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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 168

Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. (10G0189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2010
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-10-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 23-bis e, in particolare, i commi 4-bis e 10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 29 aprile 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2010 
  Sulla proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  di
seguito denominato «articolo 23-bis», si applica ai servizi  pubblici
locali  di  rilevanza  economica,  di  seguito  denominati   «servizi
pubblici locali». 
  2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano
ferme l'autonomia  gestionale  del  soggetto  gestore,  la  piena  ed
esclusiva proprieta'  pubblica  delle  risorse  idriche,  nonche'  la
spettanza esclusiva alle  istituzioni  pubbliche  del  governo  delle
risorse  stesse,  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma   1-ter,   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
  3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento: 
    a) il servizio di  distribuzione  di  gas  naturale,  di  cui  al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
    b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di  cui  al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004,
n. 239; 
    c) il servizio di trasporto  ferroviario  regionale,  di  cui  al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
    d) la gestione delle farmacie  comunali,  di  cui  alla  legge  2
aprile 1968, n. 475; 
    e) i servizi strumentali all'attivita' o al  funzionamento  degli
enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i  decreti  aventi  forza  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   23-bis   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria»,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147: 
              «Art. 23-bis  (Servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
          economica) -  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo
          disciplinano  l'affidamento  e  la  gestione  dei   servizi
          pubblici locali di  rilevanza  economica,  in  applicazione
          della disciplina comunitaria e al fine di favorire la  piu'
          ampia diffusione dei principi di concorrenza,  di  liberta'
          di stabilimento e di  libera  prestazione  dei  servizi  di
          tutti gli operatori economici interessati alla gestione  di
          servizi di interesse generale in ambito locale, nonche'  di
          garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita'
          ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello
          essenziale delle prestazioni, ai sensi dell' articolo  117,
          secondo  comma,  lettere  e)  e  m),  della   Costituzione,
          assicurando un adeguato livello  di  tutela  degli  utenti,
          secondo i principi di  sussidiarieta',  proporzionalita'  e
          leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel  presente
          articolo si applicano a tutti i servizi pubblici  locali  e
          prevalgono sulle relative discipline di  settore  con  esse
          incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo  46-bis
          del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  in
          materia di distribuzione di gas naturale,  le  disposizioni
          del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge
          23 agosto 2004, n. 239,  in  materia  di  distribuzione  di
          energia elettrica, le disposizioni  della  legge  2  aprile
          1968, n. 475, relativamente alla  gestione  delle  farmacie
          comunali,  nonche'  quelle  del  decreto   legislativo   19
          novembre 1997, n. 422, relativamente  alla  disciplina  del
          trasporto ferroviario regionale.  Gli  ambiti  territoriali
          minimi di cui al comma 2 del citato  articolo  46-bis  sono
          determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro  dello
          sviluppo economico, di  concerto  con  il  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281,  e  successive  modificazioni,  e  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas,  tenendo  anche  conto  delle
          interconnessioni degli  impianti  di  distribuzione  e  con
          riferimento alle specificita' territoriali e al numero  dei
          clienti finali. In  ogni  caso  l'ambito  non  puo'  essere
          inferiore al territorio comunale. 
              2. Il conferimento della gestione dei servizi  pubblici
          locali avviene, in via ordinaria: 
                a)  a  favore  di  imprenditori  o  di  societa'   in
          qualunque forma costituite individuati  mediante  procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          del Trattato che istituisce  la  Comunita'  europea  e  dei
          principi generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in
          particolare,  dei  principi  di  economicita',   efficacia,
          imparzialita',  trasparenza,  adeguata   pubblicita',   non
          discriminazione,    parita'    di    trattamento,     mutuo
          riconoscimento e proporzionalita'; 
                b) a  societa'  a  partecipazione  mista  pubblica  e
          privata, a condizione che la selezione  del  socio  avvenga
          mediante procedure competitive ad  evidenza  pubblica,  nel
          rispetto dei principi di cui  alla  lettera  a),  le  quali
          abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
          l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
          gestione del servizio e che al  socio  sia  attribuita  una
          partecipazione non inferiore al 40 per cento. 
              3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di
          cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa  di
          peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
          geomorfologiche del contesto territoriale  di  riferimento,
          non permettono un efficace  e  utile  ricorso  al  mercato,
          l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale
          interamente pubblico,  partecipata  dall'ente  locale,  che
          abbia i requisiti  richiesti  dall'ordinamento  comunitario
          per la gestione cosiddetta  "in  house"  e,  comunque,  nel
          rispetto  dei  principi  della  disciplina  comunitaria  in
          materia di controllo analogo sulla societa' e di prevalenza
          dell'attivita' svolta dalla stessa con l'ente  o  gli  enti
          pubblici che la controllano. 
              4. Nei casi di cui al comma 3,  l'ente  affidante  deve
          dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in  base
          ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una
          relazione contenente  gli  esiti  della  predetta  verifica
          all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  per
          l'espressione di un parere  preventivo,  da  rendere  entro
          sessanta giorni dalla ricezione della  predetta  relazione.
          Decorso il termine, il parere,  se  non  reso,  si  intende
          espresso in senso favorevole. 
              4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono  le
          soglie oltre le quali gli affidamenti di  servizi  pubblici
          locali assumono  rilevanza  ai  fini  dell'espressione  del
          parere di cui al comma 4. 
              5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la
          loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 
              6. E' consentito l'affidamento simultaneo con  gara  di
          una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi  in  cui
          possa essere dimostrato che tale scelta sia  economicamente
          vantaggiosa. In questo  caso  la  durata  dell'affidamento,
          unica per tutti i servizi, non puo' essere  superiore  alla
          media calcolata sulla base della durata  degli  affidamenti
          indicata dalle discipline di settore. 
              7. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze  e  d'intesa   con   la   Conferenza
          unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  possono
          definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini
          di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire  lo
          sfruttamento delle economie di scala e di scopo e  favorire
          una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento  dei
          servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole
          nel  quadro  di  servizi  piu'  redditizi,  garantendo   il
          raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello
          di impianto per piu' soggetti gestori e la copertura  degli
          obblighi di servizio universale. 
              8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi
          a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente: 
                a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008
          affidate conformemente ai principi comunitari in materia di
          cosiddetta "in house" cessano,  improrogabilmente  e  senza
          necessita' di deliberazione da parte  dell'ente  affidante,
          alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla  scadenza
          prevista dal contratto di servizio a condizione  che  entro
          il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il  40
          per cento del capitale attraverso le modalita' di cui  alla
          lettera b) del comma 2; 
                b) le gestioni affidate  direttamente  a  societa'  a
          partecipazione  mista  pubblica  e  privata,   qualora   la
          selezione  del  socio  sia  avvenuta   mediante   procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          di cui alla lettera a) del comma 2, le  quali  non  abbiano
          avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di  socio  e
          l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
          del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita'
          di apposita deliberazione dell'ente  affidante,  alla  data
          del 31 dicembre 2011; 
                c) le gestioni affidate  direttamente  a  societa'  a
          partecipazione  mista  pubblica  e  privata,   qualora   la
          selezione  del  socio  sia  avvenuta   mediante   procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano  avuto
          ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di  socio  e
          l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
          del servizio, cessano alla scadenza prevista nel  contratto
          di servizio; 
                d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
          ottobre 2003 a  societa'  a  partecipazione  pubblica  gia'
          quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
          ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla
          scadenza prevista nel contratto di servizio,  a  condizione
          che   la   partecipazione   pubblica   si   riduca    anche
          progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica
          ovvero forme di  collocamento  privato  presso  investitori
          qualificati e  operatori  industriali,  ad  una  quota  non
          superiore al 40 per cento entro il 30  giugno  2013  e  non
          superiore al 30 per cento entro il 31  dicembre  2015;  ove
          siffatte condizioni non  si  verifichino,  gli  affidamenti
          cessano improrogabilmente e senza  necessita'  di  apposita
          deliberazione dell'ente  affidante,  rispettivamente,  alla
          data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015; 
                e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di
          cui alle lettere da a) a d) cessano comunque  entro  e  non
          oltre la data del 31 dicembre  2010,  senza  necessita'  di
          apposita deliberazione dell'ente affidante. 
              9. Le societa', le  loro  controllate,  controllanti  e
          controllate  da  una  medesima  controllante,   anche   non
          appartenenti a Stati membri dell'Unione  europea,  che,  in
          Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
          di legge, di atto amministrativo o  per  contratto  servizi
          pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto,  di  una
          procedura non ad evidenza  pubblica  ovvero  ai  sensi  del
          comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata  la
          gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
          patrimoniali   degli   enti   locali,   qualora    separata
          dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non  possono
          acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
          territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita'  per
          altri  enti  pubblici  o  privati,  ne'  direttamente,  ne'
          tramite loro controllanti o altre  societa'  che  siano  da
          essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
          divieto di cui al primo periodo opera per tutta  la  durata
          della gestione e non si applica alle  societa'  quotate  in
          mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della
          lettera b) del comma 2. I soggetti  affidatari  diretti  di
          servizi pubblici  locali  possono  comunque  concorrere  su
          tutto il territorio nazionale alla  prima  gara  successiva
          alla cessazione del  servizio,  svolta  mediante  procedura
          competitiva ad  evidenza  pubblica,  avente  ad  oggetto  i
          servizi da essi forniti. 
              10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti
          con le regioni ed entro il 31  dicembre  2009,  sentita  la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,   nonche'    le    competenti    Commissioni
          parlamentari, adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'
          articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          al fine di: 
                a)   prevedere   l'assoggettamento    dei    soggetti
          affidatari cosiddetti in house di servizi  pubblici  locali
          al  patto  di  stabilita'  interno,  tenendo  conto   delle
          scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte  delle
          societa' in house e delle societa' a  partecipazione  mista
          pubblica e privata di procedure ad  evidenza  pubblica  per
          l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; 
                b)  prevedere,  in   attuazione   dei   principi   di
          proporzionalita' e di adeguatezza di cui all' articolo  118
          della Costituzione, che i comuni con un limitato numero  di
          residenti  possano  svolgere  le  funzioni  relative   alla
          gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; 
                c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di
          regolazione e le funzioni di gestione dei servizi  pubblici
          locali, anche  attraverso  la  revisione  della  disciplina
          sulle incompatibilita'; 
                d)  armonizzare  la  nuova  disciplina  e  quella  di
          settore applicabile ai  diversi  servizi  pubblici  locali,
          individuando le  norme  applicabili  in  via  generale  per
          l'affidamento  di  tutti  i  servizi  pubblici  locali   di
          rilevanza  economica  in  materia  di  rifiuti,  trasporti,
          energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua; 
                e) (abrogata); 
                f)  prevedere   l'applicazione   del   principio   di
          reciprocita' ai fini dell'ammissione alle gare  di  imprese
          estere; 
                g) limitare,  secondo  criteri  di  proporzionalita',
          sussidiarieta' orizzontale e razionalita' economica, i casi
          di gestione in  regime  d'esclusiva  dei  servizi  pubblici
          locali, liberalizzando le  altre  attivita'  economiche  di
          prestazione di servizi  di  interesse  generale  in  ambito
          locale compatibili con  le  garanzie  di  universalita'  ed
          accessibilita' del servizio pubblico locale; 
                h)  prevedere  nella  disciplina  degli   affidamenti
          idonee forme  di  ammortamento  degli  investimenti  e  una
          durata degli affidamenti strettamente proporzionale  e  mai
          superiore ai tempi di recupero degli investimenti; 
                i)  disciplinare,  in  ogni  caso  di  subentro,   la
          cessione dei beni, di proprieta'  del  precedente  gestore,
          necessari per la prosecuzione del servizio; 
                l)  prevedere  adeguati  strumenti  di   tutela   non
          giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; 
                m) individuare espressamente  le  norme  abrogate  ai
          sensi del presente articolo. 
              11.  L'articolo  113  del  testo  unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le
          disposizioni di cui al presente articolo. 
              12. Restano salve  le  procedure  di  affidamento  gia'
          avviate alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 25
          settembre 2009,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni
          urgenti per  l'attuazione  di  obblighi  comunitari  e  per
          l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25
          settembre 2009, n. 223: 
              «Art. 15 (Adeguamento alla  disciplina  comunitaria  in
          materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica).
          - 1. (omissis). 
              1-bis. Ai fini  dell'applicazione  dell'  art.  23-bis,
          comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, come sostituito  dal  comma  1  del  presente
          articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  sono  fatti  salvi,  nel
          rispetto delle attribuzioni previste  dagli  statuti  delle
          predette regioni e province autonome e dalle relative norme
          di attuazione,  i  contratti  di  servizio  in  materia  di
          trasporto pubblico locale su gomma di cui all'art. 61 della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del
          servizio idrico integrato di cui all'art. 23-bis del citato
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire
          nel rispetto  dei  principi  di  autonomia  gestionale  del
          soggetto  gestore  e  di  piena  ed  esclusiva   proprieta'
          pubblica delle  risorse  idriche,  il  cui  governo  spetta
          esclusivamente alle istituzioni pubbliche,  in  particolare
          in  ordine  alla  qualita'  e  prezzo  del   servizio,   in
          conformita' a quanto previsto  dal  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.   152,   garantendo   il   diritto   alla
          universalita' ed accessibilita' del servizio. 
              2. All'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile
          2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2009, n. 77, il quarto periodo e' soppresso. 
              2-bis. All' art. 195,  comma  2,  lettera  e),  secondo
          periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le
          parole: "diciotto mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "due anni". 
              2-ter. All' art. 6, comma 1, lettera  p),  del  decreto
          legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre
          2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010". 
              2-quater. All' art. 8-sexies, comma 2,  terzo  periodo,
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  13,  la
          parola:  "centoventi"   e'   sostituita   dalla   seguente:
          "duecentodieci".». 
          Note all'art. 1: 
              -  Per   il   testo   dell'art.   23-bis   del   citato
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 15, comma  1-ter,  del  citato
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,  n.  166,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,
          recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme
          comuni per il mercato interno del  gas  naturale,  a  norma
          dell'art. 41  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. 
              - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  recante
          «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato   interno   dell'energia   elettrica»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75. 
              - La legge 23 agosto 2004, n.  239,  recante  «Riordino
          del settore energetico, nonche' delega al  Governo  per  il
          riassetto  delle  disposizioni  vigenti   in   materia   di
          energia»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   13
          settembre 2004, n. 215. 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,
          recante «Conferimento alle regioni ed agli enti  locali  di
          funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
          a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  10  dicembre
          1997, n. 287. 
              - La legge  2  aprile  1968,  n.  475,  recante  «Norme
          concernenti il servizio farmaceutico» e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1968, n. 107. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  recante
          «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153: 
              «Art. 13  (Norme  per  la  riduzione  dei  costi  degli
          apparati pubblici regionali  e  locali  e  a  tutela  della
          concorrenza).  -  1.  Al  fine  di  evitare  alterazioni  o
          distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare
          la parita' degli operatori  nel  territorio  nazionale,  le
          societa',  a  capitale  interamente   pubblico   o   misto,
          costituite o partecipate  dalle  amministrazioni  pubbliche
          regionali e locali per la  produzione  di  beni  e  servizi
          strumentali all'attivita' di tali enti  in  funzione  della
          loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici  locali
          e  dei  servizi  di  committenza  o   delle   centrali   di
          committenza apprestati a livello regionale  a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
          nonche',  nei  casi  consentiti   dalla   legge,   per   lo
          svolgimento esternalizzato di  funzioni  amministrative  di
          loro competenza, devono operare con gli enti costituenti  o
          partecipanti o affidanti, non possono svolgere  prestazioni
          a favore di altri  soggetti  pubblici  o  privati,  ne'  in
          affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare
          ad  altre  societa'  o  enti  aventi  sede  nel  territorio
          nazionale.  Le  societa'  che   svolgono   l'attivita'   di
          intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui
          al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  sono
          escluse dal divieto di partecipazione ad altre  societa'  o
          enti.».