stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 211

Regolamento recante riordino delle casse militari, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-2-2010 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;
Visti il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e la legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e della Cassa sottufficiali della Marina militare;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alla Cassa ufficiali dell'Esercito a corrispondere anche un assegno speciale;
Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito ed, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernenti disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, concernente regolamento recante organizzazione del Ministero della difesa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009 e 27 agosto 2009;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Scopi e definizioni
1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.
2. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:
a) "casse militari":
1) la Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
2) la Cassa ufficiali della Marina militare;
3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;
4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
5) la Cassa sottufficiali della Marina militare;
6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;
b) "trattamenti previdenziali", le indennità supplementari, i premi di previdenza, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonché eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;
c) "assegno speciale", l'emolumento vitalizio erogato dalla Cassa ufficiali dell'Esercito, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371, agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri in riserva o in congedo assoluto;
d) "fondi previdenziali", dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennità supplementari o dei premi di previdenza, nonché il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito, di cui al decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, preordinato all'erogazione sia dell'indennità supplementare sia dell'assegno speciale;
e) "norme istitutive", le disposizioni di legge concernenti l'istituzione e la disciplina delle casse militari e dei fondi previdenziali di cui al presente articolo, nonché i relativi regolamenti attuativi;
f) "Forze armate", il complesso delle forze militari costituito da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- La legge 29 dicembre 1930, n. 1712 (Indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1931, n. 6.
- La legge 14 giugno 1934, n. 1015 (Istituzione di una «Cassa ufficiali della Regia marina») è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1934, n. 157.
- La legge 4 gennaio 1937, n. 35 (Istituzione di una cassa ufficiali della regia aeronautica) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1937, n. 27.
- La legge 19 maggio 1939, n. 894 (Istituzione della «cassa sottufficiali della regia aeronautica») è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1939, n. 153.
- Il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 (Istituzione del «Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito»), convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 1933, n. 177.
- La legge 2 giugno 1936, n. 1226 (Istituzione di una «Cassa sottufficiali» della Regia marina), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1936, n. 151.
- La legge 9 maggio 1940, n. 371 (Concessione di un assegno speciale agli ufficiali del Regio esercito che lasciano il servizio permanente), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1940, n. 113.
- La legge 27 febbraio 1958, n. 166 (Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1958, n. 70.
- La legge 5 luglio 1965, n. 814 (Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali Marina e dell'Aeronautica), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1965, n. 180.
- La legge 27 dicembre 1988, n. 557 (Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1989, n. 2.
- Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 (Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1996, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2003, n. 103.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2000, n. 114.
- Il testo dei commi 634 e 635, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, è il seguente:
« 634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.».
- Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636, dell'art. 2, e l'allegato A, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.».
Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. l, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».
- L'art. 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2009, n. 150, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha novellato l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo il testo riportato nelle presenti note.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2009, n. 245.
- Il testo dell'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280, è il seguente:
«19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».
Note all'art. 1:
- Per la legge 9 maggio 1940, n. 371, e il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, si veda nelle note alle premesse.