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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 ottobre 1992, n. 553

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonchè per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/02/1993
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Testo in vigore dal:  14-2-1993

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, relativa a disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della legge sopra richiamata che prevede l'emanazione di disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione di cui all'art. 3, comma 1, come modificato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 8879/70 del 23 luglio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'interno ai mutilati ed invalidi vicili, ai ciechi civili e ai sordomuti, sono obbligati a presentare alla competente prefettura, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la situazione reddituale riferita all'anno precedente, secondo lo schema di dichiarazione di responsabilità allegato al presente regolamento.
2. Per l'anno 1992, la dichiarazione di responsabilità di cui al comma 1 deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 3, commi 1, 1- bis e 2, della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), come modificato e integrato dall'art. 12 della legge n. 412/1991, così dispone:
"1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.
1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1› gennaio 1992.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.