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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 193

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di edilizia residenziale pubblica. (10G0215)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2010
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-12-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio  1982,
n. 182; 
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 10 marzo 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture  e  dei
trasporti e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 febbraio 1982, n. 182, e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  63-bis  (Edilizia  residenziale  pubblica).  -  1.  Spettano
inoltre alla Regione autonoma Valle  d'Aosta,  con  riferimento  alle
peculiari caratteristiche orografiche  ed  altimetriche  del  proprio
territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente
stabiliti dallo Stato, le funzioni e i compiti in materia di edilizia
residenziale pubblica relativi: 
    a) alla definizione di livelli ulteriori del servizio  abitativo,
nonche'  degli  standard  di  qualita'  degli  alloggi  di   edilizia
residenziale pubblica; 
    b) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato
delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli  interventi
concernenti il sostegno finanziario al reddito. 
  2. Le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio  delle  funzioni
di cui al comma 1 sono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione
autonoma Valle d'Aosta e non  possono  comunque  essere  inferiori  a
quelle che spetterebbero alla Regione secondo gli ordinari riparti.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2010 
 
              Il Presidente del Senato della Repubblica 
   nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, 
            ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione 
 
                              SCHIFANI 
 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale 
 
                                  Matteoli,      Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
          Avvertenza: 
              Il    testo    delle    note    e'    stato    redatto,
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
          (Statuto speciale per  la  Valle  d'Aosta),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. 
              - Il  testo  dell'art.  48-bis  della  legge  medesima,
          introdotto  dall'art.  3  della  legge  costituzionale   23
          settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 226 del 25 settembre 1993), e' il seguente: 
              «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli  schemi   legislativi   sono   elaborati   da   una
          commissione paritetica composta  da  sei  membri  nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          febbraio 1982, n. 182 (Norme di  attuazione  dello  statuto
          speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla
          regione delle disposizioni del decreto del Presidente della
          Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616  e  della  normativa
          relativa  agli  enti  soppressi  con   l'art.   1-bis   del
          decreto-legge 18 agosto  1978,  n.  481,  convertito  nella
          legge 21 ottobre 1978, n. 641) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1982, n. 114. 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          febbraio 1982, n. 182 e' citato nelle note alle premesse.