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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 164

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization - IBO. (10G0181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/2010)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 21-10-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in  particolare  l'articolo
17, comma 2; 
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento  del
diploma di baccellierato internazionale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante  interventi
correttivi di finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 2, commi
7, 8 e 9; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
777, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti  di
iscrizione nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 30  ottobre
1986, n. 738, di Istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 aprile 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 luglio 2010; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
   1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione
nell'elenco delle istituzioni scolastiche  associate  al  sistema  di
organizzazione del baccellierato internazionale. 
  2.  Il  diploma  di  baccellierato   internazionale,   riconosciuto
dall'Ufficio del baccellierato internazionale con  sede  in  Ginevra,
ove ricorrano le condizioni previste  dal  presente  regolamento,  e'
riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado. 
  3. Ai fini dell'iscrizione all'universita' ed agli  altri  istituti
superiori, il diploma di baccellierato  e'  equipollente  ai  diplomi
finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria  di  durata
quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua  italiana  non  sia
contemplato dal percorso di studi in  relazione  al  quale  e'  stato
conseguito il diploma  suddetto,  ai  fini  dell'immatricolazione,  i
singoli  atenei,  nell'esercizio  della  propria  autonomia,  possono
prevedere  una  prova  che  verifichi  la  conoscenza  della   lingua
italiana, le cui modalita', con particolare riferimento  alle  classi
di  laurea  previste  dalla  facolta'  a  cui  lo  studente   intende
iscriversi, saranno, di volta in  volta,  definite  dalle  competenti
autorita' accademiche. 
  4. Ai fini del presente regolamento il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e'   di   seguito   denominato:
«Ministero». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2 e  3,  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operante  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  30
          ottobre 1986, n. 738, recante «Riconoscimento  del  diploma
          di baccellierato internazionale»: 
              «Art.   2.   -   1.   Il   diploma   di   baccellierato
          internazionale, per avere il  riconoscimento  previsto  dal
          precedente art. 1, deve essere conseguito presso i  collegi
          del Mondo Unito  o  presso  altre  istituzioni  scolastiche
          italiane e straniere, la cui idoneita' sara' accertata  con
          la iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2. 
              2. Il Ministero della pubblica istruzione,  sulla  base
          di criteri precedentemente fissati su parere del  Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione  di
          un elenco, da aggiornare ogni  tre  anni,  nel  quale  sono
          iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle  istituzioni
          scolastiche italiane e straniere che  abbiano  ottenuto  il
          riconoscimento  da  parte  dell'Ufficio  del  baccellierato
          internazionale  con  sede  in  Ginevra  e  che  dimostrino,
          attraverso la documentazione relativa ai piani  di  studio,
          alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del
          personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a
          rilasciare il diploma di baccellierato internazionale. 
              3.  L'elenco,  oltre  ad  indicare   la   denominazione
          ufficiale  e  la  sede  del  collegio  o  dell'istituzione,
          precisera' le affinita' dei diplomi rilasciati  con  quelli
          previsti dall'ordinamento scolastico italiano. 
              4. L'iscrizione e' disposta con  decreto  del  Ministro
          della  pubblica  istruzione,  quale  acquisira',   per   la
          determinazione delle affinita',  il  parere  del  Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione. 
              5.  L'iscrizione  nell'elenco  puo'  essere  sospesa  o
          revocata, con decreto motivato del Ministro della  pubblica
          istruzione, quando  sia  stata  accertata  la  sopravvenuta
          mancanza di  uno  dei  requisiti  di  idoneita',  o  quando
          risultino violazioni, delle disposizioni delle leggi o  dei
          regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi  ragioni  di
          ordine morale o didattico.». 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo dei commi 7, 8 e  9  dell'art.  2
          della  legge  24  dicembre  1993,   n.   537,   concernente
          «Interventi correttivi di finanza pubblica»: 
              «7. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati ai sensi dell'art.  17,  comma  2,  della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,  il  parere  delle   Commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              8.  Le  norme,  anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogale con  effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7. 
              9. I  regolamenti di cui al comma 7  si  conformano  ai
          seguenti criteri e principi: 
                a) semplificazione dei  procedimenti  amministrativi,
          in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali,  il
          numero delle amministrazioni intervenienti,  la  previsione
          di atti di concerto e di intesa; 
                b) riduzione dei termini attualmente  prescritti  per
          la conclusione del procedimento; 
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero    presso    diversi    uffici    della     medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione; 
                d)   riduzione   del    numero    dei    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita'; 
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle fasi  procedimentali  di  integrazione  dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'art. 51, comma 2,  del decreto  legislativo 3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni; 
                f)   unificazione   a   livello   regionale,   oppure
          provinciale   su   espressa   delega,   dei    procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti; 
                g) snellimento per le piccole  imprese  operanti  nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi previsti dalla vigente legislazione  per  la
          tutela ambientale; 
                h)  individuazione  delle  responsabilita'  e   delle
          procedure di verifica e controllo.». 
                
              - Il testo del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165 recante «Norme, generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio  2001,  n.
          106, S.O.