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DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  2-9-2010
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Art. 197

Annotazioni
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131))
.
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.
4. È sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201.
((
6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprietà industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
))