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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 2009, n. 180

Regolamento recante la privatizzazione della «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani», a norma dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (09G0188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 30-12-2009
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
in particolare la lettera. b) che  prevede  la  trasformazione  degli
enti ed organismi pubblici che non svolgono  funzioni  e  servizi  di
rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato; 
  Visto l'articolo 26 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 
  Visto  l'articolo  17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,
n. 361, concernente regolamento recante norme per la  semplificazione
dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
in data 7 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118  del
22 maggio 2002; 
  Visto il regio decreto-legge 17 luglio  1937,  n.1447,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2554, concernente
l'istituzione della Fondazione «Il Vittoriale  degli  Italiani»,  con
sede in Gardone Riviera (Brescia); 
  Vista la legge 17 ottobre 1996,  n.534,  recante  nuove  norme  per
l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; 
  Ritenuto che la trasformazione in soggetto di diritto  privato  sia
la piu' idonea a favorire le  molteplici  e  differenziate  attivita'
della Fondazione il «Vittoriale degli Italiani», con sede in  Gardone
Riviera (Brescia), Fondazione a rilevanza nazionale; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 ottobre 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 novembre 2008; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2009; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del
programma di Governo e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Privatizzazione della Fondazione 
                   «Il Vittoriale degli Italiani» 
 
  1. L'ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale  degli  Italiani»,  di
seguito  denominato:  «Ente»,  con  sede  in  Gardone   Riviera,   e'
trasformato in fondazione di diritto privato, di seguito  denominata:
«Fondazione», a decorrere dal 1° gennaio 2010. 
  2. La Fondazione ha personalita' giuridica di diritto privato ed e'
disciplinata, per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
decreto, dal codice civile e dalle  disposizioni  di  attuazione  del
codice medesimo. 
  3. La vigilanza sulla Fondazione e' esercitata dal Ministero per  i
beni e le attivita' culturali. 
  4. La Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» non e'  ammessa  al
contributo ordinario annuale dello Stato di cui all'articolo 1  della
legge 17 ottobre 1996, n. 534. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'
          di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»,  pubblicata  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  634  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300. 
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  Organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  26  del  decreto-legge
          legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante  «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione  tributaria»,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,  n.  147;
          la  legge  di  conversione  6  agosto  2008,  n.  133,   e'
          pubblicata  nel  supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 2008, n. 195. 
              «Art. 26. - 1. Gli enti pubblici non economici con  una
          dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione
          degli  ordini  professionali  e  loro  federazioni,   delle
          federazioni sportive e degli enti non  inclusi  nell'elenco
          ISTAT pubblicato in attuazione  del  comma  5  dell'art.  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  degli  enti  la  cui
          funzione consiste nella conservazione e nella  trasmissione
          della memoria della Resistenza e delle deportazioni,  anche
          con  riferimento  alle  leggi  20  luglio  2000,  n.   211,
          istitutiva della Giornata della memoria, e 30  marzo  2004,
          n. 92, istitutiva del Giorno  del  ricordo,  nonche'  delle
          Autorita' portuali,  degli  enti  parco  e  degli  enti  di
          ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto  dei
          Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e
          per la semplificazione  normativa,  da  emanarsi  entro  il
          predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli  enti
          pubblici non economici, per i quali, alla scadenza  del  31
          ottobre 2009, non siano  stati  emanati  i  regolamenti  di
          riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge  24
          dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo
          si   intende   comunque   rispettato   con   l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Nei successivi  novanta  giorni  i
          Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa gli enti che risultano  soppressi  ai  sensi  del
          presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i  commi  da  580  a  585
          dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
          abrogati. 
              4. All'alinea del comma 634 del medesimo art.  2  della
          predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a)  le  parole:  "Ministro  per  le  riforme   e   le
          innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite
          dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,  del   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa"; 
                b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono
          sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate
          dallo Stato, anche in forma associativa,"; 
                c) le parole: "termine di  centottanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
              5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre  2007,
          n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze" sono sostituite dalle  seguenti:  ",  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per   la
          semplificazione normativa". 
              6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1,
          comma 724,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto  e  la  relativa
          dotazione finanziaria, pari a due milioni  di  euro  annui,
          comprensiva delle risorse  gia'  stanziate,  confluisce  in
          apposito fondo da istituire  nel  bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              7. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
          utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  17  del  decreto-legge
          legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  recante  «Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009,  n.  150;  la  legge  di
          conversione 3 agosto  2009,  n.  102»,  e'  pubblicata  nel
          supplemento alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179. 
              «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti). - 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133,  nel  comma  1  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono
          sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"; 
                b) dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:
          "Il termine di cui al secondo periodo si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. ". 
              2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, le parole "30 giugno 2009"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione"
          fino  a  "Ministri  interessati"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "su  proposta  del  Ministro  o   dei   Ministri
          interessati, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro   per   la
          semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
          programma di Governo e il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze". 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto  con  il  Ministero  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta
          giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,  a
          ciascuna amministrazione vigilante sono  assegnati,  tenuto
          conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche'
          degli effetti derivanti dagli  interventi  di  contenimento
          della spesa di cui  ai  successivi  commi  5,  6  e  7  del
          presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di  spesa  da
          conseguire  a  decorrere  dall'anno  2009,   nella   misura
          complessivamente indicata dall'art.  1,  comma  483,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296.   Le   amministrazioni
          vigilanti   competenti   trasmettono   tempestivamente    i
          rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli
          enti assoggettati a riordino. 
              4. Nelle more  della  definizione  degli  obiettivi  di
          risparmio di cui al comma 3, il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  rendere
          indisponibile in maniera lineare, una quota  delle  risorse
          disponibili delle unita' previsionali di base del  bilancio
          dello Stato, individuate ai sensi dell'art.  60,  comma  3,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ai  fini
          dell'invarianza  degli  effetti  sull'indebitamento   netto
          della pubblica amministrazione. 
              4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al  comma  4
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni competenti per  i  profili  di  carattere
          finanziario. I pareri sono  espressi  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente  i  termini
          per l'espressione dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
          comunque adottati. 
              5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica  delle
          economie gia' conseguite dagli enti ed  organismi  pubblici
          vigilati  in  relazione  ai  rispettivi  provvedimenti   di
          riordino, adottano interventi di  contenimento  strutturale
          della  spesa  dei  predetti  enti  e  organismi   pubblici,
          ulteriori rispetto a quelli gia'  previsti  a  legislazione
          vigente, idonei a garantire l'integrale  conseguimento  dei
          risparmi di cui al comma 3. 
              6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: 
                "h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.". 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  e  sino  al  conseguimento  degli  obiettivi   di
          contenimento   della    spesa    assegnati    a    ciascuna
          amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni  e
          gli  enti  interessati  dall'attuazione  del  comma  3  del
          presente articolo non possono procedere a nuove  assunzioni
          di personale  a  tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi
          comprese quelle  gia'  autorizzate  e  quelle  previste  da
          disposizioni di carattere speciale.  Sono  fatte  salve  le
          assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di  polizia
          e  delle  amministrazioni  preposte  al   controllo   delle
          frontiere, delle forze  armate,  del  Corpo  nazionale  dei
          Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca,
          del personale di magistratura e  del  comparto  scuola  nei
          limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita'
          di cui al comma 4 dell'art.  34-bis  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le
          assunzioni dell'Agenzia italiana  del  farmaco  nei  limiti
          consentiti dalla normativa vigente. 
              8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di  cui
          al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici
          centrali di bilancio, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato  ed  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica   le
          economie conseguite in via strutturale in riferimento  alle
          misure relative agli enti ed  organismi  pubblici  vigilati
          ed, eventualmente, alle spese relative al proprio  apparato
          organizzativo. Le economie conseguite dagli  enti  pubblici
          che non ricevono contributi a carico dello  Stato,  inclusi
          nell'elenco  adottato  dall'ISTAT  ai  sensi  del  comma  5
          dell'art. 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  ad
          eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
          rese  indisponibili  fino  a  diversa  determinazione   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con  i
          Ministri interessati. Ove  gli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa assegnati ai sensi del comma  3  non  risultino
          conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo
          restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la
          clausola di salvaguardia di  cui  all'art.  2,  comma  641,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              9.  In  esito  alla  comunicazione   da   parte   delle
          amministrazioni delle suddette economie di cui al comma  8,
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione e i Ministri interessati, e'  determinata  la
          quota da portare in riduzione  degli  stati  di  previsione
          della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti  in
          termini di  indebitamento  netto  rispetto  agli  obiettivi
          assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o
          alla mancata  attivazione  del  processo  di  riordino,  di
          trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli
          enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'art.  2,
          comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  come
          modificato dal presente articolo. 
              10.  Nel   triennio   2010-2012,   le   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  della
          programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
          finanziari previsti dalla normativa vigente in  materia  di
          assunzioni e  di  contenimento  della  spesa  di  personale
          secondo  i  rispettivi  regimi   limitativi   fissati   dai
          documenti di finanza pubblica,  e  per  le  amministrazioni
          interessate, previo espletamento  della  procedura  di  cui
          all'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  possono  bandire
          concorsi per le assunzioni a tempo  indeterminato  con  una
          riserva di posti, non superiore al 40 per cento  dei  posti
          messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
          possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e  558,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'art.  3,  comma
          90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale  percentuale
          puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti  messi
          a concorso per i comuni che, allo scopo  di  assicurare  un
          efficace esercizio delle funzioni  e  di  tutti  i  servizi
          generali  comunali  in  ambiti  territoriali  adeguati,  si
          costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino  al
          raggiungimento di ventimila abitanti. 
              11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni  di  cui
          al comma 10, nel rispetto  della  programmazione  triennale
          del fabbisogno  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti
          dalla normativa vigente  in  materia  di  assunzioni  e  di
          contenimento della spesa di personale secondo i  rispettivi
          regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
          e, per le amministrazioni interessate, previo  espletamento
          della procedura di cui all'art. 35, comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, possono altresi' bandire  concorsi  pubblici
          per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
          punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
          di cui al  comma  10  del  presente  articolo  nonche'  dal
          personale di cui all'art. 3, comma 94,  lettera  b),  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              12. Per il triennio 2010-2012,  le  amministrazioni  di
          cui al  comma  10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti in materia di assunzioni e di  contenimento  della
          spesa di personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi
          fissati  dai  documenti  di   finanza   pubblica,   possono
          assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art.  16
          della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,   e   successive
          modificazioni, il personale in possesso  dei  requisiti  di
          anzianita' previsti dal  comma  10  del  presente  articolo
          maturati  nelle  medesime   qualifiche   e   nella   stessa
          amministrazione. Sono a tal fine  predisposte  da  ciascuna
          amministrazione  apposite  graduatorie,  previa  prova   di
          idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione.  Le
          predette  graduatorie  hanno  efficacia  non  oltre  il  31
          dicembre 2012. 
              13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
          al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica, per  le  assunzioni  dei
          vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi  dei
          commi 10 e 11. 
              14. 
              15. Il termine per procedere  alle  stabilizzazioni  di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
          dicembre 2010 e le relative autorizzazioni  possono  essere
          concesse entro il 31 dicembre 2009. 
              16.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato di cui  all'art.  1,  comma
          527 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive
          modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009. 
              17.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
          e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2010
          e le relative autorizzazioni possono essere concesse  entro
          il 31 marzo 2010. 
              18.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2008, di cui all'art. 66, comma 13,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          prorogato al 31 dicembre 2010. 
              19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
          per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. 
              20. All'art. 4  del  decreto  legislativo  12  febbraio
          1993, n. 39, le parole: "due  membri",  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: "tre membri". 
              21. All'art. 4, comma 2,  del  decreto  legislativo  12
          febbraio 1993, n. 39, in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: "Ai fini delle  deliberazioni  dell'Autorita',  in
          caso di parita' di voti, prevale quello del presidente". 
              22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244, e' abrogato. 
              22-bis.  Ai  fini  della   riduzione   del   costo   di
          funzionamento   degli   organi   sociali   delle   societa'
          controllate, direttamente o indirettamente, da  un  singolo
          ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
          strumentali, puo' essere disposta,  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  la  revoca  anticipata   degli   organi
          amministrativi  e  di  controllo  e  degli   organismi   di
          vigilanza in carica, a seguito  dell'adozione  di  delibere
          assembleari  finalizzate  alla  riduzione  del  numero  dei
          componenti o dei loro emolumenti. 
              22-ter. La revoca disposta ai sensi  del  comma  22-bis
          integra gli estremi della  giusta  causa  di  cui  all'art.
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              23. All'art. 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui  al
          comma 1 del  personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa
          nonche' del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, gli emolumenti di carattere  continuativo  correlati
          allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni  di
          impiego di tale personale sono  equiparati  al  trattamento
          economico fondamentale"; 
                b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione
          di certificazione medica rilasciata da struttura  sanitaria
          pubblica" sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  da  un  medico
          convenzionato con il Servizio sanitario nazionale"; 
                c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
                d) il comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di  tale
          abrogazione    concernono     le     assenze     effettuate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
                e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
              "5-bis. Gli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti
          assenti dal servizio per malattia effettuati dalle  aziende
          sanitarie  locali  su   richiesta   delle   Amministrazioni
          pubbliche interessate rientrano nei  compiti  istituzionali
          del  Servizio  sanitario  nazionale;   conseguentemente   i
          relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle  aziende
          sanitarie locali. 
              5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in  sede  di  riparto
          delle risorse per il finanziamento del  Servizio  sanitario
          nazionale  e'  individuata  una  quota   di   finanziamento
          destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,  ripartita  fra
          le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
          presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di  cui
          al medesimo comma 5-bis sono effettuati  nei  limiti  delle
          ordinarie risorse disponibili a tale scopo.". 
              24.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni introdotte dal comma 23, lettera  a),  pari  a
          14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e  a  9,1  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede,  quanto
          a 5 milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  l'utilizzo
          delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
          3027 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
          e delle finanze a valere sull'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, che a tal fine sono versate all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la  successiva  riassegnazione,  quanto  ai
          restanti 9,1 milioni di  euro  per  l'anno  2009,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro
          annui a decorrere dall'anno 2010,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa  relativa  al  Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. 
              25. L'art. 64, comma 3,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che  il  piano
          programmatico si intende  perfezionato  con  l'acquisizione
          dei  pareri  previsti   dalla   medesima   disposizione   e
          all'eventuale  recepimento  dei   relativi   contenuti   si
          provvede con  i  regolamenti  attuativi  dello  stesso.  Il
          termine  di  cui  all'art.  64,  comma  4,   del   medesimo
          decreto-legge  n.  112  del  2008   si   intende   comunque
          rispettato con  l'approvazione  preliminare  da  parte  del
          Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di  cui
          al medesimo articolo. 
              26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 2,  penultimo  periodo,  dopo  le  parole
          "somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti  "ed
          il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del  comma  1,
          dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo  n.  276  del
          2003, e successive modificazioni ed integrazioni"; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Al fine
          di  combattere   gli   abusi   nell'utilizzo   del   lavoro
          flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno,  sulla  base
          di apposite istruzioni fornite con Direttiva  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   le
          amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato."; 
                c) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Le
          amministrazioni  pubbliche  comunicano,   nell'ambito   del
          rapporto  di  cui  al  precedente   comma   3,   anche   le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili."; 
                d) dopo il comma 5 e' aggiunto il  seguente:  "5-bis.
          Le  disposizioni  previste  dall'art.  5,  commi  4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6  settembre
          2001, n. 368,  si  applicano  esclusivamente  al  personale
          reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
          lettera b), del presente decreto". 
              27. All'art. 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il
          seguente: "Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto.". 
              28. All'art. 65, comma 1,  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, recante il  Codice  dell'amministrazione
          digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
                "c-bis) ovvero quando l'autore  e'  identificato  dal
          sistema informatico attraverso le  credenziali  di  accesso
          relative  all'utenza   personale   di   posta   elettronica
          certificata di cui all'art.  16-bis  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2.". 
              29. Dopo l'art. 57  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e' inserito il seguente: 
              "Art. 57-bis (Indice degli  indirizzi  delle  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
          delle attivita' istituzionali e' istituito  l'indice  degli
          indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel  quale  sono
          indicati la struttura organizzativa, l'elenco  dei  servizi
          offerti e le informazioni relative al  loro  utilizzo,  gli
          indirizzi  di  posta  elettronica  da  utilizzare  per   le
          comunicazioni e  per  lo  scambio  di  informazioni  e  per
          l'invio di documenti a tutti gli effetti di  legge  fra  le
          amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
              2. Per la realizzazione e la  gestione  dell'indice  si
          applicano  le  regole  tecniche  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  31  ottobre  2000,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
          del 21  novembre  2000.  La  realizzazione  e  la  gestione
          dell'indice e' affidato al CNIPA. 
              3. Le amministrazioni aggiornano  gli  indirizzi  ed  i
          contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale,  salvo
          diversa indicazione del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione
          degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
          loro   aggiornamento   e'   valutata    ai    fini    della
          responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.". 
              30. All'art. 3, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,
          n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
                "f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266;". 
              30-bis. Dopo il comma 1  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.  20,  e  successive  modificazioni,   e'
          inserito il seguente: 
              "1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'". 
              30-ter.  Le  procure  della  Corte  dei  conti  possono
          iniziare l'attivita'  istruttoria  ai  fini  dell'esercizio
          dell'azione di danno  erariale  a  fronte  di  specifica  e
          concreta notizia  di  danno,  fatte  salve  le  fattispecie
          direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
          dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
          all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art.  7
          della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale  ultimo  fine,  il
          decorso del termine di  prescrizione  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'  sospeso
          fino alla conclusione del  procedimento  penale.  Qualunque
          atto  istruttorio  o  processuale  posto   in   essere   in
          violazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,
          salvo che sia stata gia'  pronunciata  sentenza  anche  non
          definitiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, e' nullo  e  la  relativa
          nullita' puo' essere  fatta  valere  in  ogni  momento,  da
          chiunque  vi  abbia  interesse,  innanzi  alla   competente
          sezione giurisdizionale della Corte dei conti,  che  decide
          nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito  della
          richiesta. 
              30-quater. All'art. 1 della legge 14 gennaio  1994,  n.
          20, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo il primo periodo e'  inserito  il
          seguente: "In ogni caso e' esclusa la gravita' della  colpa
          quando il fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di
          un  atto  vistato  e  registrato  in  sede   di   controllo
          preventivo di legittimita', limitatamente ai profili  presi
          in considerazione nell'esercizio del controllo."; 
                b)    al    comma    1-bis,    dopo    le     parole:
          "dall'amministrazione"  sono  inserite  le  seguenti:   "di
          appartenenza, o da altra amministrazione,". 
              30-quinquies.   All'art.   10-bis,   comma   10,    del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non
          puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e". 
              31. Al fine  di  garantire  la  coerenza  nell'unitaria
          attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni  che
          ad essa spettano in materia di coordinamento della  finanza
          pubblica, anche in relazione  al  federalismo  fiscale,  il
          Presidente  della  Corte  medesima  puo'  disporre  che  le
          sezioni riunite adottino pronunce di orientamento  generale
          sulle questioni risolte in maniera difforme  dalle  sezioni
          regionali di controllo nonche' sui casi che presentano  una
          questione di massima di  particolare  rilevanza.  Tutte  le
          sezioni regionali di controllo si conformano alle  pronunce
          di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 
              32. All'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
          dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma: 
              "46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento  di
          cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n.  133,  le  regioni  di  cui  al  comma  46   sono
          autorizzate,   ove   sussistano   eccezionali    condizioni
          economiche e dei mercati  finanziari,  a  ristrutturare  le
          operazioni    derivate    in    essere.     La     predetta
          ristrutturazione,    finalizzata    esclusivamente     alla
          salvaguardia del beneficio  e  della  sostenibilita'  delle
          posizioni  finanziarie,   si   svolge   con   il   supporto
          dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano  di
          rientro di cui  all'art.  1,  comma  180,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, previa  autorizzazione  e  sotto  la
          vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.". 
              33. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  45  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,  l'Ente  nazionale  per
          l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad  utilizzare  la
          parte   dell'avanzo   di   amministrazione   derivante   da
          trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei  fondi  a
          destinazione  vincolata,  per  far  fronte   a   spese   di
          investimento e  per  la  ricerca,  finalizzate  anche  alla
          sicurezza. 
              34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica  l'entita'
          delle risorse individuate ai sensi del  comma  33  relative
          all'anno 2008  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  che   individua,   con   proprio   decreto   gli
          investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 
              34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture  di  sistemi   aeroportuali   di   rilevanza
          nazionale  con  traffico  superiore  a  dieci  milioni   di
          passeggeri annui, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si
          fondino sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,
          l'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (ENAC)   e'
          autorizzato a stipulare contratti di  programma  in  deroga
          alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi  di
          tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei  livelli  e
          degli standard europei,  siano  orientati  ai  costi  delle
          infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a
          criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e  dei
          capitali,  con  modalita'  di  aggiornamento   valide   per
          l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, e puo'  graduare  le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione. 
              35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art.  2
          della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti,  nel
          limite  delle  risorse  non   utilizzate   e   allo   scopo
          finalizzate,  con  interventi  per  la  prosecuzione  delle
          misure di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto-legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
          e  per  la  sicurezza   della   circolazione,   anche   con
          riferimento  agli   oneri   relativi   all'utilizzo   delle
          infrastrutture.  A   tal   fine,   le   risorse   accertate
          disponibili sono  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  di
          bilancio. 
              35-bis. Per  il  personale  delle  Agenzie  fiscali  il
          periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. 
              35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
          impegno  connesso  all'emergenza  sismica   nella   regione
          Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009,  la  spesa  di  8
          milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi  e
          la relativa gestione, in particolare per le colonne  mobili
          regionali. In ragione della dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  6  aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 81  del  7  aprile  2009,  gli  acquisti  sono
          effettuati anche in  deroga  alle  procedure  previste  dal
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163. 
              35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter,  pari
          a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede  a  valere
          sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
          all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286. 
              35-quinquies.  Al  fine   di   riconoscere   la   piena
          valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
          dal personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata  la  spesa  di  15
          milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
          operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente,
          espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              35-sexies. In relazione alla  straordinaria  necessita'
          di risorse umane da impiegare in Abruzzo  per  le  esigenze
          legate all'emergenza sismica  e  alla  successiva  fase  di
          ricostruzione e al fine  di  mantenere,  nel  contempo,  la
          piena operativita' del  sistema  del  soccorso  pubblico  e
          della prevenzione degli  incendi  su  tutto  il  territorio
          nazionale, e' autorizzata l'assunzione  straordinaria,  dal
          31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco  nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  35-septies,  da
          effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma  4
          dell'art. 23 del presente decreto  e,  ove  le  stesse  non
          fossero  capienti,  nell'ambito  della  graduatoria   degli
          idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
              35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
          e' autorizzata la spesa di 4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009 e di 15 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2010, a valere sulle risorse riferite alle  amministrazioni
          statali di cui all'art. 1, comma 14,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286. 
              35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui  all'art.   28   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti. Uno dei componenti effettivi,  con  funzioni  di
          presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze tra i dirigenti di  livello  dirigenziale  generale
          del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
          sono designati dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
          scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da collocare fuori ruolo per la durata  del  mandato,
          con  contestuale  indisponibilita'  di  posti  di  funzione
          dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. 
              35-novies. Il comma 11 dell'art. 72  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
              "11. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato  dell'art.  3,  comma  57,
          della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e   successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa". 
              35-decies.  Restano  ferme  tutte  le  cessazioni   dal
          servizio per  effetto  della  risoluzione  unilaterale  del
          rapporto di lavoro a causa del  compimento  dell'anzianita'
          massima  contributiva  di  quaranta  anni,   decise   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
          vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
          marzo  2009,  n.   15,   nonche'   i   preavvisi   che   le
          amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
          ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
          di quaranta anni e le conseguenti cessazioni  dal  servizio
          che ne derivano. 
              35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
          per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
          a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre  2007,  n.  273,  sono  fruiti  mediante   credito
          d'imposta,  da  utilizzare  in   compensazione   ai   sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e successive modificazioni, salvo  che  i  destinatari  non
          facciano  espressa  dichiarazione  di  voler   fruire   del
          contributo  diretto.  A  tal  fine,  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti provvede, nei  limiti  delle
          risorse disponibili, al versamento delle  somme  occorrenti
          all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
          necessarie  istruzioni,  comprendenti   gli   elenchi,   da
          trasmettere  in  via  telematica,  dei  beneficiari  e  gli
          importi   dei   contributi   unitari   da   utilizzare   in
          compensazione. 
              35-duodecies. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma
          35-undecies  non  e'  rimborsabile,   non   concorre   alla
          formazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
          decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   ne'
          dell'imponibile agli effetti delle imposte  sui  redditi  e
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.». 
              -  Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          legislativo  10  febbraio   2000,   n.   361,   concernente
          «Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
          procedimenti  di  riconoscimento  di   persone   giuridiche
          private  e  di  approvazione  delle   modifiche   dell'atto
          costitutivo e dello statuto» e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286. 
              - Il decreto del Ministero  per  i  beni  le  attivita'
          culturali 7 maggio 2002, recante «Individuazione  dei  casi
          in cui  il  riconoscimento  delle  persone  giuridiche  che
          operano nelle materie di competenza  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e' subordinato  a  preventivo
          parere, ai sensi dell'art. 1, comma  10,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.  361»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118. 
              - Il regio  decreto-legge  17  luglio  1937,  n.  1447,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          1937, n. 2554, concernente l'istituzione  della  Fondazione
          «Il Vittoriale degli Italiani», con sede in Gardone Riviera
          (BS) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  Regno
          d'Italia 31 agosto 1937, n. 202. 
              - La legge 17 ottobre  1996,  n.  534,  recante  «Nuove
          norme  per  l'erogazione   di   contributi   statali   alle
          istituzioni  culturali»  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni   pubbliche»   e'   pubblicato   nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  9  maggio
          2001, n. 106. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 17 ottobre 1996,  n.
          534, citata in nota alle premesse, e' il seguente: 
              «Art.  1.  -  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1997,  le
          istituzioni culturali in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario
          annuale dello Stato  mediante  l'inserimento  nell'apposita
          tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, con  decreto  del  Ministro
          per i beni culturali e ambientali,  di  seguito  denominato
          "Ministro", di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
          il parere delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e del competente comitato di settore del  Consiglio
          nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella  e'
          sottoposta a revisione  ogni  tre  anni,  con  la  medesima
          procedura. 
              2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
          alle competenti commissioni parlamentari unitamente  ad  un
          prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti  i  dati
          preventivi   e   consuntivi   relativi   al   bilancio   ed
          all'attivita'  delle  istituzioni  culturali  di   cui   al
          medesimo comma 1.».