,  nelle
          loro versioni aggiornate; 
                d)  «GMDSS»:  il  sistema  globale  di  sicurezza   e
          soccorso in  mare  (Global  Maritime  Distress  and  Safety
          System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»; 
                e) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti
          piu' di dodici passeggeri; 
                f) «unita' veloce da passeggeri»:  una  unita  veloce
          come definita alla regola 1 del  capitolo  X  della  «SOLAS
          1974», che trasporti piu' di dodici  passeggeri;  non  sono
          considerate  unita'  veloci  da  passeggeri  le   navi   da
          passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali  marittimi  delle
          classi B, C e D, quando: 
                  1. il loro  dislocamento  rispetto  alla  linea  di
          galleggiamento corrisponda  a  meno  di  cinquecento  metri
          cubi; 
                  2. e la loro velocita' massima, come definita dalla
          regola 1.4.30 del codice per le unita' veloci  del  1994  e
          dalla regola 1.4.37 del codice per  le  unita'  veloci  del
          2000, sia inferiore a 20 nodi; 
                g) «nave nuova»: una nave la cui  chiglia  sia  stata
          impostata, o che  si  trovi  a  un  equivalente  stadio  di
          costruzione,   alla   data   del   1°   luglio    1998    o
          successivamente. Per equivalente stadio di  costruzione  si
          intende lo stadio in cui: 
                  1. ha inizio la costruzione identificabile con  una
          nave specifica; 
                  2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
          sistemazione in posto  di  almeno  cinquanta  tonnellate  o
          dell'uno  per  cento  della  massa  stimata  di  tutto   il
          materiale strutturale, assumendo il minore  di  questi  due
          valori; 
                h) «nave esistente»: una nave che non  sia  una  nave
          nuova; 
                i) «passeggero»: qualsiasi persona che non sia: 
                  1. il comandante, ne'  un  membro  dell'equipaggio,
          ne'  altra  persona  impiegata  o  occupata  in   qualsiasi
          qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; 
                  2. un bambino di eta' inferiore a un anno; 
                l) «lunghezza della nave»: se non altrimenti definita
          nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
          un galleggiamento all'85% della  piu'  piccola  altezza  di
          costruzione misurata dal  limite  superiore  della  chiglia
          oppure la lunghezza  misurata  dalla  faccia  prodiera  dei
          dritto  di  prora  all'asse  di  rotazione  del  timone  al
          predetto galleggiamento, se  tale  lunghezza  e'  maggiore.
          Nelle    navi    che,    secondo    progetto,    presentano
          un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento  al  quale
          si  misura  tale  lunghezza  deve   essere   parallelo   al
          galleggiamento del piano di costruzione; 
                m) «altezza di prora»: l'altezza  di  prora  definita
          dalla regola 39 della convenzione «LL66» in quanto distanza
          verticale   sulla    perpendicolare    avanti,    fra    il
          galleggiamento  corrispondente  al  bordo   libero   estivo
          assegnato e l'assetto di progetto, e  la  faccia  superiore
          del ponte esposto a murata; 
                n) «nave con ponte completo»: una nave  provvista  di
          un ponte completo,  esposto  alle  intemperie  e  al  mare,
          dotato di mezzi permanenti che permettano  la  chiusura  di
          tutte le aperture nella parte  esposta  alle  intemperie  e
          sotto il quale tutte le aperture praticate  nelle  fiancate
          sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni  almeno
          alle intemperie. Il ponte completo  puo'  essere  un  ponte
          stagno o una struttura equivalente a un ponte  non  stagno,
          completamente  coperto  da  una   struttura   stagna   alle
          intemperie,   di   resistenza   sufficiente   a   mantenere
          l'impermeabilita' alle intemperie  e  munita  di  mezzi  di
          chiusura stagni alle intemperie; 
                o) «viaggio internazionale»: un viaggio per mare  dal
          porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
          quello Stato o viceversa; 
                p) «viaggio  nazionale»:  un  viaggio  effettuato  in
          tratti di mare da e verso lo  stesso  porto  di  uno  Stato
          membro, o da un porto  a  un  altro  porto  di  tale  Stato
          membro; 
                q) «tratti di mare»: le aree marittime nelle quali le
          classi  di  navi  possono  operare  per  tutto  l'anno   o,
          eventualmente, per un periodo specifico; 
                r) «area portuale»: un'area che si estende fino  alle
          strutture  portuali   permanenti   piu'   periferiche   che
          costituiscono parte integrante del sistema portuale o  fino
          ai limiti definiti  da  elementi  geografici  naturali  che
          proteggono un estuario o un'area protetta affine; 
                s)  «luogo  di  rifugio»:  qualsiasi  area   protetta
          naturalmente o artificialmente che possa essere usata  come
          rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi  in
          condizioni di pericolo; 
                t) «Amministrazione»: il Ministero  dei  trasporti  e
          della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto; 
                u) «Autorita' marittime»: Comandi periferici  secondo
          funzioni delegate con direttive del  Comando  generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto; 
                v) «Stato ospite»: lo Stato membro dai cui  porti,  o
          verso i cui porti una nave o una  unita'  veloce,  battente
          bandiera diversa da quella di detto Stato membro,  effettua
          viaggi nazionali; 
                z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto
          a norma dell'articolo 3 del decreto  legislativo  3  agosto
          1998, n. 314; 
                aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1.852 metri; 
                bb) «onda significativa»: l'onda media corrispondente
          a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte  osservate  in
          un determinato periodo; 
                bb-bis) «nave  ro/ro  da  passeggeri»:  una  nave  da
          passeggeri  che  trasporta  piu'  di  dodici  passeggeri  e
          disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
          speciale,  come  definiti  nella  regola  II-2/A/2  di  cui
          all'allegato I; 
                bb-ter) «eta'»: eta' della nave, espressa  in  numero
          di anni dalla data della sua consegna; 
                bb-quater) «persona a  mobilita'  ridotta»:  chiunque
          abbia una particolare difficolta'  nell'uso  dei  trasporti
          pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone  con
          disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle,  le
          gestanti e chi accompagna bambini piccoli; 
                bb-quinquies) «altezza  significativa  d'onda  (hs)»:
          l'altezza media  del  terzo  delle  onde  di  altezza  piu'
          elevata fra quelle osservate in un dato periodo; 
                bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo autorizzato ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo  3  agosto   1998,   n.   314,   e   successive
          modificazioni.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  2   del   citato   decreto
          legislativo n. 45 del 2000, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le  disposizioni
          del presente decreto si  applicano  alle  navi  di  seguito
          indicate indipendentemente dalla loro bandiera,  adibite  a
          viaggi nazionali: 
                a) alle navi da passeggeri nuove; 
                b) alle navi da  passeggeri  esistenti  di  lunghezza
          pari o superiore a ventiquattro metri; 
                c) alle unita' veloci da passeggeri. 
              2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le  navi
          e le unita' veloci da passeggeri battenti  bandiera  di  un
          Paese terzo siano  pienamente  conformi  ai  requisiti  del
          presente  decreto,  prima  di  essere  adibite   a   viaggi
          nazionali. 
              3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano: 
                a) alle seguenti navi da passeggeri: 
                  1. navi militari e da trasporto truppe; 
                  2. navi senza mezzi di propulsione meccanica; 
                  3. navi costruite  in  materiale  non  metallico  o
          equivalente  non  contemplate  dalle  norme  relative  alle
          unita' veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC  36(63)  ed
          alla risoluzione MSC.97(73)] ovvero unita' a  sostentamento
          dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X); 
                  4. navi in legno di costruzione primitiva; 
                  5. originali e  singole  riproduzioni  di  navi  da
          passeggeri storiche, progettate prima del  1965,  costruite
          principalmente con i materiali originali; 
                  6. navi da diporto che non sono ne' saranno  dotate
          di equipaggio e non trasportano piu' di dodici passeggeri a
          fini commerciali; 
                  7.  navi  che  operano  esclusivamente  nelle  aree
          portuali; 
                b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri: 
                  1. navi militari e da trasporto truppe; 
                  2.  unita'  da  diporto  che  non  sono  dotate  di
          equipaggio e non trasportano piu' di  dodici  passeggeri  a
          fini commerciali; 
                  3. unita' che  operano  esclusivamente  nelle  aree
          portuali.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  3   del   citato   decreto
          legislativo n. 45 del 2000, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 3 (Classi di navi da passeggeri  e  categorie  di
          unita' veloci da passeggeri). - 1. Le  navi  da  passeggeri
          sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei  tratti
          di mare in cui operano: 
                «classe A»:  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
          nazionali diversi dai viaggi effettuati  dalle  navi  delle
          classi B, C e D; 
                «classe B»:  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
          nazionali nel corso  dei  quali  navigano  a  una  distanza
          massima di 20 miglia dalla linea di costa; 
                «classe C»:  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
          nazionali, nel corso dei  quali  navigano  a  una  distanza
          massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di  5  miglia
          dalla linea di costa; 
                «classe D»:  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
          nazionali, nel corso dei  quali  navigano  a  una  distanza
          massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e  di  3  miglia
          dalla linea di costa. 
              2. Per le unita' veloci da passeggeri si  applicano  le
          categorie definite  nel  capitolo  1,  paragrafi  1.4.10  e
          1.4.11 del codice per le unita' veloci del 1994 ovvero  nel
          capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13  del  codice  per  le
          unita' veloci del 2000. 
              2-bis.  L'Amministrazione  individua  ed  aggiorna  con
          proprio decreto  l'elenco  dei  tratti  di  mare  suddiviso
          secondo i criteri di cui al comma 1,  delimitando  le  zone
          nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare
          tutto l'anno o,  eventualmente,  per  un  periodo  limitato
          applicando i criteri per le classi di cui al comma  1.  Per
          le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed
          aggiorna  con  decreto  anche   i   corrispondenti   valori
          d'altezza significativa d'onda in tali tratti. 
              2-ter.   L'Amministrazione   rende    disponibili    le
          informazioni di cui al comma 3 in una banca dati  pubblica,
          accessibile  sul  sito   Internet   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione  comunica
          alla Commissione europea il sito in cui dette  informazioni
          sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate,
          con le relative motivazioni.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  4   del   citato   decreto
          legislativo n. 45 del 2000, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 4 (Requisiti di  sicurezza).  -  1.  Le  navi  da
          passeggeri  e  le  unita'  veloci  da  passeggeri  nuove  e
          esistenti  adibite  a  viaggi  nazionali,   devono   essere
          conformi alle norme in materia di sicurezza  stabilite  dal
          presente decreto. 
              2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove  ed
          esistenti, delle classi A, B, C e D: 
                a) i processi di  costruzione  e  manutenzione  dello
          scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario,  degli
          impianti elettrici e automatici devono essere  conformi  ai
          requisiti specificati, ai fini della classificazione, dalle
          norme di un organismo riconosciuto; 
                b) si applicano le disposizioni del  capitolo  IV,  e
          relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e  VI
          della «SOLAS 1974»; 
                c)   si   applicano   le    disposizioni    per    le
          apparecchiature di navigazione di cui alle regole  17,  18,
          19, 20 e 21, del Capitolo V della Convenzione "SOLAS 1974",
          nella  sua   versione   aggiornata.   Gli   equipaggiamenti
          marittimi  elencati  nell'allegato  A.1  del  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  6  ottobre  1999,  n.  407  e
          successive modificazioni, e conformi alle disposizioni  del
          decreto  stesso,  sono  considerati  conformi  anche   alle
          disposizioni in materia di approvazione  del  tipo  di  cui
          alla regola 18.1,  Capitolo  V,  della  Convenzione  "SOLAS
          1974. 
              3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove: 
                a) requisiti generali: 
                  1. Le navi da passeggeri nuove di classe  A  devono
          essere pienamente conformi ai requisiti della «SOLAS  1974»
          e ai pertinenti requisiti specifici  fissati  dal  presente
          decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la
          cui interpretazione  e'  lasciata,  a  norma  della  «SOLAS
          1974»,  alla  discrezionalita'   dell'amministrazione,   si
          applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; 
                  2. Le navi da passeggeri nuove delle classi B, C  e
          D devono essere conformi ai pertinenti requisiti  specifici
          fissati dal presente decreto e dall'allegato I; 
                b) requisiti relativi alle linee di massimo carico: 
                  1. Le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari  o
          superiore  a  24  metri   devono   essere   conformi   alla
          convenzione «LL66»; 
                  2.  i  criteri  che  garantiscano  un  livello   di
          sicurezza equivalente a quelli della convenzione «LL66»  si
          applicano, per quanto riguarda la lunghezza  e  la  classe,
          alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri; 
                  3. in deroga a quanto previsto ai paragrafi  b)1  e
          b)2, le navi da passeggeri nuove di classe D sono esonerate
          dall'osservanza del  requisito  sull'altezza  minima  della
          prora stabilito nella convenzione «LL66»; 
                  4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C
          e D sono provviste di ponte completo. 
              4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti: 
                a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono
          essere  conformi  alle  regole  applicabili  alle  navi  da
          passeggeri esistenti, definite  nella  «SOLAS  1974»  e  ai
          pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto
          e dall'allegato I. Per quanto riguarda  le  regole  la  cui
          interpretazione  e'  lasciata  dalla  «SOLAS   1974»   alla
          discrezionalita'  dei  singoli  Stati,  si   applicano   le
          interpretazioni contenute nell'allegato I; 
                b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono
          essere conformi ai pertinenti requisiti  specifici  fissati
          nel presente decreto e nell'allegato I; 
                c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D
          devono essere conformi ai  pertinenti  requisiti  specifici
          fissati  dal  presente   decreto   e   dal   capitolo   III
          dell'allegato I, nonche' dalla legge 5 giugno 1962. n.  616
          e dal decreto del Presidente della  Repubblica  8  novembre
          1991, n. 435. Prima che le  navi  da  passeggeri  esistenti
          delle classi C e D battenti bandiera di altro Stato  membro
          possano essere adibite  a  viaggi  nazionali  regolari,  lo
          Stato    di    bandiera     deve     ottenere     l'accordo
          dell'Amministrazione  sull'equivalenza   del   livello   di
          sicurezza previsto dalle citate norme; 
                d) le navi che subiscono riparazioni,  cambiamenti  e
          modifiche di grande entita' e  conseguenti  variazioni  del
          loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi
          nuove  di  cui  al  comma  3,  lettera  a).  I  cambiamenti
          apportati a una nave esistente al solo scopo di adeguarla a
          una norma  di  sicurezza  superiore  non  sono  considerati
          cambiamenti di grande entita'; 
                e) se non altrimenti disposto nella «SOLAS 1974»,  le
          disposizioni di cui alla lettera a) e,  se  non  altrimenti
          disposto dall'allegato  I,  le  disposizioni  di  cui  alle
          lettere b) e c) non si applicano ad una nave la cui chiglia
          era stata impostata o  che  si  trovava  a  un  equivalente
          stadio di costruzione: 
                  1. a una data anteriore al 1° gennaio 1940: fino al
          1° luglio 2006; 
                  2. al 1° gennaio 1940 o a una data  posteriore,  ma
          anteriore al 31 dicembre 1962: fino al 1° luglio 2007; 
                  3. al 1° gennaio 1963 o a una data  posteriore,  ma
          anteriore al 31 dicembre 1974: fino al 1° luglio 2008; 
                  4. al 1° gennaio 1975 o a una data  posteriore,  ma
          anteriore al 31 dicembre 1984: fino al 1° luglio 2009; 
                  5. al 1° gennaio 1985 o a una data  posteriore,  ma
          anteriore alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto: fino al 1° luglio 2010. 
              5. Per quanto riguarda le unita' veloci  da  passeggeri
          battenti bandiera di altro Stato membro: 
                a)  le  unita'  veloci  da  passeggeri  costruite   o
          sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande
          entita' dal 1° gennaio  1996,  devono  essere  conformi  ai
          requisiti  stabiliti  dalle  regole   X/2   e   X/3   della
          Convenzione "SOLAS 1974" , a meno che: 
                  1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse  ad
          un  equivalente  stadio  di  costruzione  anteriormente  al
          giugno 1998; 
                  2)  la  consegna  e  la  commessa  siano   avvenute
          anteriormente al dicembre 1998; 
                  3)  siano  pienamente  conformi  ai  requisiti  del
          codice di sicurezza per le unita' a sostentamento  dinamico
          (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code),
          di cui alla  risoluzione  A.373  (X)  dell'IMO,  modificata
          dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO; 
                b)  le  unita'   veloci   da   passeggeri   costruite
          anteriormente al 1°  gennaio  1996  in  base  ai  requisiti
          stabiliti  dal  codice  per  le  unita'  veloci  continuano
          l'attivita' certificata a norma di tale codice; 
                c)  le  unita'   veloci   da   passeggeri   costruite
          anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti
          stabiliti dal codice per le  unita  veloci  e  conformi  ai
          requisiti  del  codice  di  sicurezza  per  le   unita'   a
          sostentamento dinamico  possono  essere  ammesse  a  viaggi
          nazionali in tratti di mare italiani  solo  previo  accordo
          dell'Amministrazione; 
                d) i processi di  costruzione  e  manutenzione  delle
          unita'   veloci   da   passeggeri    e    delle    relative
          apparecchiature sono conformi alle norme fissate,  ai  fini
          della classificazione, da un organismo riconosciuto. 
              6. Per quanto riguarda le unita' veloci  da  passeggeri
          battenti bandiera italiana: 
                a)  le  unita'  veloci  da  passeggeri  costruite   o
          sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande
          entita' dal 1° gennaio  1996,  devono  essere  conformi  ai
          requisiti  stabiliti  dalle  regole   X/2   e   X/3   della
          Convenzione "SOLAS 1974" , a meno che: 
                  la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad  un
          equivalente stadio di costruzione anteriormente  al  giugno
          1998; 
                  la  consegna   e   la   commessa   siano   avvenute
          anteriormente al dicembre 1998; 
                  siano pienamente conformi ai requisiti  del  codice
          di sicurezza per le unita' a sostentamento  dinamico  (Code
          of Safety for Dynamically Supported Craft,  DSC  Code),  di
          cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO,  modificata  dalla
          risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO; 
                b)  le  unita'   veloci   da   passeggeri   costruite
          anteriormente al 1°  gennaio  1996  in  base  ai  requisiti
          stabiliti dal codice per le unita' veloci e quelle gia'  in
          esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  continuano  l'attivita'  certificata  secondo  la
          normativa ad esse applicabile; 
                c) i processi di  costruzione  e  manutenzione  delle
          unita'   veloci   da   passeggeri    e    delle    relative
          apparecchiature devono essere conformi alle norme  fissate,
          ai   fini   della   classificazione,   da   un    organismo
          riconosciuto.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  7,  del   citato   decreto
          legislativo n. 45 del 2000, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 7 (Visite). - 1.  Le  navi  da  passeggeri  nuove
          battenti bandiera italiana sono sottoposte dalle  Autorita'
          marittime alle seguenti visite: 
                a) una visita iniziale prima che  la  nave  entri  in
          servizio; 
                b) una visita periodica ogni dodici mesi; 
                c) visite occasionali. 
              2. Le navi da passeggeri  esistenti  battenti  bandiera
          italiana sono sottoposte  dalle  Autorita'  marittime  alle
          seguenti visite: 
                a) una visita iniziale, prima che la nave sia adibita
          a viaggi nazionali in uno Stato ospite, o  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto quando
          adibita a viaggi nazionali nello Stato; 
                b) una visita periodica ogni dodici mesi; 
                c) visite occasionali. 
              3. Le unita' veloci  da  passeggeri  battenti  bandiera
          italiana tenute a conformarsi, in  base  alle  disposizioni
          dell'art. 4, comma 6, ai requisiti del codice per le unita'
          veloci (HSC), sono  sottoposte  dalle  Autorita'  marittime
          alle visite previste dal codice stesso. 
              4. Le visite di cui ai commi 1, 2 e 3  sono  effettuate
          con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della
          legge 5 giugno 1962, n. 616, e dal titolo II,  capitolo  I,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  novembre
          1991, n. 435 , nonche' seguendo le procedure e orientamenti
          specificati nella Risoluzione IMO  A.997(25)  e  successive
          modificazioni "Orientamenti per  le  ispezioni  nell'ambito
          del sistema  armonizzato  di  ispezione  e  certificazione,
          2007", o procedure finalizzate  a  conseguire  il  medesimo
          obiettivo. 
              5. Per  quanto  non  previsto  nel  presente  articolo,
          continuano ad applicarsi le norme contenute nella  legge  5
          giugno 1962, n. 616.".