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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2009, n. 91

Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. (09G0102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2009)
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Testo in vigore dal:  1-8-2009

Art. 2

Norme finali e abrogazioni
1. Il Centro per il libro e la lettura, già istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con la denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:
a) la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;
b) la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III della ex Direzione generale per i beni archeologici, del Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonché dei Servizi III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;
c) la Direzione generale per il paesaggio, le belli arti, l'architettura e l'arte contemporanee si avvale dei Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l'articolo 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari, gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale" ;
2) al comma 5, lettera b), le parole: "per il presidente dell'organo di direzione di cui all'articolo 7, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'articolo 7, comma 2";
3) al comma 6, le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";
4) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo "Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.";
5) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "Il suddetto Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale " e "La suddetta Direzione generale";
b) all'articolo 3, comma 2, le parole "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "delle strutture dirigenziali di livello generale" e "le strutture dirigenziali di livello generale";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato generale";
d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico preVisto dall'articolo 2, comma 5, lettera b).";
e) all'articolo 12, comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro".
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 - dirigenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bondi, Ministro per i beni e le attività culturali

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 240