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DECRETO-LEGGE 1 luglio 2011, n. 94

Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. (11G0144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2011.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2011)
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Testo in vigore dal:  1-7-2011 al: 30-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il permanere di una situazione di elevata criticità dei rifiuti nel territorio della regione Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.1. Ècomunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo, la parola: "delle" è sostituita dalla seguente: "di"; dopo le parole: "al patrimonio pubblico"sono inserite le seguenti: ", nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,"; dopo le parole: "carriera prefettizia" sono inserite le seguenti: ", anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci".
3. In attuazione del principio comunitario della prossimità in sede di smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 hanno come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania.