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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204

Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (10G0223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-7-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  
    VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; 
    VISTA la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante  disposizioni  per
il controllo delle armi; 
    VISTA la legge 18 giugno 1969, n.  323,  recante  rilascio  della
licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo; 
    VISTA la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi, e successive modificazioni; 
    VISTA la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia  di
armi per uso sportivo; 
    VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell'ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251; 
    VISTA  la  legge  6  marzo  1987,  n.  89,  recante,  norme   per
l'accertamento medico  dell'idoneita'  al  porto  delle  armi  e  per
l'utilizzazione di mezzi di segnalazione  luminosi  per  il  soccorso
alpino, e in particolare l'articolo 1; 
    VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157,  recante  norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio, ed in particolare l'articolo 13; 
    VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  527,  recante
attuazione  della  direttiva  91/477/CEE,   relativa   al   controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi; 
    VISTA la legge  16  marzo  2006,  n.  146,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione e dei  Protocolli  della  Nazioni  Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in  particolare
l'articolo 15; 
    VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008,  ed
in particolare gli articoli 1, 2 e 36; 
    VISTA la  direttiva  2008/51/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva  91/477/CEE,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; 
    VISTA la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010; 
    ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 2010; 
    SULLA PROPOSTA del  Ministro  per  le  politiche  europee  e  del
Ministro dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,   dello
sviluppo economico, della difesa e della salute; 
 
                                EMANA 
 
                   il seguente decreto legislativo 
 
 
                               Art. 1. 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
    1. Il presente decreto legislativo integra la disciplina relativa
al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
              -  La  legge  2   ottobre   1967,   n.   895,   recante
          (Disposizioni per il controllo delle  armi)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255. 
              - La legge 18 giugno 1969, n. 323, (Rilascio del  porto
          d'armi per l'esercizio dello sport  del  tiro  a  volo)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1969, n. 170. 
              - La legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni e degli esplosivi) e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105. 
              - La legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme  in  materia  di
          armi  per  uso  sportivo)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 aprile 1986, n. 77. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  250  e  251  del
          decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   (Codice
          dell'ordinamento  militare),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O: 
              «Art. 250 (Campi di tiro a segno). - 1. I campi di tiro
          a segno impiantati a spese dello Stato  sono  compresi  tra
          gli immobili demaniali militari. 
              2.   L'esecuzione   tecnica   dei    lavori    relativi
          all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro
          a segno di cui al comma 1 e' affidata  alla  vigilanza  del
          Ministero della difesa. 
              3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono  dati
          in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di  tiro  a  segno,
          senza ulteriori oneri a carico dello Stato». 
              «Art. 251 (Uso speciale e  obbligatorio  dei  campi  di
          tiro a segno  -  Quota  di  iscrizione). -  1.  Coloro  che
          prestano servizio armato presso  enti  pubblici  o  privati
          sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro  a  segno
          nazionale e devono superare ogni anno un corso  di  lezioni
          regolamentari di tiro a segno. 
              2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro  a
          segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della  richiesta
          del permesso di porto  d'armi  per  la  caccia  o  per  uso
          personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano
          servizio presso le Forze armate dello Stato. 
              3. La quota annua per  l'iscrizione  obbligatoria  alle
          sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate
          ai commi 1 e 2 e' stabilita  in  euro  11,56.  Con  decreto
          dirigenziale della competente direzione del Ministero della
          difesa,  di  concerto  con  i  competenti   dirigenti   dei
          Ministeri dell'interno, della  giustizia,  dell'economia  e
          delle finanze e  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
          forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota,
          sulla base delle variazioni  percentuali  del  costo  della
          vita quale risulta ai fini delle rilevazioni  ISTAT  per  i
          conti economici nazionali pubblicati a marzo di  ogni  anno
          nella relazione sulla situazione economica del  Paese.  Gli
          aumenti decorrono dal 1°  gennaio  dell'anno  successivo  a
          quello di rilevazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art.1 della  legge  6  marzo
          1987 n. 89, (Norme per l'accertamento medico dell'idoneita'
          al porto delle armi  e  per  l'utilizzazione  di  mezzi  di
          segnalazione luminosi per il soccorso  alpino),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1987, n. 64: 
              «Art.  1.  -  1.  Alla  documentazione  richiesta   per
          ottenere la licenza di porto d'armi  deve  essere  allegato
          apposito certificato medico di idoneita'. 
              2. Il Ministro della sanita' fissa, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
          decreto, sentite le  regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  i  criteri  tecnici  generali  per
          l'accertamento  dei  requisiti   psicofisici   minimi   per
          ottenere il certificato medico di idoneita'  per  il  porto
          delle armi." 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  13  della  legge  11
          febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della  fauna
          selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo   venatorio),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  febbraio  1992,  n.
          46, S.O.: 
              «Art.  13   (Mezzi   per   l'esercizio   dell'attivita'
          venatoria). - 1. L'attivita' venatoria  e'  consentita  con
          l'uso del fucile con canna  ad  anima  liscia  fino  a  due
          colpi,  a  ripetizione  e  semiautomatico,  con  caricatore
          contenente  non  piu'  di  due  cartucce,  di  calibro  non
          superiore al 12, nonche' con  fucile  con  canna  ad  anima
          rigata  a  caricamento  singolo  manuale  o  a  ripetizione
          semiautomatica di calibro non inferiore  a  millimetri  5,6
          con bossolo a vuoto di altezza non inferiore  a  millimetri
          40. 
              2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile  a  due  o
          tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia  di
          calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
          calibro non  inferiore  a  millimetri  5,6,  nonche'  l'uso
          dell'arco e del falco. 
              3. I bossoli delle cartucce  devono  essere  recuperati
          dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 
              4. Nella zona faunistica delle Alpi  e'  vietato  l'uso
          del  fucile  con  canna  ad  anima  liscia  a   ripetizione
          semiautomatica  salvo  che  il  relativo   caricatore   sia
          adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 
              5. Sono vietati tutte le  armi  e  tutti  i  mezzi  per
          l'esercizio  venatorio  non  esplicitamente   ammessi   dal
          presente articolo. 
              6. Il titolare della licenza di porto di  fucile  anche
          per  uso  di  caccia  e'   autorizzato,   per   l'esercizio
          venatorio, a  portare,  oltre  alle  armi  consentite,  gli
          utensili  da  punta  e  da  taglio   atti   alle   esigenze
          venatorie.». 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n  527,
          (Attuazione  della   direttiva   91/477/CEE   relativa   al
          controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n.  7,
          S.O. 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 16 marzo  2006,  n.
          146  (Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  e   dei
          Protocolli  delle   Nazioni   Unite   contro   il   crimine
          organizzato   transnazionale,    adottati    dall'Assemblea
          generale il  15  novembre  2000  ed  il  31  maggio  2001),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n.  85,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art 15 (Interventi in materia di armi da fuoco). -  1.
          Al secondo comma dell'art. 35 del testo unico  delle  leggi
          di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18  giugno
          1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  la  parola:
          «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci». 
              2. Al primo  comma  dell'articolo  11  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110,  dopo  la  parola:  «matricola»,  sono
          inserite le seguenti: «, nonche' l'indicazione del luogo di
          produzione e della sigla della  Repubblica  italiana  o  di
          altro Paese, nel caso di importazione  dell'arma  da  Paese
          esterno all'Unione europea». 
              - Si riporta il testo deglli articoli 1, 2 e  36  della
          legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per  l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee -  legge  comunitaria  2008),  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3. relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). -1. Salvi  gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
              c) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; 
              d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183; 
              e)   all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
              f) nella predisposizione  dei  decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) quando non siano d'ostacolo  i  diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              «Art. 36 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/51/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 maggio 2008, che  modifica  la  direttiva
          91/477/CEE   del   Consiglio,   relativa    al    controllo
          dell'acquisizione e della detenzione di armi). -  1.  Nella
          predisposizione del decreto  legislativo  per  l'attuazione
          della direttiva 2008/51/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 21 maggio 2008, che  modifica  la  direttiva
          91/477/CEE   del   Consiglio,   relativa    al    controllo
          dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo e'
          tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all' art. 2,  anche  i  seguenti  ulteriori
          principi e criteri direttivi: 
              a) prevedere la definizione delle armi da fuoco,  delle
          loro parti, delle loro parti essenziali e delle  munizioni,
          nonche' delle armi per uso  scenico  e  disattivate,  degli
          strumenti  per  la  segnalazione  acustica  e  per   quelle
          comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando
          le modalita' per assicurarne il piu' efficace controllo; 
              b) adeguare la disciplina relativa  all'iscrizione  nel
          Catalogo nazionale delle armi comuni  da  sparo,  anche  al
          fine di assicurare, in armonia con  le  disposizioni  della
          Convenzione sul reciproco riconoscimento delle  punzonature
          di  prova  delle  armi  da  fuoco  portatili,  adottata   a
          Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12  dicembre
          1973, n. 993, la pronta tracciabilita' delle armi da fuoco,
          delle loro parti,  delle  loro  parti  essenziali  e  delle
          munizioni; 
              c)  razionalizzare  e  semplificare  le  procedure   in
          materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro  parti
          essenziali e  delle  munizioni,  attribuendo  al  Ministero
          dell'interno  le  relative  competenze   di   indirizzo   e
          vigilanza,  al  fine  della  pronta  tracciabilita'  e  del
          controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio
          di speciali autorizzazioni su tutte le attivita' di tiro  e
          sulla ricarica delle munizioni; 
              d) prevedere  la  graduale  sostituzione  dei  registri
          cartacei   con   registrazioni   informatizzate   ai   fini
          dell'attivita' di annotazione delle operazioni  giornaliere
          svolte, richieste ai titolari  delle  licenze  di  pubblica
          sicurezza concernenti le armi e  le  munizioni,  garantendo
          l'interoperabilita' con i  relativi  sistemi  automatizzati
          del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati  per
          un  periodo   minimo   di   cinquanta   anni   dalla   data
          dell'annotazione stessa; 
              e) prevedere il controllo dell'immissione  sul  mercato
          civile  di  armi  da   fuoco   provenienti   dalle   scorte
          governative,  nonche'  procedure  speciali  per   la   loro
          catalogazione e marcatura; 
              f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione
          e la verifica delle  armi  semiautomatiche  di  derivazione
          militare, anche ai fini  dell'autorizzazione  per  la  loro
          detenzione; 
              g) adeguare la disciplina in materia di  tracciabilita'
          e tutela delle armi antiche,  artistiche  e  rare  e  delle
          relative  attivita'  di  raccolta  ai  fini   culturali   e
          collezionistici; 
              h) determinare le procedure, ordinarie e speciali,  per
          l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso
          la previsione  dei  requisiti  necessari,  anche  fisici  e
          psichici,  degli  interessati   all'acquisizione   e   alla
          detenzione di armi, al fine di  evitare  pericoli  per  gli
          stessi, nonche'  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,
          prevedendo a tal fine un'idonea informazione  alle  persone
          conviventi con il richiedente e anche lo  scambio  protetto
          dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale
          e gli uffici delle Forze  dell'ordine,  utili  a  prevenire
          possibili abusi da parte di soggetti detentori di  armi  da
          fuoco; 
              i) adeguare la disciplina per il  rilascio,  rinnovo  e
          uso della Carta europea d'arma da fuoco; 
              l)  disciplinare,  nel  quadro   delle   autorizzazioni
          contemplate nell'art. 31 del testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n.  773,  le  licenze  di  polizia  per  l'esercizio  delle
          attivita'   di   intermediazione   delle   armi    e    per
          l'effettuazione delle singole operazioni; 
              m)  prevedere   specifiche   norme   che   disciplinino
          l'utilizzazione, il trasporto, il deposito  e  la  custodia
          delle  armi,  anche  al  fine   di   prevenirne   furti   o
          smarrimenti; 
              n) prevedere l'introduzione  di  sanzioni  penali,  nei
          limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed
          alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le  infrazioni  alle
          disposizioni della  legislazione  nazionale  di  attuazione
          della direttiva 2008/51/CE. 
              2. Dall'attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
              3.  Agli  adempimenti  derivanti  dall'esercizio  della
          delega di  cui  al  presente  articolo  le  Amministrazioni
          interessate provvedono con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              - La direttiva 2008/51/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          8 luglio 2008, n. L 179.