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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 92

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. (11G0133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/2011
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Testo in vigore dal: 10-7-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984,  n.
426, recante norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige  concernenti  istituzione  del  Tribunale
regionale di giustizia  amministrativa  di  Trento  e  della  sezione
autonoma di Bolzano; 
  Visto il parere favorevole n. 5625 espresso dal Consiglio di  Stato
in data 13 gennaio 2011; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107,  primo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 aprile 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Delega delle funzioni amministrative e organizzative di  supporto  al
      Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento 
 
  1.  Dopo  l'articolo  19-bis  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Art. 19-ter 
 
    1. A decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono  delegate  alla
Provincia autonoma di Trento, con riferimento al proprio  territorio,
le funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di
supporto  al  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  di
Trento. Tali funzioni ricomprendono  l'attivita'  di  competenza  del
personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi
compreso il segretario generale, nonche' la gestione dei beni  mobili
e degli immobili necessari al  funzionamento  del  TRGA,  escluse  le
spese per il personale di magistratura. 
    2.  Spettano  al  personale  tecnico  amministrativo  di  cui  al
presente articolo le attribuzioni che le norme statali  demandano  al
personale statale dei tribunali amministrativi regionali che  riveste
le corrispondenti qualifiche; resta ferma  la  dipendenza  funzionale
del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale e'
nominato dalla Giunta provinciale previa intesa con il Presidente del
Tribunale di cui al comma 1,  individuandolo  fra  il  personale  con
qualifica di dirigente. 
    3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli  uffici
di segreteria del Tribunale puo', entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   chiedere   di   essere
inquadrato, con effetto dalla data indicata al comma 1, nel ruolo del
personale della Provincia autonoma di Trento, fatto  salvo  l'assenso
dell'Amministrazione di appartenenza. L'inquadramento  avviene  sulla
base della tabella  di  equiparazione  prevista  nell'Allegato  A  al
presente decreto. Al personale inquadrato nei  ruoli  provinciali  e'
attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi
vigenti; la differenza tra  il  trattamento  economico  in  godimento
presso  l'ente  di  appartenenza  e  quello  attribuito  per  effetto
dell'inquadramento nel ruolo provinciale e' conservato  a  titolo  di
assegno personale riassorbibile.  Fino  a  diversa  disposizione  del
competente contratto collettivo provinciale di  lavoro  al  personale
assegnato al TRGA continua  ad  essere  corrisposta  l'indennita'  di
amministrazione con le modalita'  e  negli  importi  previsti  per  i
dipendenti dei TAR. 
    4. Il personale di cui al comma 3  che  non  richieda  di  essere
inquadrato  nei  ruoli  della  Provincia,  qualora  in  posizione  di
comando, e' restituito all'Amministrazione di appartenenza  entro  60
giorni, ovvero se dipendente dello Stato  e'  assegnato  anche  fuori
ruolo al Commissariato del Governo della provincia di  Trento  previa
richiesta da presentare entro il termine previsto  dal  comma  3.  Al
personale inquadrato nel ruolo della  Provincia  autonoma  di  Trento
gia' dipendente dello Stato al momento della decorrenza della  delega
di cui al comma  1  e'  garantita  la  facolta'  di  rientrare  nelle
amministrazioni di precedente appartenenza in caso  di  revoca  della
predetta delega. 
    5. La Provincia assicura l'assegnazione al TRGA di Trento di  una
dotazione di personale, individuata d'intesa con  il  Presidente  del
Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unita'  equivalenti  di
personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre
al segretario generale. 
    6.  Le  somme  spettanti  alla  Provincia  di  Trento  ai   sensi
dell'articolo  16  dello  Statuto  speciale  per  l'esercizio   delle
funzioni  delegate  dal  presente  articolo  sono   determinate   con
specifica intesa tra Stato e Provincia autonoma, anche riferita a  un
periodo pluriennale, che tenga conto della media  annua  delle  spese
sostenute  dallo  Stato  per  le  medesime  funzioni   nel   triennio
precedente. 
    7. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente
articolo la Provincia  autonoma  di  Trento,  fermo  restando  quanto
disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia  di
personale, di contabilita' e di attivita' contrattuale avvalendosi  a
tal fine delle competenti strutture provinciali.». 
  2. Con   riferimento   al   Tribunale   regionale   di    giustizia
amministrativa di Trento e con effetto dalla data di cui all'articolo
19-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426, come introdotto dal comma 1,  cessa  di  applicarsi  il
secondo comma dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 426 del  1984,  come  sostituito  dall'articolo  5  del
decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina  del
segretario generale. 
  3. Il terzo comma dell'articolo 15 e la tabella A del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono abrogati. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per  la  riduzione  degli  stanziamenti   dei   capitoli   di   spesa
interessati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 19 maggio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma'  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  6  aprile
          1984, n.  4262e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          agosto 1984, 217. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87;  quinto  della  Costituzione  conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          novembre 1972, n. 301. 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, si  veda  nella  nota  al
          titolo. 
              Il parere n. 5625/2010 del Consiglio di Stato e'  stato
          emesso dalla Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi
          nell'adunanza di sezione del 13 gennaio 2011. 
              Il testo del  primo  comma  dell'art.  107  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 670 e'
          il seguente: 
              «Con decreti legislativi saranno emanate  le  norme  di
          attuazione del presente statuto,  sentita  una  commissione
          paritetica  composta  di  dodici  membri  di  cui  sei   in
          rappresentanza dello Stato, due  del  Consiglio  regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.». 
          Note all'art. 1: 
              Il testo del secondo comma dell'art. 12 del decreto del
          Presidente della Repubblica 6 aprile  1984,  n.  426,  come
          sostituito dall'art. 5 del decreto  legislativo  20  aprile
          1999, n. 161 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
          1999, n. 134), e' il seguente: 
              «Per la copertura del posto di segretario generale puo'
          essere chiamato un funzionario in possesso della  qualifica
          di dirigente  appartenente  ai  ruoli  dello  Stato,  della
          regione o delle province autonome. La nomina  e'  conferita
          dal Commissario del  Governo  competente  su  proposta  del
          presidente   del   tribunale   regionale    di    giustizia
          amministrativa d'intesa col  Presidente  del  Consiglio  di
          Stato.».