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LEGGE 24 dicembre 1985, n. 808

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  23-1-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e beneficiari degli interventi


Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.
Ai sensi della presente legge sono considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana:
1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;
2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;
3) l'accrescimento di competitività in campo internazionale;
4) l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE;
5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.
Possono accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché di parti degli stessi.