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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal:  21-11-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 83

(( (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). ))
((
1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 82 gli ispettori logistico-gestionali in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica.
f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
))
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.