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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126

Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. (11G0166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2011
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-8-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2009,
che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009, ed in
particolare gli articoli 1 e 3 e l'Allegato A; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  533,  recante
attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme  minime
per  la  protezione  dei  vitelli,  come   modificato   dal   decreto
legislativo 1° settembre  1998,  n.  331,  recante  attuazione  della
direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per  la  protezione  dei
vitelli; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146,  recante
l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione  degli
animali negli allevamenti; 
  Viste le raccomandazioni del Consiglio d'Europa e  le  disposizioni
della legge 14 ottobre 1985, n. 623; 
  Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del  14  novembre
2006, n. 778, relativa ai requisiti minimi applicabili alla  raccolta
di  informazioni  durante  le  ispezioni  effettuate  nei  luoghi  di
produzione in cui sono allevate alcune specie di animali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
politiche agricole alimentari e forestali e per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i  requisiti  minimi  che  devono
essere previsti negli  allevamenti  per  la  protezione  dei  vitelli
confinati per l'allevamento e l'ingrasso. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione conferisce la  potesta'
          legislativa dello Stato alle  Regioni  nel  rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              - La  direttiva  n.  2008/119/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10. 
              - Il testo degli articoli 1 e 3 e dell'allegato A della
          legge  4  giugno  2010  n.96,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              "Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate  nell'  allegato  B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere." 
              "Art.  3  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o del Ministro per le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si
          informano ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          2, comma 1, lettera c). 
              3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1." 
              "Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
          alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
          direttiva 69/465/CE; 
              2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          alla commercializzazione delle piantine di  ortaggi  e  dei
          materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
          sementi (Versione codificata); 
              2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  concernente  i  requisiti  minimi   di
          formazione per la gente di mare (rifusione); 
              2008/119/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime per la  protezione  dei  vitelli
          (Versione codificata); 
              2008/120/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime  per  la  protezione  dei  suini
          (Versione codificata); 
              2008/124/CE della Commissione, del  18  dicembre  2008,
          che limita la commercializzazione delle sementi  di  talune
          specie di piante foraggere,  oleaginose  e  da  fibra  alle
          sementi  ufficialmente  certificate  "sementi  di  base"  o
          "sementi certificate" (Versione codificata); 
              2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alle disposizioni  ed  alle  norme
          comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni  e  le
          visite  di  controllo  delle  navi  e  per  le   pertinenti
          attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione); 
              2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6 maggio  2009,  sull'impiego  confinato  di  microrganismi
          geneticamente modificati (rifusione); 
              2009/143/CE del Consiglio, del 26  novembre  2009,  che
          modifica la direttiva 2000/29/CE  per  quanto  riguarda  la
          delega dei compiti di analisi di laboratorio; 
              2009/145/CE della Commissione, del  26  novembre  2009,
          che prevede talune deroghe per l'ammissione  di  ecotipi  e
          varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
          localita' e regioni e  minacciati  dall'erosione  genetica,
          nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per
          la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
          la  coltivazione  in  condizioni  particolari  e   per   la
          commercializzazione  di   sementi   di   tali   ecotipi   e
          varieta'.". 
              - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  553,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n.  7,
          S.O. 
              - La direttiva 91/629/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          11 dicembre 1991, n. L 340. 
              - Il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre  1998,  n.
          224. 
              - La direttiva 97/2/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  28
          gennaio 1997, n. L 25. 
              - Il decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  146,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2001, n. 95. 
              - La direttiva 98/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  8
          agosto 1998, n. L 221. 
              - La  legge  14  ottobre  1985,  n.  623  (Ratifica  ed
          esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali
          negli allevamenti  e  sulla  protezione  degli  animali  da
          macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10  marzo
          1976 e il 10 maggio 1979),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 novembre 1985, n. 266, S.O. 
              - La decisione 2006/778/CE  della  Commissione  del  14
          novembre 2006,  n.778,  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  15
          novembre 2006, n. L 314.