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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 255

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. (11G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2011
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-2-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87, quinto comma,  e  119,  sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; 
  Visto l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.
3; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di concerto con i  Ministri  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Trasferimento di beni immobili e di impianti 
     di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 
 
  1. Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni immobili e impianti
di  cui  all'articolo  10  della  legge  27  ottobre  1966,  n.   910
(Provvedimenti  per  lo  sviluppo  dell'agricoltura  nel  quinquennio
1966-1970) come individuati nell'elenco allegato sub A): 
  a) Impianto per la  raccolta,  stagionatura  e  commercializzazione
formaggi in Rivolto di Codroipo (UD); 
  b) Impianto per  la  tipizzazione  e  commercializzazione  vini  in
Cormons (GO). 
  2. Nel trasferimento dei beni di cui al  comma  l  sono,  altresi',
compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza. 
  3. Il trasferimento dei beni di cui ai commi l e  2  decorre  dalla
data della loro consegna. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10  della  legge  27
          ottobre  1966,  n.  910  (Provvedimenti  per  lo   sviluppo
          dell'agricoltura  nel  quinquennio  1966-1970)   pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1966, n. 278. S.O: 
              «Art.  10(Impianti  di  interesse   pubblico).   -   Il
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a
          provvedere alla realizzazione di  impianti  di  particolare
          interesse  pubblico   per   la   raccolta,   conservazione,
          lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti  agricoli
          e zootecnici, nonche' alla realizzazione di impianti per la
          disinfestazione degli animali e dei prodotti  agricoli  nei
          valichi di frontiera e nei principali porti. 
              L'esecuzione degli impianti  puo'  essere  affidata  in
          concessione agli enti di sviluppo  o,  nelle  zone  in  cui
          questi non operano, a cooperative  o  loro  consorzi  e  ad
          associazioni di produttori agricoli. 
              Per  l'approvazione  dei  progetti,  la  concessione  e
          l'esecuzione  dei  lavori  riguardanti  tali  impianti,  si
          applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di
          bonifica. 
              La gestione degli impianti e' affidata a cooperative, a
          loro  consorzi,  ad  associazioni  di  produttori  agricoli
          nonche'  a   consorzi   appositamente   costituiti   aventi
          prevalente interesse pubblico. 
              La gestione degli impianti di cui al  precedente  comma
          puo' essere affidata anche  a  societa'  per  azioni  nelle
          quali i soggetti ivi indicati  abbiano  una  partecipazione
          superiore al 50 per cento. 
              Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          applicabili anche per gli impianti di  interesse  nazionale
          di cui all'art. 21, secondo comma, ultima parte della legge
          n. 2 giugno 1961, n. 454. 
              Le modalita' da osservarsi per la gestione  senza  fini
          di lucro degli impianti  sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto  con  i
          Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.». 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              -  Il  testo  dell'art.  65  dello   statuto   speciale
          approvato con la legge costituzionale 31 gennaio  1963,  n.
          17 e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  1°
          febbraio 1963, e' il seguente: 
              «Art.  65  -  Con  decreti  legislativi,  sentita   una
          commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno
          stabilite le norme di attuazione  del  presente  statuto  e
          quelle  relative   al   trasferimento   all'amministrazione
          regionale degli  uffici  statali  che  nel  Friuli  Venezia
          Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.». 
              - L'art. 10 della legge 27  ottobre  1966,  n.  910  e'
          riportato nella nota al titolo. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della   legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
          della parte seconda della  Costituzione)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248: 
              «Art. 10  -  1.  Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi
          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge
          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto
          speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.». 
          Note all'art. 1: 
              - L'art. 10 della legge 27  ottobre  1966,  n.  910  e'
          riportato nella nota al titolo.