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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 203

Regolamento concernente il riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-1-2010 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI è stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'UNUCI;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI è stato confermato quale ente pubblico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Natura e finalità dell'ente
1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di seguito denominata: "UNUCI", costituita e dotata di personalità giuridica propria con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, è riordinato quale ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita. A tale fine, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che abbia prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;
c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;
d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile;
e) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.
Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 (Costituzione della «Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia» ed approvazione dello statuto relativo) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1927, n. 21.
- La legge 12 febbraio 1928, n. 261 (Conversione in legge del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 concernente la costituzione della «Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia») è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1928, n. 51.
- La legge 24 dicembre 1928, n. 3242 (Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1929, n. 34.
- Il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697 (Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1934, n. 254.
- Il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (Soppressione del Partito nazionale fascista), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1943, n. 180.
- La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1979, n. 113.
- L'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 224, concerne disposizioni in materia di trasferimento di funzioni degli pubblici alle regioni e agli enti locali.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1981, n. 341.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103.
- Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, è il seguente:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.».
- Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.».
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195.
- L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha tra l'altro introdotto modifiche all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
- La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.
Note all'art. 1:
- Per il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 12 febbraio 1928, n. 261, si veda nelle note alle premesse.