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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982, n. 182

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2010)
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Testo in vigore dal:  12-5-1982

Art. 63

Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica


Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
È trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.
Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nella attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 70 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.