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LEGGE 30 ottobre 1986, n. 738

Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1992)
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Testo in vigore dal:  21-11-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dalla presente legge.
2. Ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Quando, tra gli esami superati per il suo conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità saranno stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.