stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 agosto 2011, n. 168

Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (11G0214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2011
nascondi
Testo in vigore dal: 1-11-2011
 
 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33 e 117,  comma  6,  della  Costituzione  della
Repubblica italiana; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e, in particolare,  l'articolo
6, comma 9 il  quale  prevede  che,  mediante  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vengano adottati  i
criteri  per  la  partecipazione   dei   professori   e   ricercatori
universitari a societa' aventi caratteristiche di spin  off  o  start
up; 
  Visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ed, in particolare,
l'articolo 1, comma 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297  recante
«Riordino della disciplina  e  snellimento  delle  procedure  per  il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per  la  diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, ed in particolare gli articoli 13,14 e 15; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota prot. n. 5483 del 10 agosto 2011; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il  presente  regolamento,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e  nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 27 luglio  1999,
n. 297, definisce le modalita' per proporre, partecipare  e  assumere
responsabilita' formali in societa' aventi  caratteristiche  di  spin
off o start up da parte di professori e ricercatori  universitari  di
ruolo. 
  2. Ai fini del presente decreto s'intendono aventi  caratteristiche
di spin off o start up le societa' di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Gli articoli 33 e  117,  comma  6,  della  Costituzione
          della Repubblica italiana recitano: 
              «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
          e' l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              «Art. 117. - (omissis). 
              6. La potesta' regolamentare spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.». 
              Il testo dell'articolo  6,  comma  9,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario) reca: 
              «Art. 6. - (omissis). 
              9.  La  posizione  di  professore  e   ricercatore   e'
          incompatibile   con    l'esercizio    del    commercio    e
          dell'industria fatta salva la  possibilita'  di  costituire
          societa' con caratteristiche di spin  off  o  di  start  up
          universitari, ai sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
          ambito responsabilita'  formali,  nei  limiti  temporali  e
          secondo   la   disciplina   in   materia   dell'ateneo   di
          appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri   definiti   con
          regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400.  L'esercizio  di  attivita'  libero-professionale   e'
          incompatibile con il regime di  tempo  pieno.  Resta  fermo
          quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fatto
          salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai  sensi
          del comma 13 del presente articolo.». 
              - L'articolo 6  della  legge  9  maggio  1989,  n.  168
          (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica), prevede: 
              «Art.  6  (Autonomia  delle  universita').  -   1.   Le
          universita' sono dotate di  personalita'  giuridica  e,  in
          attuazione  dell'articolo  33  della  Costituzione,   hanno
          autonomia    didattica,     scientifica,     organizzativa,
          finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
          con propri statuti e regolamenti. 
              2. Nel rispetto dei  principi  di  autonomia  stabiliti
          dall'articolo 33 della  Costituzione  e  specificati  dalla
          legge, le universita'  sono  disciplinate,  oltre  che  dai
          rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente  da  norme
          legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
          l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 
              3.  Le  universita'  svolgono  attivita'  didattica   e
          organizzano  le  relative  strutture  nel  rispetto   della
          liberta'  di  insegnamento  dei  docenti  e  dei   principi
          generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
          didattici universitari. Nell'osservanza di questi  principi
          gli  statuti  determinano  i  corsi   di   diploma,   anche
          effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
          e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
          per  l'attivazione  dei  corsi   di   perfezionamento,   di
          dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 
              4. Le universita'  sono  sedi  primarie  della  ricerca
          scientifica e operano, per la realizzazione  delle  proprie
          finalita' istituzionali, nel  rispetto  della  liberta'  di
          ricerca   dei   docenti   e   dei    ricercatori    nonche'
          dell'autonomia di ricerca delle strutture  scientifiche.  I
          singoli  docenti  e  ricercatori,  secondo  le  norme   del
          rispettivo  stato  giuridico,  nonche'  le   strutture   di
          ricerca: 
                a)  accedono  ai   fondi   destinati   alla   ricerca
          universitaria, ai sensi dell'articolo 65  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
                b)  possono  partecipare  a  programmi   di   ricerca
          promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
          privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
          relative normative. 
              5. Le universita', in osservanza delle norme di cui  ai
          commi     precedenti,      provvedono      all'istituzione,
          organizzazione e funzionamento delle strutture  didattiche,
          di ricerca e di  servizio,  anche  per  quanto  concerne  i
          connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 
              6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
          struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
          dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 
              7.   L'autonomia   finanziaria   e   contabile    delle
          universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7. 
              8. La legge di attuazione dei principi di autonomia  di
          cui  al  presente  articolo  stabilisce  termini  e  limiti
          dell'autonomia delle universita', quanto  all'assunzione  e
          alla gestione del personale non docente. 
              9.  Gli  statuti  e  i  regolamenti  di   ateneo   sono
          deliberati  dagli  organi  competenti  dell'universita'   a
          maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
          Ministro che,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta
          giorni, esercita il controllo di legittimita' e  di  merito
          nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
          di rilievi essi sono emanati dal rettore. 
              10. Il Ministro puo' per una sola  volta,  con  proprio
          decreto,   rinviare   gli   statuti   e    i    regolamenti
          all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
          riesaminare   nel    merito.    Gli    organi    competenti
          dell'universita' possono  non  conformarsi  ai  rilievi  di
          legittimita' con deliberazione adottata  dalla  maggioranza
          dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero  ai  rilievi  di
          merito  con  deliberazione   adottata   dalla   maggioranza
          assoluta. In tal caso il  Ministro  puo'  ricorrere  contro
          l'atto  emanato  dal  rettore,  in  sede  di  giurisdizione
          amministrativa per i soli vizi di legittimita'.  Quando  la
          maggioranza qualificata non sia stata raggiunta,  le  norme
          contestate non possono essere emanate. 
              11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino  Ufficiale
          del Ministero.». 
              - Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 1  del
          decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  (Disposizioni  urgenti
          per   l'adeguamento   delle   strutture   di   Governo   in
          applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della  legge
          24  dicembre  2007,  n.  244),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  16  maggio  2008,  n.  114,  e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121: 
              «Art. 1. (omissis). 
              5. Le funzioni del Ministero dell'universita'  e  della
          ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
          di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.». 
              - Il decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento
          della docenza universitaria, relativa fascia di  formazione
          nonche'   sperimentazione   organizzativa   e    didattica)
          recitano: 
              «Art. 13 (Aspettativa obbligatoria  per  situazioni  di
          incompatibilita').  -   Ferme  restando   le   disposizioni
          vigenti in materia di divieto  di  cumulo  dell'ufficio  di
          professore  con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il
          professore ordinario e' collocato d'ufficio in  aspettativa
          per la durata della carica del mandato o  dell'ufficio  nei
          seguenti casi: 
                1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 
                2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 
                3) nomina a componente delle istituzioni  dell'Unione
          europea; 
                3-bis) nomina a componente di organi  ed  istituzioni
          specializzate delle Nazioni Unite che comporti  un  impegno
          incompatibile  con   l'assolvimento   delle   funzioni   di
          professore universitario; 
                4) [nomina a giudice della Corte costituzionale]; 
                5)  nomina  a  presidente  o  vice   presidente   del
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 
                6) [nomina a membro  del  Consiglio  superiore  della
          magistratura]; 
                7) nomina a  presidente  o  componente  della  giunta
          regionale e a presidente del consiglio regionale; 
                8) nomina a presidente della giunta provinciale; 
                9)  nomina  a  sindaco  del   comune   capoluogo   di
          provincia; 
                10)   nomina   alle   cariche   di   presidente,   di
          amministratore  delegato  di  enti  pubblici  a   carattere
          nazionale, interregionale o  regionale,  di  enti  pubblici
          economici, di societa' a partecipazione pubblica,  anche  a
          fini di lucro. Restano in  ogni  caso  escluse  le  cariche
          comunque direttive  di  enti  a  carattere  prevalentemente
          culturale o scientifico e la  presidenza,  sempre  che  non
          remunerata, di case editrici di pubblicazioni  a  carattere
          scientifico; 
                11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
          di giornale quotidiano o  a  posizione  corrispondente  del
          settore dell'informazione radio-televisiva; 
                12) nomina a presidente  o  segretario  nazionale  di
          partiti rappresentati in Parlamento; 
                13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui  all'art.
          16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o  comunque  previsti
          da altre leggi presso le amministrazioni  dello  Stato,  le
          pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. 
              Hanno   diritto   a    richiedere    una    limitazione
          dell'attivita'  didattica  i  professori   di   ruolo   che
          ricoprano la carica di  rettore,  pro-rettore,  preside  di
          facolta' e direttori  di  dipartimento,  di  presidente  di
          consiglio di corso di laurea, di componente  del  Consiglio
          universitario nazionale. La  limitazione  e'  concessa  con
          provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e  non
          dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. 
              Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in  una  delle
          situazioni di incompatibilita' di cui ai  precedenti  commi
          deve  darne  comunicazione,  all'atto  della   nomina,   al
          rettore, che adotta il  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa per la  durata  della  carica,  del  mandato  o
          dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa  e'  corrisposto
          il trattamento economico previsto dalle norme  vigenti  per
          gli impiegati civili dello Stato che versano in  una  delle
          situazioni indicate nel primo  comma.  E'  fatto  salvo  il
          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
          1980,  n.  146  .  In   mancanza   di   tali   disposizioni
          l'aspettativa    e'    senza    assegni.     Il     periodo
          dell'aspettativa, anche  quando  questo  ultimo  sia  senza
          assegni,  e'  utile  ai  fini  della   progressione   nella
          carriera, del trattamento di  quiescenza  e  di  previdenza
          secondo le norme vigenti, nonche' della  maturazione  dello
          straordinariato ai sensi del precedente art. 6. 
              Qualora   l'incarico   per   il   quale   e'   prevista
          l'aspettativa  senza  assegni  non   comporti,   da   parte
          dell'ente, istituto o societa', la  corresponsione  di  una
          indennita' di carica si applicano, a far tempo dal  momento
          in  cui  e'  cominciata  a  decorrere   l'aspettativa,   le
          disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966,  n.  1078.
          Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10),  11)
          e 12) del presente articolo, gli oneri  di  cui  al  n.  3)
          dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966,  n.  1078,
          sono a carico dell'ente, istituto o societa'. 
              I professori collocati  in  aspettativa  conservano  il
          titolo  a  partecipare   agli   organi   universitari   cui
          appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
          e quarto comma, della legge 18 marzo  1958,  n.  311;  essi
          mantengono il solo  elettorato  attivo  per  la  formazione
          delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
          cariche accademiche previste dal precedente  secondo  comma
          ed  hanno  la  possibilita'   di   svolgere,   nel   quadro
          dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
          di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di
          specializzazione e delle scuole a fini speciali,  cicli  di
          conferenze e di  lezioni  ed  attivita'  seminariali  anche
          nell'ambito dei corsi ufficiali di  insegnamento,  d'intesa
          con il titolare del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro
          preclusa la titolarita'. E' garantita  loro,  altresi',  la
          possibilita'  di  svolgere  attivita'  di   ricerca   anche
          applicativa, con modalita' da determinare d'intesa  tra  il
          professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il
          consiglio di istituto o di dipartimento, ove  istituito,  e
          di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
          concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
          commissioni di concorso sono fatte salve le  situazioni  di
          incompatibilita' che si  verifichino  successivamente  alla
          nomina dei componenti delle commissioni. 
              Il presente articolo si  applica  anche  ai  professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'. 
              I numeri 4 e 6 sono stati  soppressi  dal  primo  comma
          dell'art. 5, legge 9 dicembre 1985, n. 705, che ha  inoltre
          cosi' disposto: «I professori  di  ruolo  nominati  giudici
          della  Corte  costituzionale  o  componenti  del  Consiglio
          superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo  ai
          sensi dell'art. 7, terzo e quarto  comma,  della  legge  11
          marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 27,  legge  18
          marzo 1958, n. 311». 
              Art. 14 (Aspettativa  dei  professori  che  passano  ad
          altra amministrazione). - Il professore universitario,  che
          assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o
          pubblica, e' collocato in aspettativa per tutto il  periodo
          di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine  di
          tale periodo l'interessato puo' riassumere servizio  presso
          l'Universita'  entro  i  successivi  trenta  giorni  e,  in
          mancanza, decade dall'ufficio di professore. 
              Il periodo di aspettativa, di cui al precedente  comma,
          non e' computabile  ne'  ai  fini  economici  ne'  ai  fini
          giuridici. 
              Le stesse norme si applicano agli assistenti del  ruolo
          ad esaurimento. 
              Art.    15    (Inosservanza    del     regime     delle
          incompatibilita').  -  Nel  caso  di  divieto   di   cumulo
          dell'ufficio di professore  ordinario  o  fuori  ruolo  con
          altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione  del  nuovo
          impiego  pubblico  comporta  la   cessazione   di   diritto
          dall'ufficio  di  professore,  salvo  quanto  disposto  dal
          precedente art. 14. 
              Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le
          disposizioni   previste   dai    successivi    commi    per
          l'incompatibilita'. 
              Il  professore  ordinario  che  violi  le  norme  sulle
          incompatibilita' e' diffidato dal rettore a  cessare  dalla
          situazione di incompatibilita'. 
              La circostanza che il professore abbia ottemperato alla
          diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. 
              Decorsi  quindici  giorni  dalla  diffida   senza   che
          l'incompatibilita'  sia  cessata,  il   professore   decade
          dall'ufficio. 
              Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  su  proposta  del
          rettore, sentito il Consiglio Universitario nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  3  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo del comma 9, dell'articolo 6 della legge
          30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il titolo del decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 297, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il comma 1, lett.  e),  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo n. 297 del 1999 concerne: 
              «e)  societa'  di  recente   costituzione   ovvero   da
          costituire, finalizzate all'utilizzazione  industriale  dei
          risultati  della  ricerca,  per   le   attivita'   di   cui
          all'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  numero  1,  con  la
          partecipazione azionaria o il concorso, o comunque  con  il
          relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 
                1) professori e ricercatori  universitari,  personale
          di ricerca dipendente da  enti  di  ricerca,  ENEA  e  ASI,
          nonche' dottorandi di ricerca  e  titolari  di  assegni  di
          ricerca di cui all'articolo 51, comma  6,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449,  sulla  base  di  regolamenti  delle
          universita'  e  degli  enti   di   appartenenza,   che   ne
          disciplinino la procedura autorizzativa e  il  collocamento
          in aspettativa ovvero il mantenimento  in  servizio  o  nel
          corso di studio, nonche' le questioni relative  ai  diritti
          di  proprieta'   intellettuale   e   che   definiscano   le
          limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse  con
          le societa' costituite o da costituire; 
                2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f); 
                3)  societa'  di   assicurazione,   banche   iscritte
          all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  fondi  mobiliari
          chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa'
          finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo  istituite  con
          l'articolo 2 della legge n. 317 del 5 ottobre  1991,  fondi
          mobiliari  chiusi  di  cui  all'articolo  37  del   decreto
          legislativo  24  febbraio   1998,   n.   58,   intermediari
          finanziari iscritti all'albo di cui  all'articolo  107  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».