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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2011, n. 47 (in G.U. 21/04/2011, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2011)
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Testo in vigore dal: 22-4-2011
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,
che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza
del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
dovuta  solennita'  e  la  massima   partecipazione   dei   cittadini
dichiarando il 17 marzo 2011  giorno  festivo  a  tutti  gli  effetti
civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica e a carico delle imprese private; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della difesa e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
 
                                EMANA 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo  e'  considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio
1949, n. 260. 
  2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da  quanto  disposto  nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti
giuridici e contrattuali previsti ((per la festivita' soppressa del 4
novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai  sensi
della legge 5 marzo 1977, n. 54, non  si  applicano  a  una  di  tali
ricorrenze ma, in sostituzione, alla  festa  nazionale  per  il  150º
anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per  il  17  marzo  2011
mentre, con riguardo al  lavoro  pubblico,  sono  ridotte  a  tre  le
giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione,
dai contratti e accordi collettivi)). 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.