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LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1

Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  9-2-1966

Art. 10


L'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.
Gli elettori iscritti nelle liste di un Comune ai sensi del predetto articolo 10 sono cancellati da tali liste ed iscritti in quelle del Comune di residenza anagrafica.
Alla cancellazione degli elettori di cui al precedente comma ed alla loro iscrizione nelle liste del Comune di residenza anagrafica si provvede, all'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al primo comma, n. 4, dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.