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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. 144

Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
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Testo in vigore dal:  19-12-2012
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Art. 12

Prestazioni dei servizi di investimento
((
1. Salvo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attività di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento
))
2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del testo unico finanza.