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DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 269

Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2016)
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Testo in vigore dal:  15-7-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128))
.
2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Con uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce nonché i relativi aggiornamenti.
((7))
3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce:
a) i gestori diretti, cioè gli operatori che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i terminali possono essere connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica o attraverso una interfaccia radio;
c) i gestori indirettamente connessi, cioè quegli operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che non offrono una interfaccia diretta di rete;
d) i fornitori di servizi pubblici, cioè gli operatori che forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o più apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete.
((7))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128))
.

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 22 giugno 2016, n. 128, ha disposto (con l'art. 50, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 è abrogato ad eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3; dette disposizioni restano in vigore in quanto connesse all'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198".