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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 198

Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. (10G0219)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal: 15-12-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno
2008, relativa alla concorrenza  sui  mercati  delle  apparecchiature
terminali di telecomunicazioni, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea n. 162 del 21 giugno 2008; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in
materia  di  allacciamenti  e  collaudi  degli  impianti   telefonici
interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
23 maggio 1992, n. 314, concernente regolamento recante  disposizioni
di attuazione della legge 28  marzo  1991,  n.  109,  in  materia  di
allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  maggio  2001,  n.  269,  recante
attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante  le  apparecchiature
radio,  le  apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione  ed  il
reciproco riconoscimento della loro conformita'; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, concernente regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico, in attuazione dell'articolo  1,  comma  16,
del  decreto-legge  16  maggio   2008,   n.   85,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell'articolo 74
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  in  data  7
maggio  2009  recante  individuazione   degli   uffici   di   livello
dirigenziale non generale, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: 
    a) apparecchiature terminali: 
      1) le apparecchiature allacciate direttamente o  indirettamente
all'interfaccia  di  una  rete  pubblica  di  telecomunicazioni   per
trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi  di
allacciamento, diretto o indiretto, esso puo' essere  realizzato  via
cavo, fibra  ottica  o  via  elettromagnetica;  un  allacciamento  e'
indiretto se l'apparecchiatura  e'  interposta  fra  il  terminale  e
l'interfaccia della rete pubblica; 
      2)  le  apparecchiature  delle   stazioni   terrestri   per   i
collegamenti via satellite; 
    b) apparecchiature delle stazioni terrestri  per  i  collegamenti
via satellite: le apparecchiature che possono essere  usate  soltanto
per trasmettere o per trasmettere e ricevere,  «ricetrasmittenti»,  o
unicamente per ricevere, «riceventi», segnali  di  radiocomunicazioni
via satelliti o altri sistemi nello spazio; 
    c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede
diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione,
di   allacciamento,   di   installazione   o   di   manutenzione   di
apparecchiature terminali di telecomunicazione. 
  2. Gli operatori  economici  hanno  il  diritto  di  importare,  di
commercializzare, di installare e di  allacciare  le  apparecchiature
terminali  e  le  apparecchiature  delle  stazioni  terrestri  per  i
collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere
alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza  degli  operatori
delle reti di comunicazione elettronica, come  definiti  all'articolo
4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001,  n.  269,  per  la
costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l'obbligo
di pubblicazione delle caratteristiche materiali  delle  medesime  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2,  del  citato  decreto  legislativo  9
maggio 2001, n. 269. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2008/63/CE e' pubblicata in G.U.C.E.  n.
          L.162 del 21 giugno 2008. 
              - La legge 28 marzo 1991, n. 109, abrogata dal presente
          decreto, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  6  aprile
          1991, n. 81. 
              - La direttiva 88/301/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          27 maggio 1988, n. 131. 
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle  poste   e   delle
          telecomunicazioni 23 maggio 1992,  n.  314,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1992, n. 140, S.O. 
              - Il decreto legislativo 9  maggio  2001,  n.  269,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n.  156,
          S.O. 
              - La direttiva 1999/5/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
          aprile 1999, n. L 91. 
              - Il decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre  2003,  n.
          214, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          novembre  2008,  n.  197,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, S.O. 
              - L'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008,
          n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
          2008, n. 121, cosi' recita: 
              «16. In  attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
          presente  decreto  e  limitatamente  alle  strutture  delle
          Amministrazioni per le quali e' previsto  il  trasferimento
          delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
          4 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  sono
          ridefiniti gli assetti organizzativi e  il  numero  massimo
          delle strutture di primo livello, in  modo  da  assicurare,
          fermi restando i conseguenti processi  di  riallocazione  e
          mobilita' del personale, che al  termine  del  processo  di
          riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per  cento,  per
          le  nuove  strutture,  la  somma  dei  limiti  delle  spese
          strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per
          i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.». 
              - L'art. 74 del deceto-legge 25  giugno  2008,  n.  12,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, cosi' recita: 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
              - La legge 7 luglio 2009, n. 88,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - L'art. 4, commi 2 e  3,  del  decreto  legislativo  9
          maggio 2001, n. 269, citato nelle premesse, cosi' recita: 
              «2. Il  Ministero  delle  comunicazioni  notifica  alla
          Commissione europea i tipi di interfaccia offerti in Italia
          dagli operatori delle reti pubbliche di  telecomunicazione.
          Con uno o piu' regolamenti  da  adottare  con  decreto  del
          Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art.  17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
          modalita' con le quali gli operatori informano il Ministero
          delle  comunicazioni  e  rendono  pubbliche  le  specifiche
          tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al
          pubblico  i  servizi  forniti  mediante  dette   interfacce
          nonche' i relativi aggiornamenti. 
              3.  Sono  soggetti  all'obbligo  di  comunicazione   al
          Ministero delle  comunicazioni  e  di  pubblicazione  delle
          interfacce: 
                a)  i  gestori  diretti,  cioe'  gli  operatori   che
          forniscono  un  servizio  pubblico   di   telecomunicazioni
          attraverso una  rete  a  cui  i  terminali  possono  essere
          connessi o attraverso una  interfaccia  di  rete  fisica  o
          attraverso una interfaccia radio; 
                c) i gestori indirettamente  connessi,  cioe'  quegli
          operatori di rete pubblica che forniscono servizi  a  terzi
          mediante contratto, ma  che  non  offrono  una  interfaccia
          diretta di rete; 
                d)  i  fornitori  di  servizi  pubblici,  cioe'   gli
          operatori    che    forniscono    servizi    pubblici    di
          telecomunicazioni mediante uno o piu'  apparecchi  connessi
          alla rete pubblica ma che  non  gestiscono  in  proprio  la
          rete.».