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LEGGE 27 maggio 1949, n. 260

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-6-1949

Art. 2


Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa, di San Giuseppe;
il 25 aprile: anniversario della liberazione;
il giorno di lunedi dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1 maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.