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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211

Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. (11G0254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9 (in G.U. 20/02/2012, n. 42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
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Testo in vigore dal:  23-12-2011 al: 20-2-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le attività di traduzione delle persone detenute da parte delle forze di polizia;
Ritenuta pertanto la necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio delle persone detenute;
Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di innalzare il limite di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».