stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33

Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (10G0044)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/3/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2022)
Testo in vigore dal: 9-9-2021
aggiornamenti all'articolo
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni; 
VISTO il decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante  "Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273"; 
VISTI in particolare gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e
214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  che  prevedono
che con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora sviluppo
economico) vengano stabilite le modalita' di deposito delle  domande,
delle istanze, degli atti e documenti,  dei  ricorsi  notificati,  le
modalita' di opposizione, le modalita' di deposito delle  domande  di
trascrizione  e  annotazione,  di  convocazione  e   di   svolgimento
dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti  in  proprieta'
industriale e le modalita'  di  svolgimento  delle  votazioni,  delle
operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 
197; 
CONSIDERATA la necessita' di definire la  regolamentazione  attuativa
del decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  delineando  la
disciplina dei procedimenti previsti dagli articoli  147,  149,  151,
184, 195, 197,  212  e  214  secondo  criteri  di  semplificazione  e
razionalizzazione degli adempimenti amministrativi; 
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla  sezione  normativa
per gli atti consultivi nell'adunanza del 23 luglio 2009; 
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 9 novembre 2009; 
 
                   ADOTTA il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                   (Deposito in formato cartaceo) 
1. Salvo ove  diversamente  previsto  dal  presente  regolamento,  le
domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di
cui  all'articolo  147,  comma  1   del   Codice   della   proprieta'
industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonche' le traduzioni
in lingua italiana delle rivendicazioni  delle  domande  di  brevetto
europeo e dei  testi  pubblicati  dei  brevetti  europei  concessi  o
mantenuti in forma modificata ((o limitati)), di cui agli articoli 54
e 56 del Codice, sono  depositati  presso  le  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura
degli uffici riceventi, dopo aver svolto  le  formalita'  di  cui  ai
commi 2, 3, 4 e 5, all'Ufficio italiano brevetti  e  marchi  entro  i
dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso
che ne attesti la tempestiva ricezione. 
((2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa
per  nuova  varieta'  vegetale,  di  certificato  complementare   per
prodotti  medicinali  e  per  prodotti   fitosanitari,   le   istanze
successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma  1,  sono
redatte  in  conformita'  ai  moduli,  ove  previsti,  stabiliti  con
circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso
lo stesso  Ufficio  e  presso  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, nonche' nell'apposita sezione sul sito web
della Direzione generale per la lotta alla contraffazione  -  Ufficio
italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o
dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a piu'  soggetti,
colui  che  firma  nell'interesse  di  tutti   specifica   tale   sua
qualita'.)) 
((2-bis.  La  redazione  dei  moduli  di  cui  al  comma  2  contiene
l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del  richiedente
nonche' le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2.)) 
3.  L'addetto  alla  ricezione,  nella  parte  del  modulo  riservata
all'ufficio ricevente, appone  la  data,  il  numero  progressivo  di
deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio. 
4. Le istanze connesse alle  domande  gia'  depositate  o  i  ricorsi
notificati devono essere accompagnati dal verbale  di  deposito,  che
deve essere redatto in due originali ((...)) e  deve  essere  firmato
dal depositante  e  sottoscritto  dal  funzionario  ricevente.  Detto
verbale, cui vengono attribuiti una data e  un  numero  di  deposito,
deve indicare: 
a) data e numero della domanda o del titolo concesso; 
b) nome e domicilio eletto ((ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis,
del Codice)) del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario; 
c) elenco dei documenti allegati. 
5. Un originale ((...)) del verbale di deposito, di cui al  comma  4,
((e' inviato)), insieme agli atti  depositati,  all'Ufficio  italiano
brevetti e marchi entro il termine e con le modalita' di cui al comma
1. 
6. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione dell'avvenuto deposito. 
7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed  i  ricorsi
notificati  nonche'  le   traduzioni   in   lingua   italiana   delle
rivendicazioni  delle  domande  di  brevetto  europeo  e  dei   testi
pubblicati  dei  brevetti  europei  concessi  o  mantenuti  in  forma
modificata  ((o  limitati)),  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante
servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data
di ricezione da parte dell'Ufficio. 
8. L'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  dopo  avere  accertata  la
ricevibilita', ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice,  delle
domande depositate mediante servizio postale, appone la data  di  cui
al comma 3 ed invia  la  documentazione  alla  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione. 
9. L'Ufficio assicura il servizio di  ricezione  del  deposito  delle
risposte ai  propri  rilievi,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Direttore generale per la  lotta  alla  contraffazione  -
Ufficio italiano brevetti e marchi.