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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 178

Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. (10G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2022)
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Testo in vigore dal:  17-11-2010 al: 2-2-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 maggio 2010;
Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l'applicazione di un regime transitorio in quanto fino all'attuazione del nuovo regime non può che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall'ordinamento italiano, l'unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee):
«Art. 20-bis. Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE. - 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo"»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), 1è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di, opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione: della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante, contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 1e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed, anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento , e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso; prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle, modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante";
c) all'articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».
2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice.
3. All'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135».
4. All' articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta testo dell'articolo 55 del Codice in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni:
«Art. 55. Elenco abbonati e servizi di consultazione.
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del Codice, e fintantochè il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, al servizio, di consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
5. L'Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro Comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma .1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero di cui all'articolo 80.
7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinchè venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno http://bd01.leggiditalia.it/cgi- bin/FuiShow?NAVIPOS.=1 & DS POS=0 & KEY=01LX0000157574ART56
& FT CID=276349 & 0PERA=01 - 8.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».
Note all'art. 1:
- Il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 3 giugno 2003, n. 196, è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 129. Elenchi di abbonati. 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 130, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.».