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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2012, n. 66

Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonchè dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria. (12G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal: 26-8-2017
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  18-ter,  del   citato   decreto
legislativo, introdotto dall'articolo 2, della legge 18 giugno  2009,
n. 69, che disciplina le societa' di consulenza finanziaria; 
  Visto il comma 1, dell'articolo  18-ter,  ai  sensi  del  quale  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca  d'Italia  e
la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti patrimoniali  e  di
indipendenza  necessari  per  le  societa'  costituite  in  forma  di
societa'  per  azioni  o  societa'  a  responsabilita'  limitata  che
prestano la consulenza in materia di investimenti; 
  Visto inoltre il comma 2, del medesimo articolo  18-ter,  ai  sensi
del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, puo' prevedere  il  possesso,  da  parte  degli
esponenti aziendali delle societa'  di  consulenza  finanziaria,  dei
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza; 
  Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206  recante  il
regolamento  di  disciplina  dei   requisiti   di   professionalita',
onorabilita', indipendenza e patrimoniali per  l'iscrizione  all'albo
delle persone fisiche consulenti finanziari; 
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 2011; 
  Vista  la  nota  dell'8  febbraio  2012  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri; 
 
 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
  1. Nel presente regolamento si intendono per: 
    a) "albo": la sezione dell'albo istituito ai sensi  dell'articolo
18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
dedicata alle societa' di consulenza finanziaria di cui  all'articolo
18-ter; 
    b) "societa' di consulenza finanziaria": le  societa'  costituite
in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata
che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere
somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti,  di
cui all'articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; 
    c) "consulenza  in  materia  di  investimenti":  il  servizio  di
investimento di cui all'articolo  1,  comma  5-septies,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    d) "emittenti e intermediari": gli emittenti prodotti finanziari,
i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r),  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le   imprese   di
assicurazione, gli agenti di cambio, le societa' di cui  all'articolo
60, comma 4, del decreto legislativo  23  luglio  1996,  n.  415,  la
societa' Poste Italiane autorizzata alla prestazione  di  servizi  di
investimento ai  sensi  degli  articoli  2  e  12,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.  144,  e  ogni  altro
soggetto  che  intermedia  risorse  finanziarie  attraverso  prodotti
finanziari, qualunque sia il Paese in  cui  tali  soggetti  hanno  la
propria sede; 
    e) "organismo": l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma  2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    f) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    g) "d.m. 24 dicembre 2008, n. 206": il Regolamento di  disciplina
dei  requisiti  di  professionalita',  onorabilita',  indipendenza  e
patrimoniali  per  l'iscrizione  all'albo   delle   persone   fisiche
consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206. 
                                                                ((1)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, ha disposto (con l'art. 10,  comma
4, lettera c)) che "A decorrere dalla data di avvio  di  operativita'
dell'Albo unico dei consulenti finanziari,  stabilita  ai  sensi  del
comma 3: 
  a)[...]; 
  b)[...]; 
  c) nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5  aprile
2012, n. 66, per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo  di  cui
all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58,  dedicata  alle  societa'  di  consulenza  finanziaria  e  per
«Organismo»  deve  intendersi  l'Organismo  di  vigilanza  e   tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari  di  cui  all'articolo  31,
comma 4, anzidetto".