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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2010, n. 34

((Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura,)) a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91. (10G0046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2010
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Testo in vigore dal: 25-3-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.  545,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1998,
n. 439; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,
n. 97; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n.
240; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
in data 28 ottobre 2005, con il quale e' stato  istituito  l'Istituto
per il libro; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 15; 
  Visto l'articolo 2, comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009,  n.
91, ed in particolare l'articolo 2, comma 1; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
in data 20 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  184
del 10 agosto 2009, recante articolazione degli  uffici  dirigenziali
di livello non generale dell'amministrazione  centrale  e  periferica
del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
in data 28 luglio 2009, con il quale e' stata definita la graduazione
delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la  nuova
articolazione degli uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale,
adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Sentito  il  Consiglio   superiore   per   i   beni   culturali   e
paesaggistici; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Centro per il libro e la lettura 
 
  1. Il Centro per il libro  e  la  lettura,  di  seguito  denominato
«CLL», con sede in Roma, e' Istituto  che  afferisce  alla  Direzione
generale per le biblioteche, gli istituti  culturali  ed  il  diritto
d'autore;  esso   gode   di   autonomia   scientifica,   finanziaria,
organizzativa e  contabile  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. 
  2. Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di  direttore,  e'
responsabile  dell'attivita'  del  CLL  e  del  conseguimento   degli
obiettivi ed adotta i provvedimenti di  attuazione  dei  programmi  e
della spesa coordinando le attivita' del CLL medesimo. Ad esso spetta
il trattamento economico previsto  dall'articolo  24,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione del CLL  e'
disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15,  comma  6,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
e successive modificazioni. 
  3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede  con  le
risorse finanziarie iscritte in  bilancio,  derivanti  da  ordini  di
pagamento della Direzione generale per le biblioteche,  gli  istituti
culturali ed il diritto d'autore,  dall'utilizzo  dei  beni  e  degli
spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni
e  dalle  attivita'  di  promozione,  pubblicazione,   consulenza   e
collaborazione con soggetti pubblici e  privati,  dai  contributi  di
amministrazioni ed enti  pubblici  e  privati  italiani,  comunitari,
nonche' di organizzazioni  internazionali  finalizzati  ad  attivita'
rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attivita' di
studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In  particolare  il  CLL
puo' effettuare prestazioni a  pagamento  a  favore  di  terzi,  puo'
richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i  corsi
ed i seminari di formazione  e  aggiornamento,  per  i  congressi,  i
convegni e le altre manifestazioni che esso organizza. 
  4. Il CLL puo' istituire borse di studio e di ricerca. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»,  pubblicata  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
          recante  «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 11  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          26 ottobre 1998, n. 250. 
              - Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3,  recante
          «Riorganizzazione del Ministero per i beni e  le  attivita'
          culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
          n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  gennaio
          2004, n. 11. 
              - Il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante
          «Nuove disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e
          sulla contabilita' generale  dello  Stato»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. 
              - Il regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  recante
          «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
          contabilita'  generale  dello  Stato»,  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  3  giugno
          1924, n. 130. 
              - La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante  «Protezione
          del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          luglio 1941, n. 166. 
              - La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante  «Riforma  di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio»,  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233 (Il provvedimento e' stato
          abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010 dalla  lettera  c)
          del comma 1 dell'art. 51 della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, recante «Legge di contabilita'  e  finanza  pubblica»,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303). 
              -  La  legge  29  ottobre   1984,   n.   720,   recante
          «Istituzione del sistema di tesoreria  unica  per  enti  ed
          organismi pubblici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          29 ottobre 1984, n. 298. 
              - Il decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  545,  recante
          «Disposizioni  urgenti   per   l'esercizio   dell'attivita'
          radiotelevisiva e delle telecomunicazioni»,  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  23  ottobre  1996,  n.  249,  e
          convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre  1996,
          n. 650, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  23  dicembre
          1996, n. 300. 
              - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
          «Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio dello Stato, riordino  del  sistema  di  tesoreria
          unica e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale  dello
          Stato»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          1998,  n.  439,  recante  «Regolamento  recante  norme   di
          semplificazione  dei  procedimenti  di  approvazione  e  di
          rilascio di pareri, da parte dei  Ministeri  vigilanti,  in
          ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
          enti pubblici non economici in materia di approvazione  dei
          bilanci  e  di   programmazione   dell'impiego   di   fondi
          disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge  15
          marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 dicembre 1998, n. 297. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
          n.  59»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,   e'   pubblicato   nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  9  maggio
          2001, n. 106. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio 2003,  n.  97,  recante  «Regolamento  concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n.  70»,  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  6  maggio
          2003, n. 103. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29  maggio
          2003,  n.  240,   recante   «Regolamento   concernente   il
          funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina  del
          servizio di cassa delle soprintendenze dotate di  autonomia
          gestionale», e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          agosto 2003, n. 200. 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,
          recante «Riforma della disciplina in materia  di  attivita'
          cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
          2002, n. 137», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          febbraio 2004, n. 29. 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante «Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137»,  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45. 
              - Il decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  recante
          «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto  all'evasione  fiscale»,  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito  con
          modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto
          2006, n. 186. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 89, recante «Regolamento  per  il  riordino  degli
          organismi operanti presso il Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  26  novembre  2007,  n.  233,
          recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
          404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  15  dicembre
          2007, n. 291: 
              «Art. 15 (Istituti  centrali,  nazionali  e  dotati  di
          autonomia speciale). - 1. Sono istituti centrali: 
                a)  l'Istituto  centrale  per  il   catalogo   e   la
          documentazione; 
                b) l'Istituto centrale per il  catalogo  unico  delle
          biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; 
                c) l'Opificio delle pietre dure; 
                d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 
                e)  l'Istituto  centrale  per  il   restauro   e   la
          conservazione del patrimonio archivistico e  librario,  che
          assorbe l'Istituto centrale per la patologia del  libro  ed
          il Centro  fotoriproduzione,  legatoria  e  restauro  degli
          archivi di Stato; 
                f)  l'Istituto  centrale  per  gli  archivi  di   cui
          all'art. 6, comma 3  del  decreto  legislativo  20  ottobre
          1998, n. 368; 
                g)  l'Istituto  centrale  per  i   beni   sonori   ed
          audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato. 
              1-bis. Sono Istituti nazionali: 
                a) la Soprintendenza al Museo  nazionale  preistorico
          ed etnografico «L. Pigorini»; 
                b) il Museo nazionale d'arte orientale; 
                c) la Soprintendenza alla Galleria  nazionale  d'arte
          moderna e contemporanea; 
                d) l'Istituto nazionale per la grafica. 
              2. 
              3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale: 
                a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici
          di Napoli e Pompei; 
                b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici
          di Roma; 
                c)  la  Soprintendenza  speciale  per  il  patrimonio
          storico, artistico  ed  etnoantropologico  e  per  il  polo
          museale della citta' di Venezia e dei comuni  della  Gronda
          lagunare; 
                d)  la  Soprintendenza  speciale  per  il  patrimonio
          storico, artistico  ed  etnoantropologico  e  per  il  polo
          museale della citta' di Napoli; 
                e)  la  Soprintendenza  speciale  per  il  patrimonio
          storico, artistico  ed  etnoantropologico  e  per  il  polo
          museale della citta' di Roma; 
                f)  la  Soprintendenza  speciale  per  il  patrimonio
          storico, artistico  ed  etnoantropologico  e  per  il  polo
          museale della citta' di Firenze; 
                g) l'Istituto superiore per la  conservazione  ed  il
          restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro; 
                h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma; 
                i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; 
                l) il Centro per il libro e la lettura; 
                m) l'Archivio centrale dello Stato. 
              4.   Con   decreti   ministeriali   di    natura    non
          regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
          lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
          4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e successive modificazioni, sono individuati  gli  istituti
          di cui al presente articolo, nonche'  gli  altri  organismi
          istituiti come autonomi ai sensi dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  20  ottobre  1998,  n.   368,   e   successive
          modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa. 
              5. L'organizzazione ed il funzionamento degli  Istituti
          centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono
          definiti con uno  o  piu'  regolamenti,  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del  1988.
          Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua  ad
          applicarsi,  fino  all'entrata  in  vigore   dei   predetti
          regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina. 
              6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui  al
          presente  articolo  sono  conferiti  dai   titolari   delle
          strutture dirigenziali  di  livello  generale  da  cui  gli
          stessi istituti dipendono o cui afferiscono.». 
              - Si riporta il testo del comma 409 dell'art.  2  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300: 
              «409. Per l'esercizio finanziario 2008  e'  autorizzata
          la  spesa  di  1,5  milioni  di  euro  per  le   spese   di
          funzionamento nonche' per le  attivita'  istituzionali  del
          Centro per il libro  e  la  lettura,  istituito  presso  il
          Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  con  il
          compito  di  promuovere  e  di   realizzare   campagne   di
          promozione della lettura, di organizzare manifestazioni  ed
          eventi in Italia e all'estero per la diffusione  del  libro
          italiano, di sostenere le attivita' di diffusione del libro
          e della lettura  promosse  da  altri  soggetti  pubblici  e
          privati,  nonche'  di  assicurare  il  coordinamento  delle
          attivita'  delle  altre  istituzioni  statali  operanti  in
          materia e di istituire l'Osservatorio  del  libro  e  della
          lettura.   Il   Centro   collabora   con   le   istituzioni
          territoriali e locali competenti e con i  soggetti  privati
          che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento del
          Centro.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n.  91,  recante
          «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali  di
          riorganizzazione del Ministero e  di  organizzazione  degli
          Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni  e
          le  attivita'  culturali»,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2009, n. 164: 
              «Art. 2 (Norme finali e abrogazioni). -  1.  Il  Centro
          per il  libro  e  la  lettura,  gia'  istituito  presso  il
          Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  con  la
          denominazione Istituto per  il  libro,  gode  di  autonomia
          scientifica, finanziaria,  organizzativa  e  contabile,  ai
          sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre  1998,
          n.  368,  e  successive  modificazioni.   Con   regolamento
          emanato, ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  regolamento,  sono
          stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento del
          Centro per il libro e la lettura. 
              2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare
          adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,  lettera  e),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
          modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del  presente  regolamento,  si  provvede
          alla   definizione    dell'articolazione    degli    uffici
          dirigenziali di livello non  generale  dell'amministrazione
          centrale   e   periferica,   nell'ambito    degli    uffici
          dirigenziali di livello generale individuati  dal  presente
          regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli  stessi
          uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi
          dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto  del
          Ministro per i beni e le attivita'  culturali  in  data  18
          giugno 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  158
          dell'8 luglio 2008. Con successivo decreto ministeriale  si
          provvede a disciplinare  gli  aspetti  organizzativi  e  la
          gestione   delle   risorse   finanziarie   in   tale   fase
          transitoria.  In  particolare,  per  quanto  concerne   gli
          aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria: 
                a) la Direzione generale  per  l'organizzazione,  gli
          affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
          si avvale, limitatamente all'esercizio  delle  attribuzioni
          di competenza, dei  Servizi  I,  II,  III  e  IV  della  ex
          Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione,  la
          formazione, la qualificazione professionale e le  relazioni
          sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex  Direzione
          generale per il bilancio e la programmazione economica,  la
          promozione,  la  qualita'  e  la  standardizzazione   delle
          procedure; 
                b) la Direzione generale per  la  valorizzazione  del
          patrimonio culturale si avvale, limitatamente all'esercizio
          delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV  della
          ex  Direzione   generale   per   i   beni   architettonici,
          storico-artistici ed etnoantropologici,  del  Servizio  III
          della ex Direzione generale per i  beni  archeologici,  del
          Servizio III della Direzione generale per gli archivi,  del
          Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari,
          gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonche' dei
          Servizi III  e  IV  della  ex  Direzione  generale  per  il
          bilancio e la programmazione economica, la  promozione,  la
          qualita' e la standardizzazione delle procedure; 
                c) la Direzione generale per il paesaggio,  le  belli
          arti, l'architettura e l'arte contemporanee si  avvale  dei
          Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale  per
          la qualita' e la tutela  del  paesaggio,  l'architettura  e
          l'arte contemporanee e dei Servizi I, II  e  III  della  ex
          Direzione     generale     per     beni     architettonici,
          storico-artistici   ed   etnoantropologici,   limitatamente
          all'esercizio delle attribuzioni di competenza. 
              3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a  22,  l'art.
          23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio  delle
          pietre dure e al Museo delle arti  e  tradizioni  popolari,
          gli articoli da 25  a  28  e  l'art.  33  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 
              4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6  luglio
          2001, n. 307, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 2: 
                  1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi  dei
          Dipartimenti"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "al
          Segretario generale"; 
                  2) al comma 5,  lettera  b),  le  parole:  "per  il
          presidente dell'organo di  direzione  di  cui  all'art.  7,
          comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per il  direttore
          del Servizio di controllo interno di cui all'art. 7,  comma
          2"; 
                  3)  al  comma  6,   le   parole:   "ai   capi   dei
          Dipartimenti"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "al
          Segretario generale"; 
                  4) al comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: "Uno
          dei  suddetti  dirigenti  puo'  essere   assegnato   presso
          l'Ufficio  legislativo  con  le  funzioni  di   Vice   Capo
          dell'Ufficio legislativo."; 
                  5) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per  la
          ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "Il  suddetto
          Dipartimento"  sono  sostituite,   rispettivamente,   dalle
          seguenti: "la Direzione generale per l'organizzazione,  gli
          affari  generali,  l'innovazione,   il   bilancio   ed   il
          personale" e "La suddetta Direzione generale"; 
                b) all'art. 3, comma 2, le parole: "dei Dipartimenti"
          e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente,  dalle
          seguenti:  "delle   strutture   dirigenziali   di   livello
          generale"  e  "le   strutture   dirigenziali   di   livello
          generale"; 
                c) all'art. 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti"
          sono   sostituite   dalle   seguenti:   "del   Segretariato
          generale"; 
                d) all'art. 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
          "2. La direzione del Servizio di controllo interno,  organo
          monocratico, e' affidata dal Ministro ad un  dirigente  con
          incarico di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale,
          conferito ai sensi dell'art.  19,  comma  10,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, o  ad  un  esperto  estraneo  alla  pubblica
          amministrazione. Al direttore  del  Servizio  di  controllo
          interno spetta il trattamento economico previsto  dall'art.
          2, comma 5, lettera b)."; 
                e) all'art. 12,  comma  1,  la  parola:  "cinque"  e'
          sostituita dalla seguente: "quattro". 
              5. Dall'attuazione del presente regolamento non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno
          luogo all'applicazione di  quanto  previsto  dall'art.  20,
          comma 6, del CCNL dell'Area 1 - dirigenza.». 
              - Il decreto del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali 20  luglio  2009,  recante  «Articolazione  degli
          uffici    dirigenziali    di    livello    non     generale
          dell'Amministrazione centrale e periferica», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2009, n. 184. 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,  recante  «Istituzione
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250: 
              «Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1.  Con
          decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma
          4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  le
          soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a),  b)
          e  c),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          dicembre  1975,  n.  805,  possono  essere  trasformate  in
          soprintendenze    dotate    di    autonomia    scientifica,
          finanziaria,  organizzativa  e  contabile  qualora  abbiano
          competenza su complessi di  beni  distinti  da  eccezionale
          valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
          ciascun   provvedimento   e'   allegato   l'elenco    delle
          soprintendenze  gia'  dotate  di  autonomia.  Ai  dirigenti
          preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta  il
          trattamento economico di cui  all'art.  24,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  successive
          modificazioni. 
              2. Con i provvedimenti di cui al  comma  1  l'autonomia
          puo'  essere  attribuita  anche  a  musei,  a   biblioteche
          pubbliche statali, ad archivi di Stato e  a  soprintendenze
          archivistiche.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
              «Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La  retribuzione
          del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
          contratti collettivi per le aree  dirigenziali,  prevedendo
          che il trattamento economico accessorio sia correlato  alle
          funzioni attribuite, alle  connesse  responsabilita'  e  ai
          risultati  conseguiti.  La  graduazione  delle  funzioni  e
          responsabilita'  ai  fini  del  trattamento  accessorio  e'
          definita, ai sensi dell'art. 4,  con  decreto  ministeriale
          per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti  dei
          rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
          enti, ferma restando comunque l'osservanza  dei  criteri  e
          dei limiti delle  compatibilita'  finanziarie  fissate  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica. 
              1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
          deve costituire almeno il 30 per cento  della  retribuzione
          complessiva  del  dirigente  considerata  al  netto   della
          retribuzione individuale di anzianita'  e  degli  incarichi
          aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'. 
              1-ter. I contratti  collettivi  nazionali  incrementano
          progressivamente la componente legata al risultato, in modo
          da adeguarsi a quanto disposto dal comma  1-bis,  entro  la
          tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal  1°
          gennaio 2010, destinando comunque a tale  componente  tutti
          gli incrementi  previsti  per  la  parte  accessoria  della
          retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non  si
          applica alla dirigenza del Servizio sanitario  nazionale  e
          dall'attuazione del  medesimo  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              1-quater. La  parte  della  retribuzione  collegata  al
          raggiungimento dei risultati  della  prestazione  non  puo'
          essere  corrisposta  al  dirigente   responsabile   qualora
          l'amministrazione  di  appartenenza,  decorso  il   periodo
          transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
          di valutazione di cui  al  Titolo  II  del  citato  decreto
          legislativo. 
              2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di  livello
          generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con  contratto
          individuale   e'   stabilito   il   trattamento   economico
          fondamentale, assumendo come parametri  di  base  i  valori
          economici massimi contemplati dai contratti collettivi  per
          le aree dirigenziali, e sono determinati gli  istituti  del
          trattamento economico accessorio, collegato al  livello  di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e  di
          gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri  per
          l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
          principi di contenimento della spesa  e  di  uniformita'  e
          perequazione. 
              3. Il trattamento economico determinato  ai  sensi  dei
          commi 1 e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti ai dirigenti  in  base  a  quanto  previsto  dal
          presente  decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad   essi
          conferito in ragione del loro ufficio o comunque  conferito
          dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti direttamente alla  medesima  amministrazione  e
          confluiscono  nelle  risorse   destinate   al   trattamento
          economico accessorio della dirigenza. 
              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato  dall'art.  3,  comma  1,   la   retribuzione   e'
          determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della  legge
          6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
          integrazioni della relativa disciplina. 
              5.  Il  bilancio  triennale   e   le   relative   leggi
          finanziarie, nell'ambito  delle  risorse  da  destinare  ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'art. 3, indicano le somme  da  destinare,  in  caso  di
          perequazione, al riequilibro del trattamento economico  del
          restante  personale  dirigente  civile   e   militare   non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi  nazionali  per   i   dirigenti   del   comparto
          ministeri,  tenendo  conto   dei   rispettivi   trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatesi a partire dal  febbraio  1993,  e  secondo  i
          criteri indicati  nell'art.  1,  comma  2,  della  legge  2
          ottobre 1997, n. 334. 
              6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2  della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita'  e  da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
          didattico dei professori e  ricercatori  universitari,  con
          particolare  riferimento   al   sostegno   dell'innovazione
          didattica, delle  attivita'  di  orientamento  e  tutorato,
          della   diversificazione   dell'offerta    formativa.    Le
          universita' possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi compensi incentivanti ai professori e  ricercatori
          universitari che svolgono attivita' di ricerca  nell'ambito
          dei  progetti  e  dei  programmi  dell'Unione   europea   e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
          come assegno aggiuntivo pensionabile. 
              7. I compensi spettanti in base  a  norme  speciali  ai
          dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23  o  equiparati  sono
          assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
          commi precedenti. 
              8.  Ai  fini  della  determinazione   del   trattamento
          economico accessorio le risorse che si rendono  disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente  agli
          altri compensi previsti dal presente articolo. 
              9.». 
              - Per il testo dell'art. 15 del decreto del  Presidente
          ella Repubblica 26 novembre 2007, n.  233,  si  veda  nelle
          note alle premesse.