stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2010, n. 251

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009). (11G0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/2018)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 16-2-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell'articolo 2 della  legge  30  settembre  2004,  n.  252,  e
successive modificazioni; 
  Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto
legislativo  n.  217  del  2005,  che  disciplinano  il  procedimento
negoziale  per  l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica relativo al personale non direttivo e  non  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Viste  le  disposizioni  dell'articolo  35   del   citato   decreto
legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di  costituzione
della delegazione di parte pubblica e  della  delegazione  sindacale,
tra le quali intercorre il procedimento negoziale; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione in data 29 dicembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, relativo  alla  individuazione
della delegazione sindacale che partecipa al  procedimento  negoziale
per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008  -
2009 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al
biennio  economico  2008  -  2009,  sottoscritta,  ai   sensi   delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del  2005,  in
data 26 ottobre 2010 dalla delegazione  di  parte  pubblica  e  dalle
seguenti  organizzazioni   sindacali,   rappresentative   sul   piano
nazionale:  Federazione  Nazionale  Sicurezza  CISL,  FP  CGIL  VV.F.
(Confederazione generale italiana del lavoro -  funzione  pubblica  -
Coordinamento Nazionale dei Vigili del fuoco), UIL PA  VV.F.  (Unione
italiana lavoratori pubblica amministrazione Coordinamento  Nazionale
Vigili del fuoco), RdB  CUB  VV.F.  (Federazione  nazionale  RdB  CUB
Coordinamento   Nazionale   Vigili   del   fuoco),   CONFSAL    VV.F.
(Confederazione sindacati autonomi  dei  lavoratori  dei  Vigili  del
fuoco); 
  Visti l'articolo 3, comma 144, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre  2008,  n.  203,
l'articolo 17, comma 35-quinques, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
  Visto l'articolo 37, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217
del 2005; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 ottobre 2010, con la quale  e'  stata  approvata,  ai
sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217
del 2005, previa verifica  delle  compatibilita'  finanziarie  ed  in
assenza delle osservazioni di cui al comma 3  del  medesimo  articolo
37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non  direttivo  e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  relativa  al
biennio economico 2008 - 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 34 del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217,  il  presente  decreto  si  applica  al  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
ivi compreso il  personale  di  cui  all'articolo  131  del  medesimo
decreto legislativo, esclusi i vigili volontari ausiliari. 
  2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio  2008  al
31 dicembre 2009 per la parte economica. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985 n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. 
              Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  30
          settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina
          in materia di rapporto di impiego del personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco). 
              «Art. 2  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina  dei
          contenuti del rapporto di impiego del personale  del  Corpo
          nazionale dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
          impiego del personale di cui  all'art.  1  e  del  relativo
          trattamento  economico,  secondo  i  seguenti  principi   e
          criteri direttivi: 
              a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione,
          denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico»,  con  la
          previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno  per  il
          personale   attualmente   inquadrato    nelle    qualifiche
          dirigenziali  e  nei  profili  professionali  del   settore
          operativo richiedenti,  ai  fini  dell'accesso,  la  laurea
          specialistica ed eventuali titoli  abilitativi,  e  l'altro
          per il restante personale, distinti anche  con  riferimento
          alla   partecipazione   delle   organizzazioni    sindacali
          rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti
          del rapporto  di  impiego.  Per  ciascun  procedimento,  le
          delegazioni  trattanti  sono  composte:  quella  di   parte
          pubblica,  dal  Ministro  per  la  funzione  pubblica,   in
          qualita' di presidente, dal  Ministro  dell'interno  e  dal
          Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,    o    dai
          sottosegretari di Stato da loro delegati; quella  di  parte
          sindacale,   dai   rappresentanti   delle    organizzazioni
          sindacali   rispettivamente   rappresentative   a   livello
          nazionale, individuate con  decreto  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure  di
          cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165.  I  contenuti  dell'accordo  negoziale  che
          conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
          Presidente della Repubblica, previa  delibera  della  Corte
          dei conti da adottare, secondo le modalita' e  i  contenuti
          di cui all'art. 47, comma 5,  del  decreto  legislativo  30
          marzo   2001,   n.   165,   entro   quindici   giorni   dal
          raggiungimento dell'accordo  stesso.  Sono  demandati  alla
          disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
          attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e  nei
          profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
          fini dell'accesso, la  laurea  specialistica  ed  eventuali
          titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
          accessorio; il  trattamento  economico  di  missione  e  di
          trasferimento e i  buoni  pasto;  il  trattamento  di  fine
          rapporto e le forme pensionistiche complementari; il  tempo
          di  lavoro;  il  congedo  ordinario  e  straordinario;   la
          reperibilita'; l'aspettativa per  motivi  di  salute  e  di
          famiglia; i  permessi  brevi  per  esigenze  personali;  il
          patrocinio legale e la tutela  assicurativa;  le  linee  di
          indirizzo   per    la    formazione    e    l'aggiornamento
          professionale, per la garanzia  e  il  miglioramento  della
          sicurezza sul lavoro e  per  la  gestione  delle  attivita'
          socio-assistenziali  del  personale;  gli  istituti  e   le
          materie di  partecipazione  sindacale  e  le  procedure  di
          raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
          i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
          struttura degli accordi stessi e i rapporti tra  i  diversi
          livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le  materie  di
          partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli
          42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Con
          esclusione  del  tempo  di  lavoro,  formano  oggetto   del
          procedimento negoziale riguardante il restante personale le
          predette materie, nonche'  le  seguenti  altre:  la  durata
          massima dell'orario di lavoro  settimanale,  i  criteri  di
          articolazione   dell'orario   di   lavoro   giornaliero   e
          settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni
          particolari;   il   trattamento   economico    di    lavoro
          straordinario; i criteri per la  mobilita'  a  domanda;  le
          linee di indirizzo di impiego del  personale  in  attivita'
          atipiche; 
              b) rideterminazione dell'ordinamento del  personale  in
          relazione    alle    esigenze    operative,     funzionali,
          tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso: 
              1)  l'introduzione  di   nuovi   istituti   diretti   a
          rafforzare la specificita'  del  rapporto  di  impiego,  in
          aggiunta  ai  peculiari  istituti  gia'  previsti  per   il
          personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  dal
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla  legge  10
          agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore; 
              2)  la  revisione  o   la   soppressione   dei   ruoli,
          qualifiche,  aree  funzionali   e   profili   professionali
          esistenti e l'istituzione  di  nuovi  ruoli  e  qualifiche,
          anche con facolta' di istituire,  senza  oneri  aggiuntivi,
          apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali  e'
          richiesto  il  possesso  di  lauree  specialistiche  e   di
          eventuali   titoli   abilitativi.   Tale   riassetto   puo'
          riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche,  anche  le
          funzioni,  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche,  i
          requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
          avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
          modalita'  di  sviluppo  verticale  e  orizzontale   basate
          principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
          titoli  di  studio  e  sui   percorsi   di   formazione   e
          qualificazione professionali; 
              c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui  alla
          lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo
          del  personale  attualmente  inquadrato  nelle   qualifiche
          dirigenziali  e  nei  profili  professionali  del   settore
          operativo richiedenti,  ai  fini  dell'accesso,  la  laurea
          specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo: 
                  1) l'accesso alla dirigenza riservato al  personale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  possesso  dei
          requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso  alla
          dirigenza e proveniente da qualifiche  per  l'accesso  alle
          quali  e'  richiesto  un  concorso  esterno  riservato   ai
          soggetti in possesso di lauree specialistiche ed  eventuali
          titoli abilitativi, necessari per l'esercizio  di  funzioni
          connesse ai compiti operativi, con  conseguente  esclusione
          di  ogni  possibilita'   di   immissione   dall'esterno   e
          abrogazione dell'art. 41 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 
                  2)  l'individuazione,   nell'organizzazione   degli
          uffici centrali e periferici  del  Ministero  dell'interno,
          degli incarichi e delle funzioni da conferire al  personale
          delle    qualifiche    dirigenziali,     ferma     restando
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  b),
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni; 
                  3) la revisione dei criteri di  attribuzione  degli
          incarichi in relazione alle attitudini individuali  e  alla
          capacita' professionale, alle peculiarita' della  qualifica
          rivestita,  alla  natura  e  alle   caratteristiche   delle
          funzioni da esercitare; 
                  4) che il personale delle  qualifiche  dirigenziali
          possa  essere  temporaneamente  collocato,   entro   limiti
          determinati, non superiori al 5 per cento  della  dotazione
          organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
          di servizio,  in  posizione  di  disponibilita'  anche  per
          incarichi particolari o a  tempo  determinato,  assicurando
          comunque   la   possibilita'   per   l'amministrazione   di
          provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          i posti di funzione non coperti; 
                d)  attuazione   delle   disposizioni   dei   decreti
          legislativi di cui al presente articolo  attraverso  uno  o
          piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi  1
          e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici  mesi
          dalla data di entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi
          stessi; 
                e)   indicazione   esplicita    delle    disposizioni
          legislative abrogate. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco.  Gli  schemi  di
          decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
          e  al  Senato  della  Repubblica  per   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  che  si  esprimono
          entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
          i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
          del parere. 
              3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare  entro
          ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e  integrative  di  questi
          ultimi, nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  e
          delle procedure stabiliti dal presente articolo». 
              - Si riporta il testo degli articoli 34, 35  e  37  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217  (Ordinamento
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  a
          norma dell'art. 2 della legge  n.  30  settembre  2004,  n.
          252): 
              «Art. 34(Ambito di applicazione). - 1.  La  definizione
          degli aspetti economici e di determinati aspetti  giuridici
          del rapporto di impiego del personale non direttivo  e  non
          dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  avviene
          attraverso un apposito procedimento negoziale,  nell'ambito
          del comparto autonomo di  negoziazione  denominato  «vigili
          del fuoco e soccorso pubblico». 
              2. Il procedimento negoziale  di  cui  al  comma  1  si
          conclude con l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, la cui  disciplina  ha  durata  triennale
          tanto per la parte economica che normativa. 
              3.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva  e
          si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 36
          e non disciplinate per il personale  non  direttivo  e  non
          dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  da
          particolari disposizioni di legge, per lo stesso  personale
          si   provvede,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, da adottare ai sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la
          funzione pubblica  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze." 
              «Art. 35 (Delegazioni negoziali). - 1. Il  procedimento
          negoziale intercorre tra una delegazione di parte  pubblica
          composta dal Ministro per  la  funzione  pubblica,  che  la
          presiede, e dai Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e
          delle   finanze,   o   dai    Sottosegretari    di    Stato
          rispettivamente   delegati,   e   una   delegazione   delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale del personale non direttivo e non  dirigente  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  individuate  con
          decreto  del  Ministro  per  la   funzione   pubblica,   in
          conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
          sindacale, misurata tenendo conto del  dato  associativo  e
          del  dato  elettorale;  le  modalita'  di  espressione   di
          quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro
          attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni  di
          parte pubblica e sindacale con  apposito  accordo  recepito
          con il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui
          all'art. 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore
          il decreto del Ministro  per  la  funzione  pubblica  tiene
          conto del solo dato associativo.». 
              «Art. 37 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
          negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione  pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'art. 34, comma 2. Le  trattattive  si  svolgono  tra  i
          soggetti  di  cui  all'art.  35  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. 
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla   base   della   rappresentativita'   accertata   per
          l'ammissione alle trattative ai sensi dell'art. 35, che  le
          organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino
          piu' del  cinquanta  per  cento  come  media  tra  il  dato
          associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta
          per cento del dato elettorale. 
              3. Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 
              4. L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  e  indiretta,  con   l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio. 
              5. Il Consiglio dei  Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'  finanziarie  ed  esaminate   le   eventuali
          osservazioni di  cui  al  comma  3,  approva  l'ipotesi  di
          accordo e il relativo  schema  di  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio  di
          Stato. Nel caso in cui l'accordo  non  sia  definito  entro
          novanta giorni  dall'inizio  delle  procedure,  il  Governo
          riferisce alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai  rispettivi
          regolamenti. 
              6. Nel caso in cui la  Corte  dei  conti,  in  sede  di
          esercizio del  controllo  preventivo  di  legittimita'  sul
          decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o  elementi
          integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge  14
          gennaio 1994,  n.  20,  le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse entro quindici giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  3,  comma  144,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008)». 
              «144. Per  il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per  i
          miglioramenti economici del rimanente personale statale  in
          regime    di    diritto    pubblico    sono     determinate
          complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno  2008  e
          in 229 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009  con
          specifica destinazione, rispettivamente, di 78  milioni  di
          euro e 116 milioni di euro per  il  personale  delle  Forze
          armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  28,  della
          legge 22 dicembre  2008,  n.  203  (  Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2009). 
              « 28. "Per il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per  i
          miglioramenti economici del rimanente personale statale  in
          regime di diritto pubblico, in aggiunta a  quanto  previsto
          dall'art. 3, comma 144, della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244, sono determinate complessivamente in  680  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
          rispettivamente, di 586 milioni di euro  per  il  personale
          delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 35-quinquies,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini». 
              «35-quinquies.  Al  fine  di   riconoscere   la   piena
          valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
          dal personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata  la  spesa  di  15
          milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
          operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente,
          espletato all'esterno, di cui all' art. 4, comma 3-bis, del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 3-bis e  3-ter
          del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, 
              convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio
          2009, n. 2 «Misure urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale». 
              « 3-bis. Le risorse del fondo  istituito  dall'art.  1,
          comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre  2006,
          n.  296,  alimentato   dalle   societa'   aeroportuali   in
          proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile  del  Ministero  dell'interno,  sono  utilizzate,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al  fine
          dell'attuazione  di  patti  per  il  soccorso  pubblico  da
          stipulare,  di  anno  in  anno,  tra  il   Governo   e   le
          organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco per assicurare il miglioramento  della  qualita'  del
          servizio di soccorso prestato dal  personale  del  medesimo
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento
          al  fine  di  assicurare  la  valorizzazione  di  una  piu'
          efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti  da
          destinare  all'istituzione  di  una   speciale   indennita'
          operativa per  il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente
          espletato all'esterno. 
              3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al
          comma 3-bis sono  stabilite  nell'ambito  dei  procedimenti
          negoziali  di  cui  agli  articoli  37  e  83  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 34 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005 n. 217, si veda nelle note alla premessa.