stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. 426

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2018)
Testo in vigore dal:  10-7-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 19-ter

((
1. A decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono delegate alla Provincia autonoma di Trento, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Tali funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del TRGA, escluse le spese per il personale di magistratura.
2. Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale dei tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale è nominato dalla Giunta provinciale previa intesa con il Presidente del Tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente.
3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del Tribunale può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato, con effetto dalla data indicata al comma 1, nel ruolo del personale della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza. L'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'Allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell'inquadramento nel ruolo provinciale è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro al personale assegnato al TRGA continua ad essere corrisposta l'indennità di amministrazione con le modalità e negli importi previsti per i dipendenti dei TAR.
4. Il personale di cui al comma 3 che non richieda di essere inquadrato nei ruoli della Provincia, qualora in posizione di comando, è restituito all'Amministrazione di appartenenza entro 60 giorni, ovvero se dipendente dello Stato è assegnato anche fuori ruolo al Commissariato del Governo della provincia di Trento previa richiesta da presentare entro il termine previsto dal comma 3. Al personale inquadrato nel ruolo della Provincia autonoma di Trento già dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 è garantita la facoltà di rientrare nelle amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega.
5. La Provincia assicura l'assegnazione al TRGA di Trento di una dotazione di personale, individuata d'intesa con il Presidente del Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unità equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al segretario generale.
6. Le somme spettanti alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale per l'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo sono determinate con specifica intesa tra Stato e Provincia autonoma, anche riferita a un periodo pluriennale, che tenga conto della media annua delle spese sostenute dallo Stato per le medesime funzioni nel triennio precedente.
7. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la Provincia autonoma di Trento, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilità e di attività contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali.
))