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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. 147

Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza. (11G0189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/08/2011
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-8-2011
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n.  2258,  convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e  il  relativo  regolamento   di
organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il  decreto del  Ministro
dell'economia e delle  finanze 1°  ottobre  2004  che  individua  gli
uffici di livello dirigenziale  non  generale  della  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il regio  decreto-legge  5  luglio  1934,  n.  1187,  recante
provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive  modificazioni,
ed  in  particolare  gli  articoli  23   e   33   che   istituiscono,
rispettivamente, il Fondo di previdenza per il personale appartenenti
ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e la Cassa
ufficiali, attribuendo loro la personalita' giuridica; 
  Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959  n.  189  e
l'articolo 1 del decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  che
dispongono che la Guardia di finanza  e'  una  forza  di  polizia  ad
ordinamento militare, con competenza generale in materia economica  e
finanziaria, che dipende direttamente  e  a  tutti  gli  effetti  dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e  le  disposizioni  che
regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso
Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n.  189,
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34  e
dalle determinazioni del Comandate generale; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
che  disciplina  l'attivita'  di  Governo   e   l'ordinamento   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in  particolare  l'articolo
17  comma  3,  concernente  l'adozione  di  regolamenti  con  decreti
ministeriali nei casi previsti dalla legge; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, ed in particolare  l'articolo  2  (come  da
ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.  69)
comma 3, che determina le modalita'  di  fissazione  dei  termini  di
conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni,  che  riforma  l'organizzazione  del  Governo,  ed  in
particolare gli articoli da 23 a  25,  relativi  all'ordinamento  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre  2000,  n.
301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze
che, all'articolo 1 dello stesso decreto,  viene  definita  come  una
istituzione  di  alta  cultura  e  formazione,  posta  alle   dirette
dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di
bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre  2000,  approvato  con
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000,  concernente  la
disciplina di funzionamento e organizzazione della  Scuola  superiore
dell'economia e delle  finanze,  e  successive  modificazioni,  e  il
decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento  didattico
e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo   3   luglio   2003   n.   173   di
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile che,  tra  l'altro,  modifica  ed  integra
alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed,  in  particolare,
l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43,  di  riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che  individua  le
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministero per la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, 1° aprile  2010,  n.  76),
recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7  della
citata legge n. 69/2009; 
  Considerato che, l'articolo 2,  comma  2,  della  citata  legge  n.
241/1990, dispone che i  procedimenti  amministrativi  di  competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  devono
concludersi entro il  termine  di  trenta  giorni  salvo  il  diverso
termine  previsto  da  disposizioni  di  legge  o  dai  provvedimenti
previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2; 
  Considerato che per la determinazione dei  termini  di  conclusione
dei  procedimenti  con   durata non   superiore ai   novanta   giorni
l'articolo 2, comma 3, prevede l'adozione di distinti atti costituiti
da  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  per  le
amministrazioni statali,  e  da  provvedimenti  adottati  secondo  il
proprio ordinamento, per gli enti pubblici nazionali; 
  Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico  regolamento
che determini i termini di conclusione dei procedimenti non superiori
a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  all'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di  Stato,  alla  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
finanze,  alla  Guardia  di  finanza  e  ai  fondi  previdenziali   e
assistenziali del  personale  dipendente  dalla  Guardia  di  finanza
(Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri); 
  Ritenuto di non ricomprendere negli  elenchi  dei  procedimenti  le
procedure   relative   al   rapporto   di   lavoro   del    personale
"contrattualizzato,"  regolati  dalla  contrattazione  collettiva  di
settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  e  ritenuto  di  ricomprendere  in  tali  elenchi   i
procedimenti relativi al personale della Guardia di  finanza  che  e'
assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001; 
  Ritenuto, a titolo  meramente  ricognitivo,  su  indicazione  delle
amministrazioni interessate e ferme  restando  le  loro  prerogative,
nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi  dell'articolo
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di  individuare  contestualmente
alla determinazione dei termini del  procedimento,  anche  le  unita'
organizzative responsabili  dello  stesso,  al  fine  di  evitare  le
incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini  dei
procedimenti, e di un altro atto che, per  ciascuna  amministrazione,
individui  le  unita'   organizzative   responsabili   degli   stessi
procedimenti; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  1499/2011,  Sezione
consultiva per gli atti  normativi,  espresso  nell'Adunanza  del  21
aprile 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e per la semplificazione normativa; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della  Scuola
Superiore  dell'economia  e   delle   finanze,   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei  fondi
previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla  Guardia
di finanza (Cassa ufficiali e  Fondo  di  previdenza  per  ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri). 
  2. I termini di conclusione dei procedimenti, non  superiori  a  90
giorni sono determinati nelle allegate tabelle, di seguito  elencate,
che costituiscono parte integrante del presente regolamento: 
    a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze; 
    c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
    d) Tabella D - Guardia di finanza; 
    e) Tabella E - Fondi previdenziali e assistenziali del  personale
dipendente dalla Guardia di  finanza  (Cassa  ufficiali  e  Fondo  di
previdenza  per  il  personale  appartenente  ai   ruoli   ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri). 
  3.  Nelle  more  dell'adozione,  da  parte  delle   amministrazioni
indicate al comma 1, dei provvedimenti  applicativi  dell'articolo  4
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  le   unita'   organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate,  a
titolo  meramente  ricognitivo,  per  ciascun   procedimento,   nelle
allegate tabelle. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                
              Il  regio  decreto-legge  8  dicembre  1927,  n.   2258
          (Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di   Stato",
          convertito  dalla  legge  6  dicembre  1928,  n.  3474,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1927, n. 288. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre
          2003,    n.    385    (Regolamento    di     organizzazione
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22. 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          1° ottobre 2004 (Regolamento di individuazione degli uffici
          di livello dirigenziale non  generale  nell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato,  ai  sensi  del  D.P.R.  15
          dicembre 2003, n. 385), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  13
          gennaio 2005, n. 9. 
              Il  regio  decreto-legge  5  luglio   1934,   n.   1187
          (Provvedimenti  per  la  regia  Guardia  di  finanza),   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1934, n. 177. 
              Si riporta il testo degli artt.  23  e  33  del  citato
          regio decreto-legge n. 1187 del 1934: 
              "Art. 23. E'  istituito,  presso  il  comando  generale
          della regia guardia di finanza,  un  «fondo  di  previdenza
          sottufficiali e appuntati» al quale e' affidato  l'incarico
          di corrispondere ai sottufficiali  ed  agli  appuntati  del
          corpo - all'atto della cessazione dal servizio - un  premio
          di  previdenza  indipendentemente   dalla   indennita'   di
          buonuscita  che  corrisponde  ai  marescialli  l'opera   di
          previdenza per il personale civile e militare dello Stato. 
              Al «fondo previdenza sottufficiali  e  appuntati  »  e'
          conferita personalita' giuridica. Esso e'  sottoposto  alla
          vigilanza del Ministro per le finanze. 
              Agli  effetti  tributari   si   applicano   al   «fondo
          previdenza  sottufficiali  e  appuntati»  le   disposizioni
          vigenti per l'opera di previdenza." 
              "Art. 33. E'  istituita,  presso  il  comando  generale
          della regia guardia di finanza,  una  «cassa  ufficiali  »,
          alla quale spettano gli incarichi e i proventi che, per gli
          ufficiali del corpo, la legge 21 dicembre  1931,  n.  1710,
          attribuisce  al  «fondo  massa  della  regia   guardia   di
          finanza». 
              Al consiglio di amministrazione del fondo massa  -  per
          l'amministrazione  di  detta  cassa  -  e'  sostituito   il
          consiglio di amministrazione della «cassa ufficiali» di cui
          al successivo art. 34.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della legge  23  aprile
          1959, n.  189  (Ordinamento  del  corpo  della  Guardia  di
          finanza): 
              "Art. 1. Il Corpo  della  guardia  di  finanza  dipende
          direttamente e a tutti gli  effetti  dal  Ministro  per  le
          finanze. 
              Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
          e della forza pubblica ed ha il compito di: 
              prevenire, ricercare e  denunziare  le  evasioni  e  le
          violazioni finanziarie; 
              eseguire la vigilanza  in  mare  per  fini  di  polizia
          finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
          assistenza e di segnalazione; 
              vigilare, nei limiti  stabiliti  dalle  singole  leggi,
          sull'osservanza    delle    disposizioni    di    interesse
          politico-economico; 
              concorrere   alla   difesa   politico-militare    delle
          frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; 
              concorrere  al   mantenimento   dell'ordine   e   della
          sicurezza pubblica; 
              eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per  i
          quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
          19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo
          della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della  L.
          31 marzo 2000, n. 78): 
              "Art. 1. Natura e Dipendenza. 
              1. Il Corpo  della  Guardia  di  finanza  e'  forza  di
          polizia ad ordinamento militare con competenza generale  in
          materia economica e finanziaria sulla base delle  peculiari
          prerogative conferite dalla legge. 
              2.   All'atto   della   istituzione    del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo
          della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della  legge
          23 aprile 1959, n. 189, si  intende  riferita  al  Ministro
          dell'economia e delle finanze.". 
              Si riporta il testo dell'art. 5 della citata  legge  n.
          189 del 1959: 
              "Art. 5. Il Comando generale e' costituito da  reparti,
          uffici e  organi  direttivi  dei  servizi,  ai  quali  sono
          assegnati  ufficiali  della  Guardia  di  finanza;  possono
          esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi
          del successivo art. 7. 
              Per le esigenze addestrative di  carattere  militare  e
          per il  collegamento  con  il  Ministero  della  difesa  e'
          assegnato al Comando generale, dal Capo di  Stato  maggiore
          della  difesa,  un  generale  di  divisione   in   servizio
          permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con
          il Comando generale e' assegnato al Ministero della  difesa
          un generale di divisione in servizio permanente  del  Corpo
          della guardia di finanza. 
              Per  le  esigenze  dei  servizi   amministrativi   sono
          assegnati al Comando generale funzionari ed  impiegati  del
          Ministero delle finanze . 
              L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito
          dal Comandante generale.". 
              Il testo della legge  20  ottobre  1960,  n.  1265,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  1960,  n.
          274. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  29  gennaio
          1999,   n.   34   (Regolamento   recante   norme   per   la
          determinazione della struttura ordinativa del  Corpo  della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
          della L. 27 dicembre 1997, n.  449),  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 febbraio 1999, n. 44. 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
          12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  17  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi), e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          18 agosto 1990, n. 192. 
              Si riporta il testo dell'art. 2 della citata  legge  n.
          241 del 1990, come da  ultimo  sostituito  dall'articolo  7
          della legge 18 giugno 2009, n. 69: 
              "Art. 2. Conclusione del procedimento. 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.". 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              Si riporta il testo degli  articoli  da  23  a  25  del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              "Art. 23. Istituzione del ministero e attribuzioni. 
              1. E' istituito  il  ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali." 
              "Art. 24. Aree funzionali. 
              1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni  di
          spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: 
              a) politica economica e  finanziaria,  con  particolare
          riguardo all'analisi dei  problemi  economici,  monetari  e
          finanziari interni e  internazionali,  alla  vigilanza  sui
          mercati    finanziari    e    sul    sistema    creditizio,
          all'elaborazione delle linee di programmazione economica  e
          finanziaria, alle operazioni di  copertura  del  fabbisogno
          finanziario  e  di  gestione  del  debito  pubblico;   alla
          valorizzazione dell'attivo e  del  patrimonio  dello  Stato
          alla gestione  di  partecipazioni  azionarie  dello  Stato,
          compreso   l'esercizio   dei   diritti   dell'azionista   e
          l'alienazione  dei  titoli  azionari  di  proprieta'  dello
          Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle  frodi  sui
          mezzi di  pagamento  diversi  dalla  moneta  nonche'  sugli
          strumenti attraverso i quali viene erogato  il  credito  al
          consumo e  dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio,  ferme  restando  le  competenze  del
          Ministero dell'interno in materia; 
              b) politiche, processi e adempimenti di  bilancio,  con
          particolare  riguardo  alla  formazione  e   gestione   del
          bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
          e la verifica dei relativi andamenti  e  flussi  di  cassa,
          assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti  in
          materia di copertura del  fabbisogno  finanziario  previsto
          dalla   lettera   a),   nonche'   alla    verifica    della
          quantificazione degli oneri derivanti dai  provvedimenti  e
          dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della  spesa
          pubblica ivi inclusi tutti i profili attinenti al  concorso
          dello  Stato  al  finanziamento  del   Servizio   sanitario
          nazionale, anche quanto  ai  piani  di  rientro  regionali,
          coordinandone e verificandone gli andamenti e  svolgendo  i
          controlli  previsti  dall'ordinamento,  ivi   comprese   le
          funzioni  ispettive   ed   i   controlli   di   regolarita'
          amministrativa  e  contabile  effettuati,  ai  sensi  della
          normativa  vigente,  dagli  Uffici  centrali  del  bilancio
          costituiti  presso   i   Ministeri   e   dalle   ragionerie
          provinciali dello Stato; 
              c)    programmazione    economica    e     finanziaria,
          coordinamento e verifica degli interventi per  lo  sviluppo
          economico territoriale e settoriale e  delle  politiche  di
          coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio,  con
          particolare riferimento alle aree depresse,  esercitando  a
          tal fine le funzioni attribuite dalla legge in  materia  di
          strumenti di programmazione negoziata e  di  programmazione
          dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; 
              d) politiche fiscali,  con  particolare  riguardo  alle
          funzioni di cui all'articolo 56,  all'analisi  del  sistema
          fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie  ed
          erariali in sede nazionale, comunitaria  e  internazionale,
          alle attivita' di  coordinamento,  indirizzo,  vigilanza  e
          controllo previste dalla  legge  sulle  agenzie  fiscali  e
          sugli altri enti o organi che comunque esercitano  funzioni
          in materia di tributi ed  entrate  erariali  di  competenza
          dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
          sistema informativo della fiscalita' e della rete  unitaria
          di settore, alla  informazione  istituzionale  nel  settore
          della fiscalita', alle funzioni  previste  dalla  legge  in
          materia di demanio, catasto e  conservatorie  dei  registri
          immobiliari; 
              e) amministrazione  generale,  servizi  indivisibili  e
          comuni  del  Ministero,  con  particolare   riguardo   alle
          attivita' di promozione,  coordinamento  e  sviluppo  della
          qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
          delle  risorse;  linee  generali  e   coordinamento   delle
          attivita' concernenti il personale  del  Ministero;  affari
          generali  ed  attivita'  di  gestione  del  personale   del
          Ministero   di   carattere    comune    ed    indivisibile;
          programmazione generale  del  fabbisogno  del  Ministero  e
          coordinamento delle attivita' in  materia  di  reclutamento
          del personale del  Ministero;  rappresentanza  della  parte
          pubblica nei rapporti sindacali all'interno del  Ministero;
          tenuta  della  banca  dati,  del  ruolo   e   del   sistema
          informativo   del   personale   del    Ministero;    tenuta
          dell'anagrafe degli incarichi del personale del  Ministero;
          servizi   del   tesoro,   incluso   il   pagamento    delle
          retribuzioni,  ed  acquisti  centralizzati;   coordinamento
          della comunicazione istituzionale del Ministero. 
              1-bis.  Le  funzioni  in  materia  di   organizzazione,
          programmazione del fabbisogno, reclutamento,  formazione  e
          gestione del  personale  delle  singole  aree  sono  svolte
          nell'ambito delle stesse aree." 
              "Art. 25. Ordinamento. 
              1.  Il   Ministero   si   articola   in   dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4  e  5  del  presente
          decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'   essere
          superiore a cinque, in  riferimento  alle  aree  funzionali
          definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed
          ispettivo tributario  opera  alle  dirette  dipendenze  del
          Ministro. 
              2. L'Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di  Stato,
          disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente  decreto
          legislativo, svolge le  funzioni  attribuite  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  in  materia  di   giochi,
          scommesse  e  concorsi  pronostici,  ivi  comprese   quelle
          riguardanti i relativi  tributi,  fatta  eccezione  per  le
          imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
          materia  di  amministrazione,  riscossione  e   contenzioso
          concernenti le accise sui tabacchi lavorati.". 
              Il decreto del  Ministro  delle  finanze  28  settembre
          2000, n. 301 recante  "Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino  della  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
          finanze" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n.
          250. 
              Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto  del
          Ministro delle finanze n. 301 del 2000: 
              "Art.  1.  Natura  e  compiti  della  Scuola  superiore
          dell'economia e delle finanze. 
              1. La Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze,
          di  seguito  denominata  Scuola,  e'  istituzione  di  alta
          cultura e formazione  posta  alle  dirette  dipendenze  del
          Ministro, ed ha autonomia  organizzativa  e  contabile.  La
          Scuola ha anche autonomia di bilancio, e' assoggettata alle
          disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  ed  e'  inserita
          nella tabella A allegata alla stessa legge. 
              2.   La   Scuola   provvede   alla   formazione,   alla
          specializzazione   ed   all'aggiornamento   del   personale
          dell'amministrazione dell'economia e delle finanze nonche',
          su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri  enti  che
          operano nel settore della fiscalita' e  dell'economia,  del
          personale di questi ultimi mediante l'organizzazione  e  la
          gestione di attivita'  formative  e  di  divulgazione,  sia
          nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede  altresi',
          nell'ambito delle proprie competenze,  autonomamente  o  su
          impulso di  altri  soggetti,  alla  redazione  di  studi  e
          ricerche  su   temi   di   interesse   dell'amministrazione
          dell'economia e  delle  finanze.  Puo'  svolgere  attivita'
          formative, divulgative e  di  ricerca  anche  per  soggetti
          italiani  ed  esteri,  e  curare   la   formazione   e   la
          preparazione di neo laureati ed aspiranti  all'accesso  nel
          pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e
          favorirne l'ingresso nel mondo  del  lavoro;  in  tal  caso
          tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla  Scuola
          sono a carico del soggetto richiedente salvo,  per  i  soli
          richiedenti  pubblici,  l'eventuale  deroga  disposta   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3.  La  Scuola  con  la  sua  struttura  didattica,  il
          personale docente e l'indicazione dei  relativi  corsi,  e'
          iscritta  nelle  apposite   banche   dati   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  gestite
          in collaborazione  con  il  CINECA,  e  continua  a  essere
          iscritta  nell'apposito   schedario   dell'anagrafe   delle
          ricerche,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  63,  ultimo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          luglio  1980,  n.  382,  ed  opera,  ove  compatibile,  nel
          rispetto dei principi e delle regole di tale decreto.  Essa
          puo' promuovere o partecipare ad associazioni,  societa'  e
          consorzi,   nonche'   stipulare   accordi   di   programma,
          convenzioni e contratti con soggetti  pubblici  e  privati.
          Nell'ambito di consorzi o accordi con universita', italiane
          ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando
          al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi
          di studio o  altre  iniziative  riservate  alla  competenza
          degli atenei.". 
              Il  decreto  legislativo  3   luglio   2003,   n.   173
          (Riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze e delle agenzie fiscali, a  norma  dell'articolo  1
          della L. 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 14 luglio 2003, n. 161. 
              La legge 18 giugno 2009, n.  69  (Disposizioni  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione,  la  competitivita'
          nonche' in materia di processo civile), e' pubblicata nella
          Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 7 della citata  legge  n.
          69 del 2009: 
              "Art.  7.  Certezza  dei  tempi  di   conclusione   del
          procedimento. 
              1. Alla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1: 
              1) al comma 1, dopo  le  parole:  «di  efficacia»  sono
          inserite le seguenti: «, di imparzialita'»; 
              2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il  rispetto»  sono
          inserite le seguenti: «dei criteri e»; 
              b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i  termini
          per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso  il
          silenzio  dell'amministrazione,  ai   sensi   dell'articolo
          21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.  1034,  puo'  essere
          proposto    anche    senza    necessita'     di     diffida
          all'amministrazione  inadempiente,  fintanto  che   perdura
          l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza
          dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il
          giudice  amministrativo  puo'  conoscere  della  fondatezza
          dell'istanza.   E'   fatta   salva   la    riproponibilita'
          dell'istanza di avvio del procedimento ove ne  ricorrano  i
          presupposti. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale»; 
              c) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
              «Art.   2-bis.   -   (Conseguenze   per   il    ritardo
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
          1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 1, comma 1-ter, sono  tenuti  al  risarcimento
          del    danno    ingiusto    cagionato    in     conseguenza
          dell'inosservanza  dolosa  o   colposa   del   termine   di
          conclusione del procedimento. 
              2.  Le  controversie  relative   all'applicazione   del
          presente  articolo  sono  attribuite   alla   giurisdizione
          esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il   diritto   al
          risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»; 
              d) il  comma  5  dell'articolo  20  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis». 
              2. Il rispetto  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti rappresenta un  elemento  di  valutazione  dei
          dirigenti;  di  esso  si  tiene   conto   al   fine   della
          corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   di
          concerto con il Ministro per la semplificazione  normativa,
          adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del  presente
          articolo e per i casi  di  grave  e  ripetuta  inosservanza
          dell'obbligo di provvedere  entro  i  termini  fissati  per
          ciascun procedimento. 
              3. In sede di prima attuazione  della  presente  legge,
          gli atti o i provvedimenti  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5
          dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come  da
          ultimo sostituito dal comma 1,  lettera  b),  del  presente
          articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata
          in   vigore   della   presente   legge.   Le   disposizioni
          regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, che prevedono termini superiori  a  novanta
          giorni per la  conclusione  dei  procedimenti,  cessano  di
          avere  effetto  a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine
          indicato al primo  periodo.  Continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
          vigore della presente  legge,  che  prevedono  termini  non
          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei
          procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del  citato
          articolo 2 della legge n. 241 del  1990  si  applica  dallo
          scadere del termine di un anno dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. Le regioni e gli  enti  locali
          si adeguano ai termini di cui ai commi 3  e  4  del  citato
          articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
          concernenti  i  beni  storici,  architettonici,  culturali,
          archeologici, artistici e  paesaggistici  restano  fermi  i
          termini stabiliti dal  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n.  42.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  e  di
          regolamento vigenti in  materia  ambientale  che  prevedono
          termini diversi da quelli di cui agli articoli  2  e  2-bis
          della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  come  rispettivamente
          sostituito e introdotto dal presente articolo.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  30  gennaio
          2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 404, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O. 
              Il decreto ministeriale 28 gennaio 2009 (Individuazione
          e attribuzioni degli Uffici  di  livello  dirigenziale  non
          generale dei Dipartimenti) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1
          luglio 2009, n. 150, S.O. 
              Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "1. In deroga all'articolo 2, commi 2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato, il personale militare e  le  Forze
          di  polizia  di  Stato,   il   personale   della   carriera
          diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.". 
              Si riporta il testo dell'art. 4 della citata  legge  n.
          241 del 1990: 
              "  Art.  4.  Unita'  organizzativa   responsabile   del
          procedimento. 
              1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge  o
          per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
          determinare per ciascun tipo di  procedimento  relativo  ad
          atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile
          della   istruttoria   e   di   ogni    altro    adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale. 
              2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti.". 
          Note all'art. 1: 
              Per il riferimento al testo dell'art.  4  della  citata
          legge n. 241 del 1990, vedasi nelle note alle premesse.