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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 settembre 2010, n. 173

Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808. (10G0194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2010
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 10-11-2010
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti  per
l'attuazione  degli   interventi   finalizzati   allo   sviluppo   ed
all'accrescimento di  competitivita'  delle  industrie  operanti  nel
settore aeronautico; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, del
30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia  di
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del
6 agosto 2008 relativo alla compatibilita'  di  alcune  categorie  di
aiuti con il mercato comune in applicazione degli articoli  87  e  88
del trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  18
aprile 2005 relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria  dei
criteri di individuazione di  piccole  e  medie  imprese,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  recante  tra
l'altro disposizioni in  materia  di  organizzazione  e  di  funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto l'articolo 1, comma 845, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, che, nel quadro delle azioni  volte  a  perseguire  la  maggiore
efficacia  del  sostegno  all'innovazione  industriale,  prevede   la
definizione con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
appositi regimi di aiuto in conformita' alla disciplina comunitaria; 
  Considerato che le linee guida fissate  dai  Capi  di  Stato  e  di
Governo dell'Unione europea riuniti a Lisbona nel marzo  2000  -  nel
ritenere  lo  stimolo   alla   conoscenza   ed   all'innovazione   un
irrinunciabile  fattore  propulsivo  alla  crescita   sostenibile   -
rappresentano  l'esigenza,  ai  fini   dell'obiettivo   di   rilancio
dell'economia europea, di un particolare impegno  per  promuovere  la
ricerca  e  la  crescita  degli   investimenti   e   dell'occupazione
attraverso la valorizzazione del capitale umano; 
  Considerato che - restando la sicurezza nazionale nella  competenza
di ciascun Stato membro dell'Unione europea  -  gli  indirizzi  e  le
finalita' generali di protezione degli interessi politici,  militari,
economici, scientifici ed industriali  dell'Italia  saranno  regolati
con apposito regolamento; 
  Considerato che per il rilancio della competitivita' dell'industria
italiana  e'  necessario  favorire  una   strategia   di   promozione
dell'innovazione  industriale  finalizzata  allo  sviluppo  di  nuove
produzioni nei settori ad alto  contenuto  tecnologico,  al  migliore
inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione  in
posizioni non subalterne ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e
media impresa con l'obiettivo di valorizzare le punte  di  eccellenza
che l'Italia e', anche potenzialmente, in grado di esprimere; 
  Considerato  che  e'  necessario   conciliare   la   normativa   di
applicazione con il quadro primario della  legge  n.  808  del  1985,
positivamente valutata dalla Commissione europea con lettere  del  14
maggio 1986 e  del  20  dicembre  2002,  tenendo  conto  della  nuova
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato  alla  ricerca  e
sviluppo; 
  Ritenuto   che,   al   fine   dell'ottimizzazione   dell'intervento
sussidiario del Ministero  dello  sviluppo  economico  finalizzato  a
promuovere l'innovazione del  patrimonio  tecnologico  dell'industria
aerospaziale e conseguentemente la competitivita'  della  stessa,  e'
opportuno assicurare nell'applicazione della legge n. 808 del 1985: 
    a)  il  rafforzamento  della   selettivita'   del   processo   di
individuazione dei progetti eleggibili  operando  una  revisione  dei
criteri di selezione; 
    b) la modulazione diversificata dei livelli di incentivazione dei
progetti aeronautici considerando gli elementi rappresentativi  dello
sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni; 
    c) l'ulteriore riarticolazione  degli  interventi  tenendo  conto
delle  vitali  esigenze  del  patrimonio  tecnologico  e   produttivo
nazionale alla luce sia delle esigenze connesse  alla  sicurezza  sia
del contesto del mercato unico e della progressiva integrazione delle
aziende in nuovi soggetti operanti in via prioritaria  a  livello  di
Unione europea; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2008)3359  del  1°
luglio 2008 con la quale l'aiuto di Stato n. N101/2008 Italia - aiuto
alla ricerca e sviluppo al settore aeronautico -  e'  stato  ritenuto
compatibile con il trattato CE in virtu' dell'articolo 87,  paragrafo
3, lettera c); 
  Udito il parere n. 3299/2008 del Consiglio di Stato, espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno
2009; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota del 2 dicembre 2009; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Obiettivi e finalita' 
 
  1.  Le  premesse  costituiscono  parte  integrante   del   presente
regolamento. 
  2. Il presente regolamento determina  le  forme,  i  criteri  e  le
modalita' procedurali degli interventi del Ministero  dello  sviluppo
economico volti  a  promuovere,  per  le  finalita'  della  legge  24
dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo  nel  settore
aerospaziale anche in modo da adeguare pienamente il regime  relativo
a tali interventi alla disciplina comunitaria sugli  aiuti  di  Stato
alla ricerca in vigore dal 1° gennaio 2007. 
  3. Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del  1985  hanno  per
finalita' l'integrazione in via sussidiaria  dell'investimento  delle
imprese che operano in Italia con attivita'  principale  nel  settore
aerospaziale, per la realizzazione - preferibilmente  nell'ambito  di
programmi  internazionali,  o  europei,  sulla  base  di  accordi  di
collaborazione industriale - di progetti di  ricerca  e  sviluppo  in
aree nelle quali l'industria italiana appare in  grado  di  esprimere
eccellenze tali da consentirle di operare con  ruoli  non  subalterni
nella competizione internazionale. 
  4. I predetti interventi consentiranno la tempestiva  realizzazione
di tali  progetti  in  modo  da  agevolare  il  consolidamento  e  la
valorizzazione del patrimonio tecnologico nazionale  nello  specifico
settore, anche con l'obiettivo di promuovere la  fertilizzazione  del
sistema industriale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo. 
              - La  legge  24  dicembre  1985,  n.  808,  concernente
          «Interventi  per   lo   sviluppo   e   l'accrescimento   di
          competitivita'  delle  industrie   operanti   nel   settore
          aeronautico» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  5
          dell'8 gennaio 1986. 
          Note alle premesse. 
              - La comunicazione  della  Commissione  europea  2006/C
          323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti
          di Stato a favore di ricerca, sviluppo  e  innovazione»  e'
          stata pubblicata nella G.U. C 323 del 30 dicembre 2006. 
              - Il regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione
          europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie  di
          aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione
          degli articoli 87 e 88 del trattato  (Regolamento  generale
          di esenzione per categoria) e' stato pubblicato nella  G.U.
          L 214 del 9 agosto 2008. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche» e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001  -  supplemento
          ordinario n. 112. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          novembre   2008,   n.   197,   recante   «Regolamento    di
          riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  294  del  17
          dicembre 2008 - supplemento ordinario n. 277. 
              - Il testo del comma 845 dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007)»  (pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  299  del  27  dicembre  2006  -  supplemento
          ordinario n. 244), e' il seguente: 
              «845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
          decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita'
          alla normativa comunitaria. Lo  stesso  Ministro  riferisce
          annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano  sui  criteri   utilizzati   per
          l'individuazione dei progetti e delle azioni,  sullo  stato
          degli interventi finanziati e sul grado  di  raggiungimento
          degli obiettivi, allegando il prospetto inerente  le  spese
          sostenute per la gestione, che  sono  poste  a  carico  dei
          singoli progetti nel limite massimo  del  5  per  cento  di
          ciascuno stanziamento.». 
              - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988 - supplemento ordinario  n.  86),  e'  il
          seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale». 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti della legge 24  dicembre  1985,  n.
          808, si veda le note al titolo.