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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 172

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifica dell'articolo 32, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano. (11G0213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2011
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-11-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, e, in particolare l'articolo 32, come modificato dall'articolo 2
del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262 e dall'articolo 1  del
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 177; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze,  della  giustizia,  dell'interno,  per  la   semplificazione
normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
   1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive  modificazioni,  sono
aggiunte, infine, dopo la parola: «Marebbe» le  seguenti  parole:  «,
nonche' per le frazioni di  Oltretorrente,  Roncadizza  e  Bulla  del
Comune di Castelrotto (BZ).». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Palma, Ministro della giustizia 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 574 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso  della
          lingua tedesca  e  della  lingua ladina  nei  rapporti  dei
          cittadini   con   la   pubblica   amministrazione   e   nei
          procedimenti  giudiziari),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino  -  Alto  Adige)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il testo dell'art.  32  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574   (Norme   di
          attuazione  dello   statuto   speciale   per   la   regione
          Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
          e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la
          pubblica amministrazione e  nei  procedimenti  giudiziari),
          come modificato dall'art.  2  del  decreto  legislativo  22
          maggio 2001, n. 262 e dall'art. 1 del decreto legislativo 4
          aprile 2006, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8
          maggio 1989, n.  105,  come  ulteriormente  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 32 (Disposizioni  varie). -  1.  I  cittadini  di
          lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facolta'  di
          usare la propria lingua nei rapporti orali  e  scritti  con
          gli uffici della pubblica amministrazione,  con  esclusione
          delle Forze armate e delle Forze  di  polizia,  siti  nelle
          localita' ladine  della  stessa  provincia,  con  gli  enti
          locali e le istituzioni scolastiche di dette localita', con
          gli  uffici   della   provincia   che   svolgono   funzioni
          esclusivamente  o  prevalentemente   nell'interesse   delle
          popolazioni ladine, anche  se  siti  fuori  delle  suddette
          localita', nonche' con i concessionari di  cui  all'art.  2
          che operano esclusivamente nelle localita' ladine. 
              2. Le amministrazioni ed  i  concessionari  di  cui  al
          comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero
          per iscritto in lingua  italiana  e  tedesca,  seguite  dal
          testo in lingua ladina. 
              3.  Gli  atti  di  cui   all'art.   4   emanati   dalle
          amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in  italiano
          e tedesco, seguiti dal testo in ladino. 
              La regione e la provincia di  Bolzano  provvedono  alla
          pubblicazione degli atti normativi  e  delle  circolari  di
          diretto interesse della  popolazione  ladina  residente  in
          provincia   di   Bolzano   nella   lingua   ladina.    Tale
          pubblicazione e' di norma contemporanea al testo in  lingua
          italiana e tedesca e, comunque,  non  successiva  a  trenta
          giorni dalla data di  pubblicazione  del  testo  in  lingua
          italiana e tedesca, ferma la loro  entrata  in  vigore.  Le
          carte di identita' sono redatte in lingua italiana, tedesca
          e ladina, nei territori comunali di: Ortisei  Val  Gardena,
          S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena,  Corvara  in
          Badia, Badia, La Valle,  San  Martino  in  Badia,  Marebbe,
          nonche' per le  frazioni  di  Oltretorrente,  Roncadizza  e
          Bulla del Comune di Castelrotto (BZ). 
              4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al
          gruppo linguistico  ladino  residente  nella  provincia  di
          Bolzano di essere esaminato  e  interrogato,  nei  processi
          svolgentisi  nella  provincia   di   Bolzano,   nella   sua
          madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo
          di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini
          dell'applicazione del capo  IV  del  presente  decreto,  il
          predetto cittadino  ha  la  facolta'  di  usare  la  lingua
          tedesca anziche' quella italiana. 
              Nei procedimenti davanti al giudice di pace  competente
          per i territori delle localita' ladine della  provincia  di
          Bolzano  e'   consentito   l'uso   della   lingua   ladina.
          Nell'assegnazione  dell'incarico   di   giudice   di   pace
          competente per i territori  delle  localita'  ladine  della
          provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza
          assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina
          accertata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.  Per  tali  procedimenti
          davanti al giudice di pace la regione  Trentino-Alto  Adige
          assicura  gli   interventi   organizzativi   e   finanziari
          occorrenti. 
              5. Nelle adunanze  degli  organi  elettivi  degli  enti
          locali delle localita' ladine della provincia di Bolzano  i
          membri di tali organi possono usare la lingua ladina  negli
          interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione
          in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano  membri  dei
          suddetti organi che dichiarino di non conoscere  la  lingua
          ladina.  I   relativi   processi   verbali   sono   redatti
          congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina. 
              6.  Nei  rapporti  con  gli   uffici   della   pubblica
          amministrazione  siti  nella  provincia   di   Bolzano   il
          cittadino di lingua ladina puo' usare la lingua italiana  o
          quella tedesca». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo del comma  3  dell'art.  32  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, si
          veda nelle note alle premesse.